IL GIUDICE DI PACE

    Vista  l'istanza  di illegittimita' costituzionale avanzata dalla
difesa dell'imputato sentito il p.m.

                            O s s e r v a

    Nella  specie rileva il difensore che l'art. 14, comma 5-bis, del
decreto   legislativo   25 luglio   1998   n. 286   come   modificato
dall'art. 13  legge  n. 189/2002, non prevede ricorso giurisdizionale
avverso il provvedimento di espulsione del questore emesso quando non
sia  possibile  trattenere lo straniero entro un centro di permanenza
con cio' violando l'art. 24 Cost. che prevede il diritto di difesa.
    Osserva  il  giudicante che l'eccezione va accolta. Infatti nella
specie si verifica una disparita' di trattamento tra lo straniero che
viola  l'ordine  di  espulsione emesso dal questore ex art. 14, comma
5-bis,  decreto  legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e lo straniero che
viola l'ordine di espulsione in caso di proroga da parte del questore
ex  art. 14,  primo  comma. Invero mentre nel primo caso lo straniero
nell'ipotesi  di  permanenza  nel  territorio  dello  Stato e' punito
penalmente  ex  comma 5-ter, nel secondo caso non risulta punibile la
sua condotta. Si ritengono violati pertanto gli artt. 2, 3 e 24 della
Costituzione  per disparita' di trattamento privazione del diritto di
difesa con violazione dei diritti inviolabili dell'uomo.