IL TRIBUNALE Nel procedimento penale n. 4364/01 RGNR, n. 512/02 r. trib. promosso nei confronti di Chinetto Giuseppe e di Canepa Angelo citati in giudizio avanti questi Tribunale con decreto di giudizio immediato emesso il 4 febbraio 2002 per rispondere del delitto di cui agli articoli 110 c.p., e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, accertato in Bianze' il 17 dicembre 2001 ed attualmente sottoposti entrambi a misure cautelari coercitive, ha emesso la seguente ordinanza ex articoli 134, Costituzione, e 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87. Premesso che i difensori degli imputati, in sede di questioni preliminari, riferivano che i loro assistiti avevano presentato in data 23 febbraio 2002 al g.i.p. richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria (in particolare Canepa Angelo aveva condizionato la richiesta all'escussione dei testi Vezzoli Mariangela, Vettoni Enrico e Sabino Domenica che avrebbero riferito sulla totale estraneita' del Canepa rispetto alla detenzione della sostanza stupefacente rinvenuta presso l'abitazione del Chinetto, mentre quest'ultimo aveva condizionato la richiesta di giudizio abbreviato all'ammissione di una perizia sulla sostanza stupefacente e all'audizione dei testi Vezzoli Mariangela e Vettoni Enrico per appurare se lo stupefacente fosse destinato all'uso comune di un gruppo di persone); che il g.i.p. con decreto datato 6 marzo 2002 aveva fissato l'udienza del 20 giugno 2002 disponendo la comunicazione del provvedimento alle parti; che alla suddetta udienza Canepa Angelo avanzava, in subordine rispetto alla richiesta di giudizio abbreviato condizionato gia' presentata, istanza di giudizio abbreviato allo stato degli atti; che il g.i.p., in relazione a tale imputato, dichiarava "l'inammissibilita'" della richiesta di giudizio abbreviato subordinata all'esame dei testimoni indicati ritenendo "l'esame dei predetti testi incompatibile con le finalita' di economia processuale propri del giudizio abbreviato e non necessario ai fini della decisione, stante la possibilita' di puntuale ricostruzione degli avvenimenti attraverso le numerose testimonianze in atti", nonche' dichiarava inammissibile anche la richiesta di giudizio abbreviato allo stato degli atti in quanto intempestiva, essendo ampiamente decorso il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 458, c.p.p.; che alla stessa udienza Chinetto Giuseppe rinunciava all'audizione dei testi Vezzoli Mariangela e Vettoni Enrico e insisteva nella richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'ammissione di una perizia sulla sostanza stupefacente; che il g.i.p. dichiarava "l'inammissibilita'" anche di tale richiesta osservando che la perizia tossicologica non appariva necessaria ai fini della decisione e, quindi, fissava nuovamente per entrambi gli imputati udienza per il giudizio immediato; che, infine, Chinetto Giuseppe formulava richiesta di giudizio abbreviato allo stato degli atti ai sensi dell'art. 438, comma 6, c.p.p., e il g.i.p. dichiarava l'istanza inammissibile per intempestivita' della stessa; Premesso che i difensori degli imputati, sempre nella fase preliminare al presente giudizio, hanno chiesto la trasmissione degli atti al g.i.p. eccependo "l'inammissibilita'" del giudizio immediato e deducendo, in via principale, la contraddittorieta' dei provvedimenti del g.i.p. (il quale, in un primo tempo, fissava l'udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 458, comma 2, c.p.p., ritenendo cosi' ammissibile il giudizio abbreviato condizionato e, solo in un secondo tempo, rigettava le suddette richieste) e deducendo altresi', in via subordinata, il mancato svolgimento della suddetta udienza secondo le forme del giudizio abbreviato semplice; Premesso che i difensori di entrambi gli imputati hanno sollevato, altresi', questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 458, comma 2 c.p.p. in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che qualora venga rigettata la richiesta di giudizio abbreviato condizionato l'imputato non possa riproporre il giudizio abbreviato ai sensi dell'art. 438, comma 6, c.p.p.; Sentito il p.m.: che ha ritenuto infondate le eccezioni dei difensori chiedendone il rigetto; O s s e r v a Nel caso di fissazione da parte del g.i.p. dell'udienza in camera di consiglio a seguito della notificazione del decreto di giudizio immediato e della presentazione da parte dell'imputato della tempestiva richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad integrazione probatoria, la Corte di cassazione ha affermato che tale provvedimento non puo' essere inteso come atto di per se' introduttivo di quest'ultimo giudizio in quanto equivale solo ad una decisione positiva sull'ammissibilita' del rito (sotto il profilo formale e dell'osservanza dei termini) che non preclude al g.i.p. il rigetto dell'istanza qualora, all'esito dell'udienza, l'integrazione probatoria risulti non necessaria o non compatibile con l'esigenza di semplificazione propria del rito (Cass. sez. 1 n. 39157 del 3 novembre 2001). Pertanto il g.i.p. non ha emesso provvedimenti contraddittori e, comunque, non spetta al giudice dibattimentale l'annullamento della decisione del g.i.p. resa all'udienza del 20 giugno 2002 con la quale e' stata rigettata la richiesta di giudizio abbreviato condizionato. Diventa, pertanto, rilevante per la decisione la questione di costituzionalita' sollevata dalla difesa nella fase preliminare del giudizio immediato che non poteva essere presentata avanti al g.i.p., all'esito dell'udienza del 20 giugno 2002, in quanto questi dopo aver fissato nuova udienza per il giudizio immediato non sarebbe stato piu' competente a decidere sulle questioni eventualmente poste. L'art. 458, c.p.p., prevede al primo comma a pena di decadenza il termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato per la presentazione della richiesta di giudizio abbreviato. Non e' consentita, quindi, la reiterazione di nuove istanze in momenti processuali successivi. Invero, il secondo comma della stessa norma richiama solo i commi 3 e 5 dell'art. 438 c.p.p. e non il comma 6 che consente, invece, all'imputato che abbia presentato nell'udienza preliminare una richiesta di giudizio abbreviato condizionato, quando il g.u.p. l'abbia rigettata, di riproporla fino a che non siano state formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422, c.p.p. Si ritiene che la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla difesa dell'imputato sia non manifestamente infondata con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione. Con specifico riferimento all'art. 3 della Costituzione non appare giustificata la disparita' di trattamento tra il caso in oggetto - ove nell'udienza fissata dal g.i.p. (a seguito di notificazione di decreto di giudizio immediato e presentazione della richiesta di giudizio abbreviato condizionato) l'imputato non puo' piu' chiedere il giudizio abbreviato allo stato degli atti quando il g.i.p. rigetti la richiesta iniziale e sia gia' decorso il termine previsto a pena di decadenza - e l'ipotesi in cui a seguito della richiesta di rinvio a giudizio il giudice fissa l'udienza preliminare. Invero, in questo caso l'imputato puo' propone richiesta di giudizio abbreviato condizionato e, in caso di rigetto, presentare nuova istanza sino al momento delle conclusioni. Tale disparita' di trattamento non puo' trovare idonea giustificazione nel diverso tipo di "specialita'" che contraddistingue il giudizio immediato, tipico rito di anticipazione della fase dibattimentale, in quanto nella valutazione di una richiesta di giudizio abbreviato sia essa formulata ai sensi del comma 1, dell'art. 438, c.p.p., sia essa formulata ai sensi del comma 1, dell'art. 458, c.p.p., il rito prescelto dall'imputato svolge la stessa funzione deflattiva ad esso attribuita dalla legge. Con riferimento non solo all'art. 3, ma anche all'art. 24 della Costituzione si pone in evidenza che la preclusione, nell'ambito nell'udienza fissata ex art. 458, comma 2, c.p.p., di proporre nuova istanza di giudizio abbreviato allo stato degli atti dopo il rigetto della iniziale richiesta condizionata, lede il diritto di difesa dell'imputato perche' la disparita' di trattamento sopra evidenziata comporta effetti sostanziali a lui pregiudizievoli (ovvero l'omessa riduzione della pena prevista per legge in caso di condanna). La questione sollevata e' rilevante in quanto questo Tribunale deve decidere anche sulla richiesta preliminare dei difensori di rimettere gli atti al g.i.p.;