IL TRIBUNALE Premesso: che in data 9 ottobre 2002 si procedeva con giudizio direttissimo a carico di Druta Ioana, imputata del reato p. e p. "dall'art. 13, comma 5-ter, legge n. 189/2002" (recte: dall'art. 14, comma 5-ter decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189) per non aver ella ottemperato all'ordine impartitole dal questore di Latina il 30 settembre 2002 di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni dalla notifica, eseguita in pari data 30 settembre 2002; che all'odierno dibattimento, cui il processo era stato rinviato su richiesta del difensore di concessione di termine per la difesa, il difensore dell'imputata ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 decreto legge n. 195/2000, in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 35, 111, della Costituzione nella parte in cui non prevede il divieto di espulsione sino alla data di proponibilita' della domanda di regolarizzazione da parte, dei cittadini extracomunitari e non soltanto in pendenza del procedimento di regolarizzazione; O s s e r v a Con decreto legge 9 settembre 2002, n. 195 sono state dettate disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari in espressa attuazione dell'impegno assunto dal Governo dinanzi al Parlamento di provvedere, contestualmente all'entrata in vigore della nuova normativa sull'immigrazione, a legalizzare i lavoratori extracomunitari in posizione irregolare alle medesime condizioni stabilite dalla predetta normativa per lavoratori extracomunitari addetti a lavoro domestico o di assistenza; che, in particolare, e' stata prevista la possibilita' di presentare una dichiarazione di emersione del lavoro irregolare con lavoratori extracomunitari occupati in attivita' di impresa entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ed e' stata disciplinata la procedura e previste le condizioni per accedere alla stipula di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato con contestuale rilascio del permesso di soggiorno; analoga procedura era stata gia' prevista dall'art. 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189 per l'emersione del lavoro irregolare con personale di origine extracomunitaria adibito ad attivita' di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap od a lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, con termine per la denuncia entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge; la disposizione transitoria di cui all'art. 2, decreto legge 9 settembre 2002, n. 195 prevede (ai commi 1 e 2, applicabili al comma 4 anche alle dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare previste dall'art. 33 legge 30 luglio 2002, n. 189) altresi', per un verso, che, fino alla data di conclusione della procedura di cui all'art. 1, non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti dei lavoratori "compresi nella dichiarazione di cui allo stesso articolo", cioe' dei lavoratori per i quali sia stata avviata la procedura di legalizzazione (salvo che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato) e, per altro verso, che il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 1, comma 5, comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione gia' adottati nei confronti dello straniero che ha stipulato il contratto di soggiorno; dall'esame di tali disposizioni si ricava con evidenza che sia lo straniero nei confronti del quale sia stata avviata la procedura di cui all'art. 1 (e dunque indipendentemente dall'esito di detta procedura) sia lo straniero che, a conclusione della procedura, abbia ottenuto il permesso di soggiorno, non possono subire l'allontanamento dal territorio dello Stato ingiustificatamente diversificata resta la posizione del lavoratore extracomunitario che, nelle more dell'avvio della procedura da parte del proprio datore di lavoro - nel rispetto dei termini legislativamente accordatigli per procedere a tale avvio - venga colpito da un provvedimento di allontanamento dal territorio dello Stato; in tale ipotesi, puo' essere emesso il provvedimento di allontanamento senza attendere lo spirare dei termini accordati per esercitare la facolta' di denunciare il lavoro irregolare, mentre il pur tempestivo avvio della procedura non avra' alcun effetto sul gia' disposto allontanamento dello straniero extracomunitario. Alla stregua delle svolte considerazioni ritiene questo giudice che la sollevata questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2 decreto legge 9 settembre 2002, n. 195 sia non manifestamente infondata con riferimento agli articoli 2, 3 e 35 della Costituzione. Invero, oltre alle esposte ragioni di paventata violazione del parametro costituzionale di uguaglianza, la norma appare in contrasto con i diritti inviolabili della persona nonche' con i principi fissati dall'art. 35 della Costituzione. La questione e' altresi' rilevante in quanto, nel presente procedimento, questo giudice e' chiamato a decidere se l'imputata sia effettivamente colpevole del reato ascrittole per essersi trattenuta nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine del questore di allontanarsene entro cinque giorni dal 30 settembre 2002. Appare dunque di decisiva importanza la verifica, incidentale, della legittimita' del provvedimento amministrativo di espulsione adottato nei confronti della medesima, ordine impartito nonostante non fossero spirati i termini previsti dalla legge - il cui fine dichiarato e' la legalizzazione dei lavoratori extracomunitari in posizione irregolare - per la presentazione della denuncia di emersione e l'avvio della procedura per la regolarizzazione della sua posizione.