ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  per  ammissibilita'  di  conflitto di attribuzione tra
poteri  dello  Stato  sorto a seguito della delibera della Camera dei
deputati  del  17 marzo  1998  relativa  alla  insindacabilita' delle
opinioni  espresse  dall'onorevole  Nicola  Vendola nei confronti del
dott.  Paolo Foresti, promosso dalla Corte d'appello di Roma, sezione
prima  civile, con ricorso depositato il 22 dicembre 2001 ed iscritto
al n. 206 del registro ammissibilita' conflitti.
    Visti  gli  atti  depositati  dall'on. Nicola Vendola e dal dott.
Paolo Foresti;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 6 novembre 2002 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
    Ritenuto  che  la  Corte d'appello di Roma, sezione prima civile,
con  Ordinanza  emessa  il  3 dicembre  2001  (depositata  presso  la
cancelleria di questa Corte il successivo 22 dicembre) nell'ambito di
un  giudizio  civile  di risarcimento danni promosso da Paolo Foresti
nei  confronti del deputato Nicola Vendola, ha sollevato conflitto di
attribuzione  tra  poteri  dello Stato nei confronti della Camera dei
deputati  in  relazione  alla delibera adottata in data 17 marzo 1998
(doc. IV-quater n. 20), in base alla quale le dichiarazioni che hanno
dato  causa  al  menzionato  procedimento  civile concernono opinioni
espresse   dal   deputato   nell'esercizio   delle  sue  funzioni  di
parlamentare,   con   conseguente   loro   insindacabilita'  a  norma
dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
        che la Corte d'appello ricorrente rammenta che Paolo Foresti,
con  citazione  notificata il 29 luglio 1997, aveva convenuto davanti
al   Tribunale  di  Roma  l'onorevole  Vendola,  oltre  al  direttore
responsabile   del   quotidiano   "Il   Manifesto"  e  alla  societa'
cooperativa   editrice  Il  Manifesto,  per  sentirli  condannare  al
risarcimento dei danni e al pagamento di una somma ulteriore a titolo
di   riparazione  ex  art. 12  della  legge  8 febbraio  1948,  n. 47
(Disposizioni  sulla  stampa),  conseguenti  alla  pubblicazione  sul
quotidiano  "Il  Manifesto"  del 27 marzo 1997 di un articolo a firma
del    citato   parlamentare,   vice-presidente   della   commissione
parlamentare  antimafia,  contenente  apprezzamenti  diffamatori  nei
confronti del medesimo Foresti, all'epoca ambasciatore a Tirana;
        che   in   corso  di  causa  era  pervenuta  la  delibera  di
insindacabilita'  della  Camera dei deputati in data 17 marzo 1998 ed
il  tribunale,  con  sentenza  non  definitiva  del  4 novembre 1999,
reputando   corretta  tale  esplicazione  del  potere  della  Camera,
dichiarava  inammissibile  la  domanda  avanzata  nei  confronti  del
parlamentare;
        che avverso detta sentenza interponeva appello il Foresti, il
quale  chiedeva  preliminarmente  che  fosse  sollevato  conflitto di
attribuzione  ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
non  ricorrendo  i presupposti di diritto per l'applicazione a favore
dell'on. Vendola dell'immunita' di cui all'art. 68 Cost;
        che,  tanto premesso, il giudice ricorrente sostiene che, con
la   citata   deliberazione,   la   Camera   dei   deputati   avrebbe
illegittimamente   esercitato   il  proprio  potere,  immotivatamente
affermando   l'esistenza   di   un  collegamento  funzionale  tra  le
espressioni   ritenute   diffamatorie   dal   Foresti  e  l'attivita'
parlamentare del Vendola;
        che,   in   particolare,   secondo  la  Corte  d'appello,  le
espressioni  contenute  nell'articolo  a  firma  dell'on. Vendola non
sarebbero  collegate  all'esercizio  della  funzione parlamentare, ma
conterrebbero  soltanto pesanti apprezzamenti personali espressi come
un  qualunque  privato  cittadino.  Infatti l'articolo di giornale in
questione  non  concernerebbe  il  dibattito parlamentare che in quei
giorni  si svolgeva sulla questione albanese, ma si sostanzierebbe in
un  attacco  diretto  alla  persona  del  Foresti e non gia' alla sua
carica istituzionale di ambasciatore italiano a Tirana;
        che,  pertanto,  le  dichiarazioni  del  deputato Vendola non
sarebbero  state rese nell'esercizio dell'attivita' parlamentare e la
delibera  adottata  dalla  Camera  dei  deputati sarebbe lesiva delle
attribuzioni  della  giurisdizione  ordinaria,  in  quanto  il potere
conferito   dall'art. 68  Cost.  sarebbe  stato  esercitato  in  modo
distorto ed arbitrario;
        che   la   Corte   d'appello   di   Roma,  sull'assunto  che,
nell'esercizio  del  potere conferitole dall'art. 68 Cost., la Camera
dei  deputati  avrebbe  leso  le attribuzioni garantite all'autorita'
giudiziaria  dall'art. 102 Cost., ritiene quindi necessario sollevare
conflitto di attribuzione ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del
1953, e chiede a questa Corte di accertare che non spetta alla Camera
dei  deputati  dichiarare la insindacabilita' delle opinioni espresse
dall'on.   Nicola   Vendola,   secondo   quanto   affermato   con  la
deliberazione  del  17 marzo 1998, e conseguentemente di annullare la
menzionata deliberazione;
        che  hanno  depositato  presso la cancelleria di questa Corte
atti  denominati "di costituzione" sia il deputato Nicola Vendola che
il dott. Paolo Foresti.
    Considerato  che,  in  questa fase, la Corte e' chiamata, a norma
dell'articolo  37,  terzo  e quarto comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  a  delibare  esclusivamente  se  il  ricorso sia ammissibile,
valutando,  senza  contraddittorio  tra  le  parti,  se  sussistono i
requisiti  soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato;
        che,   sotto   il  profilo  soggettivo,  va  riconosciuta  la
legittimazione della Corte d'appello di Roma, sezione prima civile, a
sollevare  conflitto,  in quanto organo giurisdizionale, in posizione
di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare
definitivamente, per il procedimento di cui e' investita, la volonta'
del potere cui appartiene;
        che,  parimenti,  deve  essere riconosciuta la legittimazione
della  Camera  dei  deputati  ad essere parte del presente conflitto,
quale  organo  competente  a dichiarare in modo definitivo la propria
volonta'  in  ordine  all'applicabilita'  dell'art. 68,  primo comma,
della Costituzione;
        che,  per  quanto  attiene  al  profilo oggettivo, il giudice
ricorrente  lamenta  la  lesione  della propria sfera di attribuzione
costituzionalmente  garantita, in conseguenza dell'adozione, da parte
della   Camera   dei  deputati,  della  menzionata  deliberazione  di
insindacabilita';
        che,  pertanto,  esiste  la  materia  di  un conflitto la cui
risoluzione    spetta   alla   competenza   della   Corte,   restando
impregiudicata ogni ulteriore decisione definitiva (a contraddittorio
integro), anche in ordine all'ammissibilita' del ricorso.