ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  ammissibilita'  del  conflitto di attribuzione tra
poteri  dello  Stato  sorto a seguito della delibera della Camera dei
deputati  in  data  23 novembre  1999  relativa alla insindacabilita'
delle  opinioni  espresse  dall'on. Tiziana  Maiolo nei confronti del
dott.  Giancarlo  Caselli,  promosso dal Tribunale di Milano, sezione
sesta penale, con ricorso depositato il 25 giugno 2001 ed iscritto al
n. 194 del registro ammissibilita' conflitti.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 6 novembre 2002 il giudice
relatore Valerio Onida.
    Ritenuto  che,  con  atto  del 24 aprile 2001, pervenuto a questa
Corte  il  25 giugno  2001,  il  Tribunale  di  Milano, sezione sesta
penale,  in  composizione  monocratica,  ha  sollevato  conflitto  di
attribuzione  fra  poteri  dello Stato nei confronti della Camera dei
deputati  in relazione alla deliberazione del 23 novembre 1999 con la
quale  la Camera medesima si e' pronunciata nel senso di ritenere che
i  fatti  oggetto  del  procedimento  penale  instaurato davanti allo
stesso  tribunale  nei confronti, fra gli altri, del deputato Tiziana
Maiolo - imputata in relazione ad alcune frasi da lei pronunciate nel
corso di un congresso di partito - concernono opinioni espresse da un
membro  del  Parlamento  nell'esercizio  delle sue funzioni, ai sensi
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
        che,  ad  avviso del ricorrente, la Camera avrebbe errato nel
valutare   i   presupposti   della   insindacabilita',   poiche'   le
dichiarazioni  per  cui  e' processo sarebbero state rese al di fuori
dell'attivita'   tipica   del  parlamentare,  e  non  presenterebbero
identita'  sostanziale  di contenuti con l'attivita' parlamentare del
deputato medesimo;
        che  pertanto  il  tribunale ricorrente chiede l'annullamento
della predetta delibera della Camera dei deputati.
    Considerato  che  in  questa  fase  la Corte e' chiamata, a norma
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
a  delibare,  senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in
quanto  esista  "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti
alla sua competenza";
        che  sussistono  i  requisiti  soggettivi e oggettivi, di cui
all'articolo  37,  primo comma, della legge n. 87 del 1953, richiesti
per la promozione di un conflitto di attribuzioni fra poteri;
        che,  tuttavia, la deliberazione della Camera dei deputati in
data  23 novembre  1999,  in  relazione  alla  quale  viene  promosso
conflitto,  e'  stata  poi  annullata da questa Corte con la sentenza
n. 294  del  2002, a seguito del giudizio su un distinto conflitto di
attribuzioni,  sollevato  dal  giudice  dell'udienza  preliminare del
Tribunale  di  Roma, nel corso di altro giudizio penale instaurato in
relazione alle medesime dichiarazioni rese dal deputato Maiolo;
        che,  infatti,  la  deliberazione  in  questione  si riferiva
unitariamente  sia  ai  fatti oggetto del procedimento penale nel cui
ambito  e'  stato  sollevato  il  conflitto giudicato con la sentenza
n. 294  del  2002,  sia  a  quelli  oggetto  del  procedimento penale
pendente  davanti al tribunale oggi ricorrente, fatti originati dalle
stesse  dichiarazioni del deputato Maiolo rese nel corso dello stesso
congresso di partito;
        che,  pertanto,  una volta caducata la predetta deliberazione
della   Camera,   e'   venuto   meno   l'ostacolo   che,  secondo  la
giurisprudenza  di  questa  Corte  (cfr.  sentenze  n. 1150 del 1988,
n. 129 del 1996), preclude al giudice di pronunciarsi, eventualmente,
in  senso  difforme  da  quello  ritenuto  dalla  Camera stessa, e lo
obbliga  a  prendere  atto della valutazione di questa, a meno che il
giudice  stesso non sollevi conflitto di attribuzioni denunciando uno
scorretto esercizio del potere dell'assemblea parlamentare;
        che,  non sussistendo piu' la difforme valutazione, in ordine
alla insindacabilita', fra la Camera di appartenenza del parlamentare
e il giudice procedente, che ha dato luogo al conflitto medesimo, ne'
la  preclusione  al  giudizio  di  merito  sulla  responsabilita' del
parlamentare,   la   materia   del   conflitto,  pur  originariamente
sussistente,  e'  ormai  venuta  meno (cfr. sentenza n. 449 del 2002,
nonche',  per  fattispecie parzialmente analoghe, sentenze n. 265 del
1997 e n. 329 del 1999);
        che tale constatazione conduce a ritenere inammissibile, gia'
in limine, il conflitto promosso col presente ricorso.