Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' per legge domiciliato; Contro la Regione Valle d'Aosta, in persona del Presidente della giunta regionale p.t., per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge regionale della Valle d'Aosta n. 23 del 14 novembre 2002 pubblicata nel B.U.R. n. 52 del 3 dicembre 2002 in base alla deliberazione 24 gennaio 2003 del Consiglio dei ministri che unitamente al presente ricorso verra' depositata. Le disposizioni sopraindicate della legge regionale Valle d'Aosta n. 23 del 14 novembre 2002 prevedono l'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale gia' assunto con contratto di lavoro di natura privatistica, a tempo indeterminato, che svolge la propria attivita' presso il dipartimento delle politiche del lavoro e dell'Amministrazione regionale. L'inquadramento avviene attraverso l'espletamento di corsi-concorso riservati esclusivamente a tale categoria di personale di cui all'articolo 1, purche' in possesso di requisiti predeterminati indicati nell'articolo 2 medesimo. Tali disposizioni configurano l'uso, non gia' dello strumento del pubblico concorso, ma di procedura interna riservata per il cento per cento a personale gia' in servizio presso la Regione. Cio' concreta la violazione - come gia' rilevato da codesta Corte da ultimo nelle sentenze nn. 194/2002 e 218/2002 - degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, dai quali si ricava espressamente che il concorso pubblico ha funzione di strumento di accesso ai posti di ruolo del pubblico impiego e che ogni diverso strumento che privilegiasse - come nel caso - chi gia' presta servizio presso la Regione Valle d'Aosta violerebbe anche gli articoli 3 e 51 Cost. che, genericamente il primo e piu' specificamente il secondo con riguardo all'accesso al pubblico impiego, vogliono il rispetto della eguaglianza di tutti i cittadini.