Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, Contro la Regione Emilia Romagna, in persona del presidente della giunta regionale, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale 25 novembre 2002, n. 30 (pubblicata nel B.U.R. n. 162 del 25 novembre 2002) recante: "Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile". 1. - L'art. 1, comma 1, della legge regionale impugnata estende le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico) "alle infrastrutture di telecomunicazioni definite strategiche dal decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 (Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443). Questa indiscriminata estensione contrasta con l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 198 del 2002, secondo il quale "le categorie di infrastrutture di telecomunicazioni, considerate strategiche ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono opere di interesse nazionale, realizzabili esclusivamente sulla base delle procedure definite dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), della legge 22 febbraio 2001, n. 36". Il citato art. 3, comma 1, costituisce principio fondamentale "in materia di installazione e modifica delle categorie di infrastrutture di telecomunicazioni, considerate strategiche ..." (art. 1, comma 1, d.lgs. n. 998/2002). Principio fondamentale che le regioni sono tenute a rispettare, nella concorrente materia dell'ordinamento della comunicazione, ai sensi del novellato art. 117, terzo comma, della Costituzione. Estendere alle infrastrutture di telecomunicazioni definite strategiche dalla legge statale le disposizioni della legge regionale n. 30 del 2000 comporta la violazione del principio fondamentale secondo il quale le suddette infrastrutture sono realizzabili esclusivamente sulla base delle procedure definite dal decreto legislativo n. 198 del 2002. Le disposizioni dell'art. 1, comma 1, della legge regionale impugnata, e quelle collegate contenute nell'art. 3, commi 1 e 2, sono quindi, per le esposte ragioni, costituzionalmente illegittime. 2. - L'art. 1, comma 2, della legge regionale impugnata prevede che per la "localizzazione realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1" - cioe' le infrastrutture di telecomunicazioni definite strategiche dal d.lgs. n. 198 del 2002 - "continuano a trovare applicazioni le disposizioni regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica e in materia di trasformazione edilizia.". La suddetta disposizione e' costituzionalmente illegittima perche' viola il principio fondamentale contenuto nell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 198 del 2002, secondo il quale le infrastrutture definite strategiche "ad esclusione delle torri e dei tralicci relativi alle reti di televisione digitale terrestre, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistiche, e ad ogni alta disposizione di legge o di regolamento"; ferme restando le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel d.lgs. 29 settembre 1999, n. 490, nonche' le disposizioni a tutela delle servitu' militari di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898 (art. 4, comma 2, d.lgs. n. 198/2002). 3. - L'art. 2 della legge regionale impugnata modifica alcune norme (commi 7, 8 e 9) dell'art. 8 della legge regionale n. 30 del 2000 concernenti il regime delle autorizzazioni per tutti gli impianti fissi di telefonia mobile. L'art. 5 del d.lgs. n. 198 del 2002, principio fondamentale in materia di ordinamento della comunicazione, prevede una nuova ed uniforme disciplina per i "procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici". L'art. 2 della legge regionale impugnata e' quindi costituzionalmente illegittimo perche', modificando il precedente regime regionale autorizzatorio, si discosta dalla disciplina disposta dalla norma statale di cui al citato art. 5 per particolari impianti da considerare strategici, norma statale che deve trovare uniforme attuazione su tutto il territorio nazionale, non soltanto per la "forte caratterizzazione unitaria della materia" (Corte cost. sentenza n. 21 del 1991), ma anche in considerazione della prevista formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 198 del 2002).