Ricorso   per   il   Presidente   del   Consiglio  dei  ministri,
rappresentato  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, nei confronti
della  Regione  Campania, in persona del suo Presidente della giunta,
avverso   la   legge  regionale  Campania  22  ottobre  2002,  n. 27,
intitolata  "istituzione del registro storico-tecnico-urbanistico dei
fabbricanti pubblicata nel Boll. Uff. n. 51 del 28 ottobre 2002.
    La  determinazione  di proposizione del presente ricorso e' stata
approvata  dal Consiglio dei ministri nella riunione dell'11 dicembre
2002 (si depositera' estratto del relativo verbale).
    La  legge  regionale  in  esame  prevede che per "ogni fabbricato
pubblico  e privato" (dove "e" sta per "o") sia istituito un registro
(art. 1), per la tenuta e l'aggiornamento del quale il proprietario o
il  condominio  sono  obbligati "ex lege" a costituire un rapporto di
lavoro  autonomo  (pare  escluso  l'appalto  di servizio), ovviamente
oneroso,  con  un  professionista tecnico (art. 2). L'istituzione del
registro  e la nomina del tecnico incaricato devono essere comunicate
al  comune,  al  quale  inoltre  "ogni  anno" deve essere inviata una
"scheda  di  sintesi  del  contenuto  del registro e degli allegati",
ovviamente  di  onerosa redazione. Seguono l'indicazione dei "compiti
del tecnico incaricato" (art. 4), e la previsione di sanzioni, tra le
quali   la   "sospensione   dell'abitabilita'  e  dell'agibilita'"  e
"l'esclusione da qualsiasi finanziamento pubblico" del proprietario o
condominio  inosservante  (art. 5).  A  carico  dei  notai  ed  altri
ufficiali roganti e' posto (art. 7) l'obbligo di denunciare al comune
la  non  -  esistenza  del  registro  e/o il mancato conferimento del
predetto  incarico  professionale.  Alla giunta regionale e' devoluto
(art. 8) il compito di approvare un regolamento "sentiti gli ordini e
i  collegi professionali tecnici" (non anche la controparte, ossia le
associazioni  dei  proprietari);  tale regolamento, tra l'altro, deve
assicurare  cogenza  a "tariffe concordate con i rappresentanti degli
ordini   e   collegi  professionali  tecnici"  (non  e'  indicata  la
controparte di siffatti "concordamenti").
    La  legge  regionale  in  esame  contrasta con l'art. 117 secondo
lettera   L  ("ordinamento  civile")  e  comma  terzo  ("governo  del
territorio") Cost., oltre che con i limiti posti dall'art. 117, comma
primo, Cost., con riguardo agli artt. 3 comma primo, 42 comma secondo
e 97 comma primo Cost. In particolare:
        a)  gli  artt. 2, 4, 7 ed 8 della legge alterano le norme del
codice  civile  in  tema  di  autonomia  privata,  di  disciplina dei
rapporti  contrattuali  e  dei diritti reali, nonche' le disposizioni
statali  in  tema  di  amministrazione dei beni pubblici appartenenti
allo Stato ed agli enti nazionali;
        b)  i  commi 2 e 3 dell'art. 5 della legge prevedono sanzioni
che,  oltre  ad  invadere  la  materia  "ordinamento civile", possono
causare  disuguaglianze  e  turbare il buon andamento delle attivita'
amministrative.
    Non  si  nega  che  la  raccolta di una documentazione su ciascun
fabbricato  possa  risultare  rispondente  sia all'interesse generale
(analisi    delle   condizioni   statiche   dell'edificio   e   delle
caratteristiche  del  sottosuolo)  sia  all'interesse dei proprietari
(acclaramento  e  conoscenza  delle  condizioni  dell'edificio  e dei
relativi  impianti),  e  possa  anche, in qualche misura, contribuire
alle  attivita'  di contrasto dell'abusivismo edilizio. Si nega pero'
che  il  legislatore  regionale  possa  imporre obblighi di stipulare
contratti  indubbiamente  civilistici,  prevedere  che un regolamento
regionale determini il contenuto di tali contratti, introdurre doveri
a  carico  di  notai  ed  ufficiali  roganti, e pone limitazioni alla
utilizzazione ed alla circolazione delle proprieta'.
    Ne'  il legislatore regionale campano puo' invocare, a fondamento
costituzionale   della   propria   legge,  sostanziosamente  invasiva
dell'"ordinamento  civile",  la  competenza concorrente in materia di
"governo del territorio": tale competenza puo' essere esercitata solo
entro  limiti  posti  dalla  legge  dello  Stato.  A  questa legge e'
affidato   il  compito  di  contemperare  "governo  del  territorio",
autonomia  privata  e  diritti  di  proprieta'.  Va aggiunto che sono
all'esame   del   Parlamento  iniziative  legislative  sull'argomento
trattato dalla legge in esame.
    D'altro  canto  la  "pubblica e privata incolumita'" e' obiettivo
perseguito,  almeno  prioritariamente,  dello Stato in coerenza anche
con  l'art. 117,  comma  secondo, lettera H, Cost. (e come confermato
dai  compiti  affidati  dall'ordinamento  al  prefetto  e - invece di
questo - al sindaco).