IL TRIBUNALE

    Nel  procedimento  penale  n. 4364/01  RGNR,  n. 512/02  r. trib.
promosso nei confronti di Chinetto Giuseppe e di Canepa Angelo citati
in giudizio avanti questi Tribunale con decreto di giudizio immediato
emesso  il  4 febbraio  2002  per  rispondere del delitto di cui agli
articoli 110  c.p.,  e  73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, accertato in
Bianze'  il  17 dicembre  2001  ed  attualmente sottoposti entrambi a
misure  cautelari  coercitive,  ha  emesso  la  seguente ordinanza ex
articoli 134, Costituzione, e 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87.
    Premesso  che  i  difensori  degli imputati, in sede di questioni
preliminari,  riferivano  che  i loro assistiti avevano presentato in
data  23 febbraio  2002  al  g.i.p.  richiesta di giudizio abbreviato
condizionato ad integrazione probatoria (in particolare Canepa Angelo
aveva  condizionato  la  richiesta  all'escussione  dei testi Vezzoli
Mariangela,  Vettoni  Enrico e Sabino Domenica che avrebbero riferito
sulla  totale  estraneita'  del Canepa rispetto alla detenzione della
sostanza  stupefacente  rinvenuta  presso  l'abitazione del Chinetto,
mentre  quest'ultimo  aveva  condizionato  la  richiesta  di giudizio
abbreviato  all'ammissione di una perizia sulla sostanza stupefacente
e  all'audizione  dei  testi  Vezzoli Mariangela e Vettoni Enrico per
appurare  se  lo  stupefacente  fosse  destinato all'uso comune di un
gruppo di persone);
        che  il  g.i.p. con decreto datato 6 marzo 2002 aveva fissato
l'udienza   del   20 giugno  2002  disponendo  la  comunicazione  del
provvedimento alle parti;
        che   alla   suddetta  udienza  Canepa  Angelo  avanzava,  in
subordine rispetto alla richiesta di giudizio abbreviato condizionato
gia'  presentata,  istanza  di  giudizio  abbreviato allo stato degli
atti;
        che  il  g.i.p.,  in  relazione  a  tale imputato, dichiarava
"l'inammissibilita'"   della   richiesta   di   giudizio   abbreviato
subordinata  all'esame  dei testimoni indicati ritenendo "l'esame dei
predetti testi incompatibile con le finalita' di economia processuale
propri  del  giudizio  abbreviato  e  non  necessario  ai  fini della
decisione,  stante  la  possibilita'  di puntuale ricostruzione degli
avvenimenti  attraverso  le  numerose testimonianze in atti", nonche'
dichiarava  inammissibile  anche  la richiesta di giudizio abbreviato
allo  stato  degli  atti  in  quanto intempestiva, essendo ampiamente
decorso il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 458, c.p.p.;
        che   alla   stessa   udienza  Chinetto  Giuseppe  rinunciava
all'audizione  dei  testi  Vezzoli  Mariangela  e  Vettoni  Enrico  e
insisteva   nella   richiesta  di  giudizio  abbreviato  condizionato
all'ammissione di una perizia sulla sostanza stupefacente;
        che  il  g.i.p. dichiarava "l'inammissibilita'" anche di tale
richiesta  osservando  che  la  perizia  tossicologica  non  appariva
necessaria  ai fini della decisione e, quindi, fissava nuovamente per
entrambi gli imputati udienza per il giudizio immediato;
        che,   infine,   Chinetto  Giuseppe  formulava  richiesta  di
giudizio  abbreviato  allo  stato  degli atti ai sensi dell'art. 438,
comma  6,  c.p.p., e il g.i.p. dichiarava l'istanza inammissibile per
intempestivita' della stessa;
    Premesso  che  i  difensori  degli  imputati,  sempre  nella fase
preliminare al presente giudizio, hanno chiesto la trasmissione degli
atti  al g.i.p. eccependo "l'inammissibilita'" del giudizio immediato
e   deducendo,   in   via   principale,   la  contraddittorieta'  dei
provvedimenti  del  g.i.p.  (il  quale,  in  un  primo tempo, fissava
l'udienza  in  camera  di  consiglio ai sensi dell'art. 458, comma 2,
c.p.p.,   ritenendo   cosi'   ammissibile   il   giudizio  abbreviato
condizionato  e,  solo  in  un  secondo  tempo, rigettava le suddette
richieste)  e  deducendo  altresi',  in  via  subordinata, il mancato
svolgimento  della  suddetta  udienza  secondo  le forme del giudizio
abbreviato semplice;
    Premesso   che   i  difensori  di  entrambi  gli  imputati  hanno
sollevato,   altresi',  questione  di  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 458,  comma  2  c.p.p.  in riferimento agli articoli 3 e 24
della  Costituzione, nella parte in cui non prevede che qualora venga
rigettata la richiesta di giudizio abbreviato condizionato l'imputato
non  possa  riproporre il giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 438,
comma 6, c.p.p.;
    Sentito  il  p.m.:  che  ha  ritenuto  infondate le eccezioni dei
difensori chiedendone il rigetto;

                            O s s e r v a

    Nel caso di fissazione da parte del g.i.p. dell'udienza in camera
di  consiglio  a  seguito della notificazione del decreto di giudizio
immediato   e   della  presentazione  da  parte  dell'imputato  della
tempestiva   richiesta   di   giudizio   abbreviato   subordinata  ad
integrazione probatoria, la Corte di cassazione ha affermato che tale
provvedimento   non   puo'   essere  inteso  come  atto  di  per  se'
introduttivo  di quest'ultimo giudizio in quanto equivale solo ad una
decisione  positiva  sull'ammissibilita'  del  rito (sotto il profilo
formale  e dell'osservanza dei termini) che non preclude al g.i.p. il
rigetto  dell'istanza qualora, all'esito dell'udienza, l'integrazione
probatoria risulti non necessaria o non compatibile con l'esigenza di
semplificazione   propria   del  rito  (Cass.  sez.  1  n. 39157  del
3 novembre 2001).
    Pertanto  il g.i.p. non ha emesso provvedimenti contraddittori e,
comunque,  non  spetta al giudice dibattimentale l'annullamento della
decisione del g.i.p. resa all'udienza del 20 giugno 2002 con la quale
e' stata rigettata la richiesta di giudizio abbreviato condizionato.
    Diventa,  pertanto,  rilevante  per  la decisione la questione di
costituzionalita'  sollevata  dalla difesa nella fase preliminare del
giudizio immediato che non poteva essere presentata avanti al g.i.p.,
all'esito dell'udienza del 20 giugno 2002, in quanto questi dopo aver
fissato  nuova  udienza  per  il giudizio immediato non sarebbe stato
piu' competente a decidere sulle questioni eventualmente poste.
    L'art. 458, c.p.p., prevede al primo comma a pena di decadenza il
termine  di  quindici  giorni  dalla  notificazione  del  decreto  di
giudizio  immediato  per la presentazione della richiesta di giudizio
abbreviato.
    Non  e'  consentita,  quindi, la reiterazione di nuove istanze in
momenti processuali successivi. Invero, il secondo comma della stessa
norma richiama solo i commi 3 e 5 dell'art. 438 c.p.p. e non il comma
6   che   consente,   invece,   all'imputato   che  abbia  presentato
nell'udienza   preliminare   una  richiesta  di  giudizio  abbreviato
condizionato,  quando il g.u.p. l'abbia rigettata, di riproporla fino
a  che  non  siano  state  formulate  le  conclusioni  a  norma degli
articoli 421 e 422, c.p.p.
    Si  ritiene  che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
sollevata dalla difesa dell'imputato sia non manifestamente infondata
con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.
    Con  specifico  riferimento  all'art. 3  della  Costituzione  non
appare  giustificata  la  disparita'  di  trattamento  tra il caso in
oggetto   -  ove  nell'udienza  fissata  dal  g.i.p.  (a  seguito  di
notificazione  di decreto di giudizio immediato e presentazione della
richiesta  di  giudizio  abbreviato condizionato) l'imputato non puo'
piu'  chiedere il giudizio abbreviato allo stato degli atti quando il
g.i.p.  rigetti  la  richiesta iniziale e sia gia' decorso il termine
previsto  a  pena  di  decadenza - e l'ipotesi in cui a seguito della
richiesta   di   rinvio   a   giudizio  il  giudice  fissa  l'udienza
preliminare. Invero, in questo caso l'imputato puo' propone richiesta
di giudizio abbreviato condizionato e, in caso di rigetto, presentare
nuova  istanza  sino al momento delle conclusioni. Tale disparita' di
trattamento  non puo' trovare idonea giustificazione nel diverso tipo
di  "specialita'"  che contraddistingue il giudizio immediato, tipico
rito  di  anticipazione  della  fase  dibattimentale, in quanto nella
valutazione   di  una  richiesta  di  giudizio  abbreviato  sia  essa
formulata  ai  sensi  del  comma  1,  dell'art. 438, c.p.p., sia essa
formulata  ai  sensi  del  comma  1,  dell'art. 458,  c.p.p., il rito
prescelto  dall'imputato svolge la stessa funzione deflattiva ad esso
attribuita dalla legge.
    Con  riferimento  non solo all'art. 3, ma anche all'art. 24 della
Costituzione  si  pone  in  evidenza  che la preclusione, nell'ambito
nell'udienza  fissata ex art. 458, comma 2, c.p.p., di proporre nuova
istanza  di giudizio abbreviato allo stato degli atti dopo il rigetto
della  iniziale  richiesta  condizionata,  lede  il diritto di difesa
dell'imputato  perche' la disparita' di trattamento sopra evidenziata
comporta  effetti  sostanziali a lui pregiudizievoli (ovvero l'omessa
riduzione della pena prevista per legge in caso di condanna).
    La  questione  sollevata  e' rilevante in quanto questo Tribunale
deve  decidere  anche  sulla  richiesta  preliminare dei difensori di
rimettere gli atti al g.i.p.;