ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 139 e 148 del
codice di procedura civile promosso con Ordinanza emessa il 3 gennaio
2003  dal  Tribunale  di  Milano,  sezione  distaccata  di  Rho,  nel
procedimento  civile  vertente tra Luisa Rosa Trezzi ed altra e Maria
Ida Versetti ed altri, iscritta al n. 252 del registro ordinanze 2003
e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 19, 1ª
serie speciale, dell'anno 2003.
    Udito  nella  camera di consiglio del 12 novembre 2003 il giudice
relatore Franco Bile.

                          Ritenuto in fatto

    1.  - Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, sezione
distaccata di Rho, nel corso di un procedimento civile di opposizione
all'esecuzione ex art. 615 del codice di procedura civile - a seguito
di  eccezione,  formulata  dalla  parte  opposta,  di decadenza degli
opponenti  per  inosservanza  del  termine  perentorio  assegnato dal
giudice  per  la  notifica  del ricorso introduttivo e del decreto di
fissazione   dell'udienza   di   comparizione   -  ha  sollevato,  in
riferimento  agli  artt. 3  e  24  della  Costituzione,  questione di
legittimita'  costituzionale del combinato disposto degli artt. 139 e
148 cod. proc. civ., «nella parte in cui prevede che le notificazioni
si  perfezionino,  per  il  notificante, alla data di perfezionamento
delle   formalita'   di   notifica  poste  in  essere  dall'ufficiale
giudiziario  e  da questi attestate nella relazione di notificazione,
anziche'  alla data, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale
giudiziario».
    Rilevato  che,  di  fronte  all'eccezione,  gli  opponenti  hanno
replicato  di  avere  eseguito  tempestivamente  gli adempimenti loro
attribuiti  e  che  il  ritardo  con  cui  erano  state effettuate le
notifiche  era  dovuto  esclusivamente  all'attivita'  dell'ufficiale
giudiziario,  sottratta  al  controllo  ed  alla  disponibilita'  del
notificante,  il  rimettente osserva che con sentenza n. 477 del 2002
la  Corte  ha  gia'  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale del
combinato disposto dell'art. 149 cod. proc. civ. e dell'art. 4, comma
terzo,  della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a
mezzo  posta  e  di  comunicazioni  a  mezzo  posta  connesse  con la
notificazione  di  atti  giudiziari),  in  materia di notificazioni a
mezzo  del  servizio  postale,  nella  parte  in cui prevedeva che la
notificazione  si  perfezionasse,  per  il  notificante, alla data di
ricezione  dell'atto  da  parte  del destinatario, anziche' a quella,
antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
    Secondo  il  giudice a quo, i principi posti a fondamento di tale
decisione  «sono  suscettibili di trovare applicazione anche rispetto
alle   notificazioni   effettuate  senza  fare  ricorso  al  servizio
postale»,  quali  quelle  c.d.  «a  mani  del  destinatario» ai sensi
dell'art. 139  cod.  proc.  civ.,  che,  per  effetto  del  combinato
disposto   con   il  successivo  art. 148,  si  perfezionano  con  il
compimento  di  tutte  le  formalita'  nelle  quali  si  articola  il
procedimento  di  notifica  e,  quindi,  con  la  consegna  di  copia
dell'atto  e  con la attestazione da parte dell'ufficiale giudiziario
delle operazioni a tal proposito compiute.
    Richiamata  anche  la sentenza di questa Corte n. 69 del 1994, il
rimettente  conclude  che  anche  nel caso di specie il contrasto con
tali  parametri  puo'  essere evitato, ricollegando gli effetti della
notificazione  -  per  quanto  riguarda  il  notificante  -  al  solo
compimento  delle  formalita' a lui direttamente imposte dalla legge,
ossia   alla   consegna   dell'atto   da   notificare   all'ufficiale
giudiziario,  essendo  la  successiva attivita' di quest'ultimo e dei
suoi  ausiliari completamente sottratta al controllo ed alla sfera di
disponibilita' del notificante medesimo, fermo invece restando per il
destinatario  il  principio  del  perfezionamento della notificazione
alla  data  della ricezione dell'atto, come attestata nella relazione
di notifica redatta dall'ufficiale giudiziario.

                       Considerato in diritto

    1. - Il Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, prospetta
la  questione  di  legittimita' costituzionale del combinato disposto
degli artt. 139 e 148 del codice di procedura civile, «nella parte in
cui prevede che le notificazioni si perfezionino, per il notificante,
alla  data  di  perfezionamento delle formalita' di notifica poste in
essere   dall'ufficiale  giudiziario  e  da  questi  attestate  nella
relazione  di  notificazione,  anziche'  alla  data,  antecedente, di
consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario».
    Secondo  il  rimettente  questa disciplina contrasterebbe con gli
artt. 3  e  24  della Costituzione, per le stesse ragioni poste dalla
sentenza  di  questa  Corte  n. 477  del 2002 a base della dichiarata
illegittimita'  costituzionale  del  combinato disposto dell'art. 149
cod.  proc.  civ. e dell'art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre
1982,  n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni
a  mezzo  posta  connesse  con  la notificazione di atti giudiziari),
nella  parte  in  cui  prevedeva che quella forma di notificazione si
perfezionasse,  per  il notificante, alla data di ricezione dell'atto
da  parte  del  destinatario,  anziche'  a  quella,  antecedente,  di
consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
    2. - La questione e' infondata.
    3. - Gia' con la sentenza n. 69 del 1994, questa Corte - chiamata
a  valutare  la legittimita' costituzionale delle norme relative alla
notificazione  all'estero,  con particolare riferimento alla notifica
di  un  provvedimento di sequestro ante causam - ha affermato che, ai
sensi   degli  artt. 3  e  24  della  Costituzione,  le  garanzie  di
conoscibilita'    dell'atto   da   parte   del   destinatario   della
notificazione  debbono  coordinarsi con l'interesse del notificante a
non   vedersi   addebitato   l'esito  intempestivo  del  procedimento
notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilita'. E ne ha
ricavato  la  conclusione  che  la  notifica  si  perfeziona,  per il
notificante, con il compimento delle sole formalita' che non sfuggono
alla   sua   disponibilita',  con  la  conseguente  dichiarazione  di
illegittimita'  costituzionale  -  per contrasto con gli artt. 3 e 24
della  Costituzione - degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma,
e  680,  primo  comma,  cod.  proc.  civ.,  nella  parte  in  cui non
prevedevano che la notificazione all'estero del decreto che autorizza
il sequestro si perfezionasse, ai fini dell'osservanza del prescritto
termine,  con  il  tempestivo  compimento delle formalita' imposte al
notificante  dalle  convenzioni  internazionali e dagli artt. 30 e 75
del  d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 (Disposizioni sulle funzioni e sui
poteri consolari).
    Questa  soluzione  e'  stata poi confermata dalla sentenza n. 358
del  1996,  che - proprio in ragione di tale conferma - ha dichiarato
non  fondata  la  questione di costituzionalita' dell'art. 669-octies
cod. proc. civ., a proposito della notificazione all'estero dell'atto
introduttivo  del  procedimento  cautelare  uniforme,  nel  frattempo
introdotto dalla novella del 1990.
    Con  la  successiva  sentenza  n. 477  del  2002  questa Corte ha
qualificato  i  principi posti a base delle precedenti decisioni come
di   portata   generale,  e  percio'  riferibili  «ad  ogni  tipo  di
notificazione»  ed  in  particolare  a  quella  eseguita  a mezzo del
servizio  postale.  Ne  e' seguita la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 cod. proc. civ. e
dell'art. 4,  terzo  comma,  della  legge  20 novembre  1982,  n. 890
(Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta
connesse   con   la   notificazione   di  atti  giudiziari),  essendo
palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del
notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo
nel  compimento  di  attivita'  riferibili  non  al notificante, ma a
soggetti  diversi  (l'ufficiale  giudiziario  e  l'agente postale suo
ausiliario), e percio' del tutto estranee alla sua disponibilita'.
    4.  -  Per  effetto  delle ricordate sentenze - ed in particolare
della  n. 477  del  2002  -  risulta  ormai presente nell'ordinamento
processuale  civile,  fra le norme generali sulle notificazioni degli
atti, il principio secondo il quale - relativamente alla funzione che
sul  piano  processuale, cioe' come atto della sequenza del processo,
la  notificazione  e'  destinata  a  svolgere per il notificante - il
momento  in  cui  la notifica si deve considerare perfezionata per il
medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il
destinatario;  pur restando fermo che la produzione degli effetti che
alla   notificazione  stessa  sono  ricollegati  e'  condizionata  al
perfezionamento   del   procedimento   notificatorio   anche  per  il
destinatario  e  che,  ove  a  favore  o  a carico di costui la legge
preveda   termini   o   adempimenti   o  comunque  conseguenze  dalla
notificazione  decorrenti,  gli  stessi debbano comunque calcolarsi o
correlarsi  al  momento  in  cui  la  notifica si perfeziona nei suoi
confronti.
    Piu'  specificamente  il principio di scissione fra i due momenti
di  perfezionamento  della  notificazione nei termini ora indicati si
rinviene  nell'art. 149  cod.  proc. civ., per effetto della sentenza
n. 477  del 2002 (e nell'art. 142, anche in combinato disposto con il
terzo  comma  dell'art. 143,  per  effetto  della  sentenza n. 69 del
1994).
    5.  - Il principio della distinzione fra i due diversi momenti di
perfezionamento   delle   notificazioni   degli  atti  processuali  -
affermato  dalla  ricordata  giurisprudenza additiva di questa Corte,
con   gli   effetti   prima   indicati   -   e'  ormai  decisivo  per
l'interpretazione  delle  altre  norme del codice di procedura civile
sulle notificazioni.
    Al  riguardo, gli artt. 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145 e 146 -
adoperando  a  proposito  dell'attivita'  di  notificazione  i  verbi
«eseguire», «fare», «consegnare» ed altri di portata equivalente - di
certo non enunciano espressamente una regola contraria alla scissione
fra i due momenti di perfezionamento e nemmeno mostrano di accogliere
per implicito il principio del momento di perfezionamento unico.
    In  presenza  di  un  tale dato normativo neutro, l'interprete e'
vincolato  a  tener conto del ricordato principio enunciato da questa
Corte  ai  fini  del  rispetto  del canone della c.d. interpretazione
sistematica. In base ad essa la regola generale della distinzione fra
i  due momenti di perfezionamento delle notificazioni - non contenuta
esplicitamente  nelle  norme  citate  - deve essere desunta da quella
ormai  espressamente  prevista  dall'art. 149  cod. proc. civ. per la
notificazione  a mezzo posta, e conseguentemente applicata anche alla
notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario.
    In ragione di tali rilievi, le norme censurate vanno interpretate
nel  senso  che  la  notificazione  si  perfeziona  nei confronti del
notificante,  secondo  quanto  sopra  specificato,  al  momento della
consegna  dell'atto  all'ufficiale giudiziario. Pertanto la questione
sollevata dal rimettente deve essere dichiarata non fondata.