Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
    Contro la Regione Emilia Romagna, in persona del presidente della
giunta    regionale,   per   la   dichiarazione   di   illegittimita'
costituzionale   della   legge  regionale  25  novembre  2002,  n. 30
(pubblicata  nel  B.U.R. n. 162 del 25 novembre 2002) recante: "Norme
concernenti la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio
e televisiva e di impianti per la telefonia mobile".
    1.  -  L'art. 1, comma 1, della legge regionale impugnata estende
le  disposizioni  della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 (Norme
per   la   tutela   della  salute  e  la  salvaguardia  dell'ambiente
dall'inquinamento    elettromagnetico)    "alle   infrastrutture   di
telecomunicazioni  definite  strategiche  dal  decreto  legislativo 4
settembre   2002,   n. 198   (Disposizioni  volte  ad  accelerare  la
realizzazione  delle  infrastrutture di telecomunicazioni strategiche
per  la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443).
    Questa indiscriminata estensione contrasta con l'art. 3, comma 1,
del  decreto  legislativo  n. 198  del  2002,  secondo  il  quale "le
categorie   di   infrastrutture   di  telecomunicazioni,  considerate
strategiche  ai  sensi  dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre
2001,   n. 443,  sono  opere  di  interesse  nazionale,  realizzabili
esclusivamente  sulla  base  delle  procedure  definite  dal presente
decreto,  anche  in deroga alle disposizioni di cui all'art. 8, comma
1, lett. c), della legge 22 febbraio 2001, n. 36".
    Il citato art. 3, comma 1, costituisce principio fondamentale "in
materia di installazione e modifica delle categorie di infrastrutture
di  telecomunicazioni, considerate strategiche ..." (art. 1, comma 1,
d.lgs.  n. 998/2002).  Principio  fondamentale  che  le  regioni sono
tenute a rispettare, nella concorrente materia dell'ordinamento della
comunicazione,  ai  sensi  del novellato art. 117, terzo comma, della
Costituzione.
    Estendere   alle  infrastrutture  di  telecomunicazioni  definite
strategiche dalla legge statale le disposizioni della legge regionale
n. 30  del  2000  comporta  la  violazione del principio fondamentale
secondo   il  quale  le  suddette  infrastrutture  sono  realizzabili
esclusivamente  sulla  base  delle  procedure  definite  dal  decreto
legislativo n. 198 del 2002.
    Le  disposizioni  dell'art. 1,  comma  1,  della  legge regionale
impugnata,  e  quelle  collegate  contenute nell'art. 3, commi 1 e 2,
sono quindi, per le esposte ragioni, costituzionalmente illegittime.
    2.  -  L'art. 1, comma 2, della legge regionale impugnata prevede
che  per la "localizzazione realizzazione delle infrastrutture di cui
al  comma  1" - cioe' le infrastrutture di telecomunicazioni definite
strategiche  dal  d.lgs.  n. 198  del  2002  -  "continuano a trovare
applicazioni  le  disposizioni regionali in materia di pianificazione
territoriale   ed   urbanistica   e   in  materia  di  trasformazione
edilizia.".
    La   suddetta   disposizione  e'  costituzionalmente  illegittima
perche'  viola il principio fondamentale contenuto nell'art. 3, comma
2,  del  d.lgs.  n. 198  del 2002, secondo il quale le infrastrutture
definite  strategiche  "ad  esclusione  delle  torri  e  dei tralicci
relativi   alle   reti   di   televisione  digitale  terrestre,  sono
compatibili   con   qualsiasi   destinazione   urbanistica   e   sono
realizzabili  in  ogni parte del territorio comunale, anche in deroga
agli  strumenti  urbanistiche, e ad ogni alta disposizione di legge o
di  regolamento";  ferme  restando  le disposizioni a tutela dei beni
ambientali  e  culturali  contenute  nel  d.lgs.  29  settembre 1999,
n. 490,  nonche'  le disposizioni a tutela delle servitu' militari di
cui  alla  legge  24  dicembre  1976, n. 898 (art. 4, comma 2, d.lgs.
n. 198/2002).
    3.  -  L'art.  2  della legge regionale impugnata modifica alcune
norme  (commi  7,  8 e 9) dell'art. 8 della legge regionale n. 30 del
2000  concernenti  il  regime  delle  autorizzazioni  per  tutti  gli
impianti fissi di telefonia mobile.
    L'art.  5  del  d.lgs. n. 198 del 2002, principio fondamentale in
materia  di  ordinamento  della  comunicazione,  prevede una nuova ed
uniforme  disciplina  per i "procedimenti autorizzatori relativi alle
infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici".
    L'art.    2   della   legge   regionale   impugnata   e'   quindi
costituzionalmente  illegittimo  perche',  modificando  il precedente
regime   regionale   autorizzatorio,  si  discosta  dalla  disciplina
disposta  dalla norma statale di cui al citato art. 5 per particolari
impianti  da  considerare  strategici, norma statale che deve trovare
uniforme  attuazione  su  tutto il territorio nazionale, non soltanto
per  la "forte caratterizzazione unitaria della materia" (Corte cost.
sentenza  n. 21  del 1991), ma anche in considerazione della prevista
formazione  del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di
origine industriale (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 198 del 2002).