Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha domicilio, in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Nei confronti del Presidente della giunta della Regione Piemonte per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, recante "norme per la gestione dei rifiuti", pubblicata in BUR n. 44 del 31 ottobre 2002, relativamente agli artt. 2, comma 1, lettera i); 3 comma 1, lettera l); 11 comma 13 e 14; 12 comma 7 e 8, giusta delibera del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2002. 1. - Con la legge indicata in epigrafe la Regione Piemonte ha dettato norme per la gestione dei rifiuti. L'art. 2, comma 1 dispone che "nell'ambito delle proprie competenze, in coerenza con le disposizioni della l.r. n. 44/2000, la regione provvede: ... (fra l'altro) ... i) all'esercizio del potere sostitutivo in base all'art. 14 della l.r. n. 34/1998 nei confronti delle province in caso di inadempienza nello svolgimento delle competenze ad esse attribuite con la presente legge; ...". Analogo potere sostitutivo e' attribuito dalla legge regionale, nell'art. 3, comma 1, lettera l) e negli artt. 11, comma 13 e 14 e 12 comma 7 e 8, alle province, nel caso di inerzia di comuni, consorzi di comuni, comunita' montane e consorzi di bacino, prevedendo anche la nomina di commissari ad acta. 2. - Le norme sopra indicate si pongono in contrasto con l'art. 120 della Costituzione, che demanda a legge statale la disciplina dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali, stante la carenza di potesta' legislativa della regione in materia di controlli sostitutivi, per la mancanza della legge statale attuativa dell'art. 120 della Costituzione, per cui la legge regionale non puo' autonomamente attribuire il potere sostitutivo, senza una previa normazione statale. Infatti, la disposizione del citato art. 120 della Costituzione, prevede che il Governo possa sostituirsi ad organi delle regioni, delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni, nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedano la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita' economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La disposizione costituzionale rinvia alla legge la disciplina dell'esercizio dei poteri sostitutivi, secondo i principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione. Invero l'art. 120, comma 2 della Costituzione nel primo periodo attribuisce al Governo della Repubblica il potere di "sostituirsi a organi ... delle citta' metropolitane delle province e dei comuni" nei casi ivi indicati, e nel secondo periodo riserva alla "legge" il compito di definire le procedure nel rispetto dei principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione. La continuita' testuale dei due periodi dell'unitario comma secondo dello stesso art. 120, le solenni disposizioni contenute nel precedente art. 114, comma 1 e 2, l'attribuzione alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera p) della stessa Costituzione della materia "organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane", la cogente esigenza di una disciplina unica o quanto meno fortemente coordinata delle modalita' di esercizio dei poteri sostitutivi sin dal momento della individuazione dell'organo deliberante l'intervento sostitutivo, sono considerazioni tutte concordemente concludenti nel senso che l'espressione "la legge definisce" utilizzata dal Costituente sta per "disposizioni legislative dello Stato definiscono". 3. - Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, deve ritenersi che la denunciata normativa della legge regionale presenti vizi di illegittimita' costituzionale, in quanto non conforme al nuovo quadro costituzionale indicato dall'articolo 120 della Costituzione per l'esercizio dei poteri sostitutivi.