IL GIUDICE DI PACE Letti ed esaminati gli atti; Visti gli artt. 11 comma secondo e 20 comma secondo del decreto legislativo 28 febbraio 2000 n. 274; Art. 111 comma secondo e terzo della Costituzione della Repubblica Italiana; Ritenuto che la questione di legittimita' sollevata dal difensore dell'imputato - avuto riguardo alla doppia veste assunta dalla polizia giudiziaria in ordine all'attivita' di cui all'art. 11 comma secondo decreto legislativo n. 274 e all'art. 20 comma secondo, stessa legge - appare fondata anche con riferimento all'art. 197, lett. d), c.p.p.; Rilevato che l'eccezione di nullita' dell'atto di citazione a giudizio puo' ritenersi assorbita dalla sollevata questione di legittimita' costituzionale; Rilevato, infine, che ai sensi dell'art. 80 della legge sul patrocinio a spese dello Stato, l'istanza non puo' essere accolta non figurando il difensore nell'apposito elenco del consiglio dell'ordine degli avvocati del foro di Marsala;