ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  per  ammissibilita'  di  conflitto di attribuzione tra
poteri  dello  Stato  sorto  a seguito della delibera del 10 novembre
1999  della  Camera  dei deputati con la quale si afferma che i fatti
relativi  al procedimento instaurato contro l'on. Sgarbi Vittorio per
il  reato  di  diffamazione  a  mezzo stampa ai danni del Procuratore
della Repubblica dott. Agostino Cordova, concernono opinioni espresse
da  un  membro  del  Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai
sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, promosso dal
Tribunale  di Roma, sezione nona penale, con ricorso depositato il 25
febbraio  2002  ed  iscritto  al  n. 212  del registro ammissibilita'
conflitti;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 4 dicembre 2002 il giudice
relatore Ugo De Siervo;
    Ritenuto  che  con  atto  del  10  dicembre 2001 depositato nella
cancelleria  della  Corte  costituzionale  il  25  febbraio  2002, il
Tribunale  di  Roma, sezione nona penale nel corso di un procedimento
penale  a  carico  del  deputato  Vittorio  Sgarbi  per  il  reato di
diffamazione  a  mezzo  stampa ha sollevato conflitto di attribuzioni
contro  la  deliberazione  del 10 novembre 1999 con cui la Camera dei
deputati  ha  ritenuto  insindacabili  le dichiarazioni riguardo alle
quali e' stata formulata la suddetta imputazione;
        che  il  rimettente  osserva  che il procedimento penale trae
origine  da  esposto-querela  depositato il 29 aprile 1997 dal dottor
Agostino Cordova;
        che  il  capo  di imputazione formulato a carico del deputato
Vittorio  Sgarbi  concerne  le  dichiarazioni  dallo  stesso  rese in
relazione  al  dottor Cordova, in occasione dell'espletamento di atti
di  esecuzione  mobiliare  avvenuti  presso  la  dimora  del suddetto
deputato e concernenti la presunta illegittimita' di tali atti;
        che  tale  esecuzione  mobiliare - come peraltro e' possibile
desumere  dalla  citata  delibera  della Camera dei deputati - traeva
origine  da una sentenza con la quale il deputato Vittorio Sgarbi era
stato  condannato  al  pagamento  della  somma  di  L. 20.000.000 nei
confronti del dott. Agostino Cordova;
        che  il  ricorrente  rileva  che  la Camera dei deputati, con
deliberazione  resa  in  data  10  novembre  1999, ha ritenuto che le
dichiarazioni  suddette siano riconducibili alla previsione del primo
comma,  dell'articolo  68  della  Costituzione,  in  quanto  opinioni
espresse  da  un  membro  del  Parlamento  nell'esercizio  delle  sue
funzioni;
        che secondo il ricorrente erroneamente la Camera dei deputati
avrebbe    ritenuto   le   dichiarazioni   connesse   alla   funzione
parlamentare,  dal  momento  che  nei  comportamenti in questione non
sarebbe  possibile  "rintracciare  una  connessione  con atti tipici"
della  suddetta  funzione  ne' "individuare un intento divulgativo di
una scelta o un'attivita' politico-parlamentare";
        che  pertanto  la  deliberazione di insindacabilita' adottata
dalla  Camera  avrebbe  illegittimamente  interferito  sulla sfera di
attribuzioni,     costituzionalmente     garantita,    dell'autorita'
giudiziaria.
    Considerato  che  in  questa  fase la Corte e' chiamata, ai sensi
dell'articolo  37,  terzo  e quarto comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  a  delibare  esclusivamente  se  il  ricorso sia ammissibile,
valutando,  senza  contraddittorio  tra  le  parti,  se  sussistano i
requisiti  soggettivo e oggettivo di un conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato;
        che,  quanto  al  requisito soggettivo, il Tribunale di Roma,
sezione  nona  penale,  e'  legittimato  a  sollevare il conflitto in
quanto competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere
cui  appartiene,  in  considerazione della posizione di indipendenza,
costituzionalmente   garantita,   di  cui  godono  i  singoli  organi
giurisdizionali;
        che   anche   la  Camera  dei  deputati,  in  relazione  alla
definizione  dell'ambito  di insindacabilita' di cui all'articolo 68,
primo  comma,  della Costituzione, e' legittimata ad essere parte del
conflitto,  in  quanto organo competente a dichiarare definitivamente
la volonta' del potere che rappresenta;
        che, per quel che concerne l'aspetto oggettivo del conflitto,
il  ricorrente  Tribunale  di  Roma  lamenta la lesione delle proprie
attribuzioni costituzionalmente garantite in relazione alla adozione,
da  parte  della  Camera  di  appartenenza  del  parlamentare, di una
deliberazione  ove  si  afferma,  in  modo  asseritamene  arbitrario,
l'insindacabilita'  delle opinioni espresse da quest'ultimo, ai sensi
dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
        che,  pertanto,  esiste  la  materia  di un conflitto, la cui
soluzione  e'  affidata  alla  competenza della Corte costituzionale,
restando  impregiudicata  ogni  ulteriore  decisione  definitiva - da
assumersi   a   contraddittorio   integro  -  anche  in  ordine  alla
ammissibilita' del ricorso.