Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in
Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliata;
    Contro  il Presidente della giunta regionale del Piemonte; per la
dichiarazione  di illegittimita' costituzionale della legge regionale
24   ottobre   2002,   n. 25,  recante  "Regolamento  delle  pratiche
terapeutiche  e  delle  discipline  non convenzionali", pubblicata in
B.U.R.  Piemonte  31 ottobre 2002, n. 44, (in relazione all'art. 117,
commi primo e terzo, Cost.).
    Giusta   determinazione   20  dicembre  2002  del  Consiglio  dei
ministri,    ricorre    il    deducente    per    la    dichiarazione
dell'illegittimita'  costituzionale della legge regionale Piemonte 24
ottobre  2002, n. 25, siccome in contrasto con l'art. 117 Cost. (come
sostituito con l'art. 3 legge cost. 18 ottobre n. 3).
    1. - La   denunciata   legge   regionale   detta   norme  per  la
regolamentazione  delle  pratiche terapeutiche e delle discipline non
convenzionali,  riconoscendole specificamente - al dichiarato fine di
favorire   la   liberta'  di  scelta  del  paziente  nell'ottica  del
pluralismo   scientifico   -   nella   "agopuntura",   "fitoterapia",
"omeopatia",  "omotossicologia"  ed  altre  (otto)  pratiche omologhe
individuate  al  primo  comma  dell'art.  2  (dalla  lettura "a" alla
lettera "l").
    All'uopo,  demanda  ad  una Commissione permanente, da istituirsi
presso  l'Assessorato  competente  in materia di sanita' e presieduta
dal  relativo  Assessore  regionale  (art. 3), compiti: di promozione
della  divulgazione  delle  pratiche  e  terapie non convenzionali de
quibus;   di   monitoraggio  dati  e  di  supporto  delle  azioni  di
programmazione  e  di previsione di spesa nel settore; di definizione
dei  requisiti minimi per il riconoscimento degli istituti - pubblici
e privati - deputati alla formazione degli operatori; di verifica, in
capo a questi, dei requisiti occorrenti per la iscrizione in apposito
registro   regionale   (art.   4).   Detta,  inoltre  una  disciplina
transitoria  per  l'iscrizione  in  tale  "albo" degli operatori gia'
esercenti  sul  territorio regionale le pratiche non convenzionali in
parola (art. 7).
    2. - Come  si  desume,  linearmente,  dalla lettera e dalla ratio
legis  le  cennate disposizioni normative attengono allo esercizio di
professioni sanitarie secondo metodi e mezzi non convenzionali, quali
nominativamente elencate dal legislatore regionale; riguardano dunque
-  materia  "di  legislazione concorrente" di spettanza della regione
sottoposta,  ex  art.  117  Cost.,  al rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento  comunitario  (primo  comma)  nonche'  dei  principi
fondamentali  la  cui  determinazione  e' riservata alla legislazione
statuale (terzo comma).
    Entrambi  i  limiti  devono  ritenersi  violati  dalla  legge qui
impugnata.
    2.1. - Ed  invero, quanto al secondo di quelli ora menzionati, e'
agevole  considerare  che  il  previsto riconoscimento "regionale" di
professioni  aventi  ad  oggetto l'esercizio di pratiche terapeutiche
"non convenzionali" non ancora istituite dalla normativa statale, cui
spetta  - invece - l'individuazione dei principi generali in materia,
eccede dalla competenza della regione, non potendo ritenersi a questa
consentiti  interventi  legislativi  intesi  -  in particolare - alla
disciplina  (attraverso  l'istituzione  d'un  registro,  o albo, e la
regolamentazione  dei requisiti per la relativa iscrizione) di figure
di  operatori  professionali  non  ancora individuate dal legislatore
nazionale.
    Nella  stessa prospettiva, e per altro verso, va pure considerato
che,  -  in  atto  -  l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502  (sub  art.  7  d.lgs. n. 517/1993) e l'art. 1, comma 2, della
legge   n. 42/1999  hanno  esplicitamente  riservato  allo  Stato  la
individuazione   delle   figure   professionali  in  discorso  (degli
operatori  -  cioe'  -  di pratiche terapeutiche "non convenzionali")
cosi'  ponendo,  nell'ambito  della  materia "sanita'" (che non e' di
nuova  attribuzione  alle regioni, avuto riguardo all'originario art.
117  Cost.), un principio fondamentale che (pur nel novellato assetto
costituzionale   delle   competenze   legislative,  risultante  dalle
modifiche  apportate  dal  titolo  V della Costituzione) non puo' non
imporsi  al  rispetto  del  legislatore regionale, fino a che (almeno
implicitamente)  conservato  in  vigore dopo la legge cost. n. 3/2001
perche' non disciplinato in termini diversi dalla normativa statale.
    2.2 - Ma  risulta,  altresi',  violato il limite (art. 117, primo
comma,  Cost.)  costituito  (anche  per il legislatore regionale) dal
rispetto dei "vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario" in tema
di diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi.
    Occorre  riflettere,  per  vero,  che  le  direttive  comunitarie
regolanti  la  libera  circolazione  dei  professionisti  concernono,
anche, il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti in uno
Stato  membro ai fini dell'esercizio della attivita' professionale in
un  altro Stato (ospitante) al quale, in particolare, fanno carico di
assicurarne il rispetto su tutto il proprio territorio.
    Ne  viene  di  conseguenza  -  quanto all'obbligo di rispetto dei
"vincoli" evocati dal citato primo comma dell'art. 117 Cost. - che la
denunciata  legge  regionale  se  da  un canto - con l'istituzione di
nuove e regolamentate figure professionali nel settore dell'esercizio
di  pratiche  terapeutiche  "non  convenzionali"  -  mnnesca la piena
operativita'  delle cennate norme comunitarie, finisce d'altro canto,
inevitabilmente,  col  limitare  ad una parte soltanto del territorio
italiano   l'esplicazione   del  diritto  alla  libera  circolazione,
determinando  trattamenti  discriminatori  tra  cittadini residenti e
cittadini provenienti da un altro Stato membro.