ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio per ammissibilita' di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 17 marzo 1998 relativa alla insindacabilita' delle opinioni espresse dall'onorevole Nicola Vendola nei confronti del dott. Paolo Foresti, promosso dalla Corte d'appello di Roma, sezione prima civile, con ricorso depositato il 22 dicembre 2001 ed iscritto al n. 206 del registro ammissibilita' conflitti. Visti gli atti depositati dall'on. Nicola Vendola e dal dott. Paolo Foresti; Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2002 il giudice relatore Carlo Mezzanotte. Ritenuto che la Corte d'appello di Roma, sezione prima civile, con Ordinanza emessa il 3 dicembre 2001 (depositata presso la cancelleria di questa Corte il successivo 22 dicembre) nell'ambito di un giudizio civile di risarcimento danni promosso da Paolo Foresti nei confronti del deputato Nicola Vendola, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata in data 17 marzo 1998 (doc. IV-quater n. 20), in base alla quale le dichiarazioni che hanno dato causa al menzionato procedimento civile concernono opinioni espresse dal deputato nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare, con conseguente loro insindacabilita' a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione; che la Corte d'appello ricorrente rammenta che Paolo Foresti, con citazione notificata il 29 luglio 1997, aveva convenuto davanti al Tribunale di Roma l'onorevole Vendola, oltre al direttore responsabile del quotidiano "Il Manifesto" e alla societa' cooperativa editrice Il Manifesto, per sentirli condannare al risarcimento dei danni e al pagamento di una somma ulteriore a titolo di riparazione ex art. 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), conseguenti alla pubblicazione sul quotidiano "Il Manifesto" del 27 marzo 1997 di un articolo a firma del citato parlamentare, vice-presidente della commissione parlamentare antimafia, contenente apprezzamenti diffamatori nei confronti del medesimo Foresti, all'epoca ambasciatore a Tirana; che in corso di causa era pervenuta la delibera di insindacabilita' della Camera dei deputati in data 17 marzo 1998 ed il tribunale, con sentenza non definitiva del 4 novembre 1999, reputando corretta tale esplicazione del potere della Camera, dichiarava inammissibile la domanda avanzata nei confronti del parlamentare; che avverso detta sentenza interponeva appello il Foresti, il quale chiedeva preliminarmente che fosse sollevato conflitto di attribuzione ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non ricorrendo i presupposti di diritto per l'applicazione a favore dell'on. Vendola dell'immunita' di cui all'art. 68 Cost; che, tanto premesso, il giudice ricorrente sostiene che, con la citata deliberazione, la Camera dei deputati avrebbe illegittimamente esercitato il proprio potere, immotivatamente affermando l'esistenza di un collegamento funzionale tra le espressioni ritenute diffamatorie dal Foresti e l'attivita' parlamentare del Vendola; che, in particolare, secondo la Corte d'appello, le espressioni contenute nell'articolo a firma dell'on. Vendola non sarebbero collegate all'esercizio della funzione parlamentare, ma conterrebbero soltanto pesanti apprezzamenti personali espressi come un qualunque privato cittadino. Infatti l'articolo di giornale in questione non concernerebbe il dibattito parlamentare che in quei giorni si svolgeva sulla questione albanese, ma si sostanzierebbe in un attacco diretto alla persona del Foresti e non gia' alla sua carica istituzionale di ambasciatore italiano a Tirana; che, pertanto, le dichiarazioni del deputato Vendola non sarebbero state rese nell'esercizio dell'attivita' parlamentare e la delibera adottata dalla Camera dei deputati sarebbe lesiva delle attribuzioni della giurisdizione ordinaria, in quanto il potere conferito dall'art. 68 Cost. sarebbe stato esercitato in modo distorto ed arbitrario; che la Corte d'appello di Roma, sull'assunto che, nell'esercizio del potere conferitole dall'art. 68 Cost., la Camera dei deputati avrebbe leso le attribuzioni garantite all'autorita' giudiziaria dall'art. 102 Cost., ritiene quindi necessario sollevare conflitto di attribuzione ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, e chiede a questa Corte di accertare che non spetta alla Camera dei deputati dichiarare la insindacabilita' delle opinioni espresse dall'on. Nicola Vendola, secondo quanto affermato con la deliberazione del 17 marzo 1998, e conseguentemente di annullare la menzionata deliberazione; che hanno depositato presso la cancelleria di questa Corte atti denominati "di costituzione" sia il deputato Nicola Vendola che il dott. Paolo Foresti. Considerato che, in questa fase, la Corte e' chiamata, a norma dell'articolo 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato; che, sotto il profilo soggettivo, va riconosciuta la legittimazione della Corte d'appello di Roma, sezione prima civile, a sollevare conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento di cui e' investita, la volonta' del potere cui appartiene; che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione della Camera dei deputati ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volonta' in ordine all'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; che, per quanto attiene al profilo oggettivo, il giudice ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'adozione, da parte della Camera dei deputati, della menzionata deliberazione di insindacabilita'; che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione definitiva (a contraddittorio integro), anche in ordine all'ammissibilita' del ricorso.