Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura  generale  dello Stato, presso la quale ha domicilio,
in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
    Nei  confronti  del  Presidente della giunta della Regione Puglia
per  la  dichiarazione  di  illegittimita' costituzionale della legge
della  Regione  Puglia  31 ottobre  2002, n. 18, recante "testo unico
sulla  disciplina  del  trasporto  pubblico  locale",  pubblicata nel
Bollettino   ufficiale   regionale   n. 139   del   4 novembre  2002,
relativamente all'art. 24, giusta delibera del Consiglio dei ministri
del 20 dicembre 2002.
    1.  -  Con  la  legge  indicata  in epigrafe la Regione Puglia ha
dettato   norme   sul   trasporto   pubblico  locale.  L'art. 24,  in
particolare dispone che "in caso di mancato o irregolare esercizio da
parte  degli  enti  locali delle funzioni agli stessi conferite dalla
presente  legge, la giunta regionale, previa immediata diffida e dopo
sessanta  giorni  dalla  stessa,  dispone,  con propri provvedimenti,
specifici interventi in sostituzione dell'ente locale inadempiente";
    2. - Tale specifica norma si pone in contrasto con l'articolo 120
della  Costituzione,  che  demanda  a legge statale la disciplina dei
poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali, stante la carenza
di  potesta'  legislativa  della  regione  in  materia  di  controlli
sostitutivi,   per   la   mancanza   della  legge  statale  attuativa
dell'articolo  120 della Costituzione, per cui la legge regionale non
puo' autonomamente attribuire il potere sostitutivo, senza una previa
normazione statale.
    Infatti,   la   disposizione   del   citato  articolo  120  della
Costituzione,  prevede  che  il  Governo  possa sostituirsi ad organi
delle  regioni,  delle  citta'  metropolitane,  delle  province e dei
comuni,   nel   caso   di   mancato  rispetto  di  norme  e  trattati
internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave
per   l'incolumita'   e  la  sicurezza  pubblica,  ovvero  quando  lo
richiedano  la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita' economica e
in  particolare  la  tutela  dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti  i  diritti  civili  e  sociali, prescindendo dai confini
territoriali  dei  governi  locali.  La  disposizione  costituzionale
rinvia   alla   legge   la   disciplina   dell'esercizio  dei  poteri
sostitutivi,   secondo  i  principi  di  sussidiarieta'  e  di  leale
collaborazione.
    Invero  l'art. 120,  secondo  comma della Costituzione, nel primo
periodo,  attribuisce  al  Governo  della  Repubblica  il  potere  di
"sostituirsi a organi ... delle citta' metropolitane delle province e
dei comuni" nei casi ivi indicati, e nel secondo periodo riserva alla
"legge" il compito di definire le procedure nel rispetto dei principi
di  sussidiarieta' e di leale collaborazione. La continuita' testuale
dei due periodi dell'unitario secondo comma dello stesso art. 120, le
solenni  disposizioni  contenute  nel  precedente  art. 114,  primo e
secondo  comma,  l'attribuzione alla competenza esclusiva dello Stato
ai  sensi  dell'art. 117,  secondo  comma,  lettera  p), della stessa
Costituzione della materia "organi di governo e funzioni fondamentali
di  comuni,  province e citta' metropolitane", la cogente esigenza di
una  disciplina  unica  o  quanto  meno  fortemente  coordinata delle
modalita'  di  esercizio dei poteri sostitutivi sin dal momento della
individuazione dell'organo deliberante l'intervento sostitutivo, sono
considerazioni   tutte   concordemente   concludenti  nel  senso  che
l'espressione "la legge definisce" utilizzata dal Costituente sta per
"disposizioni legislative dello Stato definiscono".
    3. - Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, deve
ritenersi  che la denunciata normativa della legge regionale presenti
vizi  di  illegittimita'  costituzionale,  in  quanto non conforme al
nuovo   quadro   costituzionale   indicato   dall'articolo 120  della
Costituzione per l'esercizio dei poteri sostitutivi.