LA CORTE DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso proposto da: Societa' C.I.R. Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Nicotera n. 29, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Giuffre', che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Fabio Colzi, Alessandro Colzi, giusta delega a margine del ricorso, ricorrente; Contro Cecchi Sirio, elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Poma n. 2, presso lo studio dell'avvocato Roberto Nania, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Neri Baldi, giusta delega in calce al controricorso, controricorrente; Nonche' contro Somigli Carlo, elettivamente domiciliato in Roma, Lungoteve Flaminio n. 46, presso lo studio dell'avvocato Gian Marco Grez, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Casagni Lippi, giusta delega a margine del controricorso, controricorrente; Nonche' contro Ferrovie dello Stato - Societa' di trasporti e servizi per azioni, intimata; Per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 6419/98 del tribunale di Firenze; Uditi gli avvocati Colzi, Neri Baldi; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 27 settembre 2002 dal Consiglire dott. Giulio Graziadei; Lette le conclusioni scritte dal sostituto procuratore generale dott. Antonio Martone, il quale chiede che le sezioni unite della Corte di cassazione, in camera di consiglio, sollevino la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998 con le argomentazioni di cui in motivazione. Considerato che Sirio Cecchi e Carlo Somigli, deducendo l'illegittima perdita del diritto dominicale su alcuni terreni in comune di Firenze, in quanto occupati in via d'urgenza ed irreversibilmente acquisiti per la realizzazione di opera pubblica senza l'adozione di provvedimento espropriativo, con atto notificato l'11 novembre 1998 hanno citato davanti al tribunale di Firenze la S.p.a. Ferrovie dello Stato, proprietaria di detta opera, nonche' la S.r.l. C.I.R. Costruzioni, quale attuale capogruppo e mandataria (per effetto di subingresso alla fallita S.p.a. COGEI) dell'associazione delle imprese concessionarie dei lavori, e ne hanno chiesto la condanna in solido al pagamento di lire 894.191.507, a titolo di risarcimento del danno; che si e' costituita in giudizio soltanto la C.I.R., la quale ha contestato la propria legittimazione passiva e comunque il fondamento nel merito della domanda, e poi, con atto notificato il 20 marzo 2001 al Cecchi ed al Somigli ed il 4 aprile 2001 alle Ferrovie dello Stato, ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo la devoluzione della domanda alla cognizione del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205; che il Cecchi ed il Somigli hanno replicato con distinti controricorsi, entrambi assumendo che le norme invocate dalla ricorrente non toccano la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie in materia di danni da occupazione appropriativa; che il procuratore generale, con le conclusioni scritte, premettendo che la causa e' soggetta all'applicazione dell'originario testo dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, non di quello introdotto dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000, in ragione dell'irretroattivita' di quest'ultima norma, ha sollecitato la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la definizione della questione di legittimita' costituzionale di detto art. 34, sotto il profilo del superamento dei limiti della delega di cui all'art. 11, quarto comma lett. g) della legge 15 marzo 1997, n. 59, richiamando i motivi per i quali la questione medesima e' stata in altri processi gia' sollevata da queste Sezioni unite con le ordinanze 25 maggio 2000, n. 43, 21 giugno 2001, n. 8506 ed 11 dicembre 2001, n. 15641; che, per la decisione sull'istanza di regolamento, e' stata fissata l'odierna camera di consiglio, a norma dell'art. 375 cod. proc. civ.; che il Somigli ha depositato memoria; che la controversia ricade nelle previsioni del primo e del secondo comma dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, i quali stabiliscono la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle cause aventi ad oggetto atti, provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia e specificano che tale materia concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio (restando ferma, in base al terzo comma, la giurisdizione del tribunale superiore delle acque e la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennita' in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa od ablativa), dato che dette previsioni operano, ai sensi dell'art. 45, diciottesimo comma, nei giudizi instaurati a partire del 1 luglio 1998, e comprendono, ove inerenti all'indicata materia, le domande di risarcimento del danno per occupazione acquisitiva, come gia' affermato da queste Sezioni umite (v., in particolare, la citata ord. n. 43 del 2000); che, nel corso del procedimento, e' sopravvenuta la legge n. 205 del 2000, il cui art. 7 ha sostituito l'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, sostanzialmente riportandone il contenuto (con la non significativa aggiunta della previsione, nel primo comma, accanto alle amministrazioni pubbliche, dei soggetti ad esse equiparati), ed ha pure sostituito il successivo art. 35, riproducendo fra l'altro il primo comma, secondo cui il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto; che queste Sezioni unite, con quelle delle menzionate ordinanze di rimessione rese quando era in vigore la legge n. 205 del 2000 (v., in particolare, ord. n. 15641 del 2001), ed inoltre con le decisioni 21 marzo 2001, n. 127, 6 aprile 2001, n. 149, 11 giugno 2001, n. 7867, 16 luglio 2001, n. 9645, 17 luglio 2001, n. 9651, 8 agosto 2001, n. 10957, 28 novembre 2001, n. 15139, 12 dicembre 2001, n. 15717, 14 gennaio 2002, n. 362, 7 febbraio 2002, n. 1760, 14 marzo 2002, n. 3791 e 24 aprile 2002, n. 6043, hanno negato che il predetto art. 7, inserito in una legge operante a partire dal 10 agosto 2000 (a norma dell'art. 73, terzo comma della Costituzione), abbia efficacia retroattiva, e dunque hanno escluso che possa trovare applicazione nelle cause a tale data gia' in corso davanti al giudice ordinario, in deroga alla regola dell'art. 5 cod. proc. civ., secondo cui la giurisdizione si determina in base alla legge del tempo della proposizione della domanda e non puo' venire meno per effetto di sopraggiunti mutamenti del quadro normativo (influenti solo quando valgano a radicare la giurisdizione del giudice in precedenza adito in difformita' della disciplina all'epoca vigente); che il principio e gli argomenti che lo sorreggono devono essere condivisi e ribaditi, dato che la suddetta deroga, per sua natura abbisognante di una non equivoca previsione, non si rinviene, direttamente od indirettamente, nella legge n. 205 del 2000, e nemmeno e' desuinibile dal coordinamento delle sue disposizioni con i lavori parlamentari, da cui si evince soltanto l'intento, in linea con i criteri posti dall'art. 5 cod. proc. civ., di conservare alla cognizione del giudice amministrativo i processi che dinanzi allo stesso siano stati in precedenza attivati in base all'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998; che la Corte costituzionale, investita nell'ambito di similari procedimenti della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 originario testo del d.lgs. n. 80 del 1998, sotto il profilo della violazione delle direttive fissate dalla legge di delega, ha restituito gli atti al giudice rimettente, quando la questione medesima era stata sollevata prima della legge n. 205 del 2000, per un riesame della sua rilevanza alla luce dello ius superveniens (v. ord. 23 gennaio 2001, n. 17), e poi, con ordinanza 16 aprile 2002, n. 123, sempre in relazione a giudizi instauratisi davanti al giudice ordinario dopo il 30 giugno 1998 e prima del 10 agosto 2000, ma per i quali i provvedimenti di rimessione erano stati adottati successivamente all'entrata in vigore della legge n. 205 del 2000, ha dichiarato inammissibili le relative istanze, per non essere stata vagliata l'opzione interpretativa secondo cui l'art. 7 della legge n. 205 del 2000, sostituendo il testo dell'art. 34 (nonche' degli artt. 33 e 35) all'interno del d.lgs. n. 80 del 1998, non solo avrebbe trasformato la natura delle corrispondenti disposizioni, da leggi in senso materiale a leggi in senso formale, cosi' attancandole dal vizio di eccesso di delega per il quale la stessa Corte con sentenza 17 luglio 2000, n. 292 aveva dichiarato l'incostituzionalita' dell'art. 33, ma avrebbe anche disciplinato la giurisdizione per i giudizi sopra indicati, apportando eccezione all'art. 5 cod. proc. civ., mediante il mantenimento della norma dell'art. 45 diciottesimo comma del d.lgs. n. 80 del 1998 sulla devoluzione al giudice amministrativo a partire dal 1 luglio 1998 delle controversie di cui agli artt. 33 e 34; che i rilievi della Corte costituzionale, dalla stessa rinnovati con ordinanza 12 luglio 2002, n. 340, non inducono ad un mutamento dell'indicato indirizzo, dovendosi osservare, in aggiunta ed a conferma delle argomentazioni sopra svolte, nonche' di quanto da ultimo affermato da queste Sezioni unite con ordinanza 5 luglio 2002, n. 12198 (ove si e' preso atto della diversa esegesi proposta dalla Corte costituzionale e si e' ritenuto di non poterla condividere), che la "sostituzione" di una norma, in coerenza con il valore letterale del termine, di regola esprime una vicenda innovativa con effetti ex nunc, non comportando l'eliminazione o modificazione ab origine della disposizione sostituita, ed anzi sottendendone la persistente operativita' fino a quando non ne prenda il posto la disposizione sostitutiva, e che un uso improprio di detto termine da parte dell'art. 7 della legge n. 205 del 2000, nel senso della rimozione ex tunc dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, non e' ricavabile dalla mera appartenenza della norma sostituita ad un testo normativo del quale non sia modificata la data di entrata in vigore, trattandosi di elemento logicamente conciliabile anche con l'intento di conservare la medesima disposizione sostituita fino al momento della sostituzione; che la ritenuta applicabilita' nella presente causa dell'art. 34 originario testo del d.lgs. n. 80 del 1998 rende rilevante la questione di legittimita' costituzionale di tale norma, nella parte in cui, in materia urbanistica ed edilizia, sottrae al giudice ordinario e devolve al giudice amministrativo anche le controversie risarcitorie diverse da quelle inerenti a diritti patrimoniali conseguenziali rispetto ad atti o rapporti gia' di pertinenza di detto giudice amministrativo, ed anche, di riflesso, dell'art. 35 originario testo, primo comma, dello stesso d.lgs. n. 80 del 1998, nella parte in cui fissa i poteri dello stesso giudice amministrativo pure con riferimento a dette controversie; che la questione non e' manifestamente infondata, in relazione agli artt. 76 e 77 primo comma della Costituzione, e va quindi riproposta, per motivi analoghi a quelli che hanno portato la Corte costituzionale a dichiarare l'illegittimita' dell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, in quanto la predetta devoluzione, implicando una nuova giurisdizione esclusiva, potrebbe sconfinare dai limiti della delega che e' stata conferita dall'art. 11, quarto comma lett. g) della legge 15 marzo 1997, n. 59 con riferimento circoscritto ai menzionati diritti patrimoniali conseguenziali;