IL TRIBUNALE

    Provvedendo   sull'eccezione   di  illegittimita'  costituzionale
avanzata  dalla  Difesa  ai  sensi degli artt. 3, 13, 27 in relazione
all'art. 14, comma 5-quinquies della legge n. 189/2002 nella parte in
cui  prevede  l'arresto  obbligatorio  dell'indagato  in flagranza di
reato, ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Mourabit  Kalid e' stato tratto in arresto in flagranza del reato
di  cui  all'art. 14,  comma  5-quinquies  in data 22 novembre 2002 e
presentato  in  data  odierna davanti a questo giudice per il rituale
giudizio   di  convalida,  a  seguito  di  contestata  inottemperanza
all'obbligo  di  lasciare  il  territorio  dello  Stato impartito con
provvedimento  del  questore  di  Milano  a  lui  notificato  in data
6 novembre 2002.
    In  sede di udienza il p.m. ha formalmente richiesto la convalida
dell'arresto,  sottolineando  come  si  versi  nel  caso di specie in
ipotesi  di  arresto obbligatorio in flagranza ed e' proprio su detta
previsione  di  obbligatorieta'  che  si  appuntano  le contestazioni
proposte dalla Difesa.
    Invero  nell'eccezione  all'esame il difensore ha bene richiamato
l'attenzione   sui   principi   fondamentali   in   materia  indicati
dall'art. 13  della  Carta  costituzionale, assolutamente intangibili
per  il legislatore ordinario e come tali evidentemente preclusivi di
ogni forma di interpretazione estensiva dei limiti e delle condizioni
ivi  previsti  per l'imposizione di misure restrittive della liberta'
personale.
    Nel caso di specie l'attenzione va posta in particolare sul comma
3  dell'art. 13  Cost.  laddove espressamente si prevede che solo "in
casi  di  necessita'  e urgenza ... l'autorita' di pubblica sicurezza
puo'  adottare provvedimenti provvisori ..." di carattere restrittivo
della liberta' personale da sottoporsi al giudizio di convalida.
    Sul  punto, in via preliminare, va ricordato come gia' in passato
il  giudice  delle  leggi  abbia  senz'altro  ritenuto ammissibile in
diritto  il  sindacato  sulle  scelte  del  legislatore in materia di
selezione  dei  casi legittimanti l'arresto obbligatorio in flagranza
(v. ad es. ord. Corte cost. 92/260).
    Nel merito:
        in  via  generale va rilevato innanzitutto come la previsione
all'esame  introduca  nell'ordinamento  una  ipotesi  di  arresto  in
flagranza  per  un  reato  contravvenzionale  che  pare assolutamente
eccezionale  rispetto  alla  disciplina  ordinaria  della materia (le
ipotesi  di  cui  agli  artt. 380  e 381 c.p.p.), cosi' estendendo la
possibilita'  di  intervento coercitivo "d'urgenza" ad una situazione
di  fatto dallo stesso legislatore reputata del tutto difforme e meno
grave rispetto a tutte le altre ipotesi gia' previste dalla legge;
        sotto diverso profilo va in particolare sottolineato che alla
fattispecie  di reato in contestazione non risulta applicabile alcuna
misura  cautelare:  in  tal  senso,  se il comma 3 dell'art. 13 Cost.
viene  a  configurare  il  potere  di  iniziativa  dell'autorita'  di
pubblica   sicurezza   in  materia  come  una  forma  eccezionale  di
"anticipazione"  dell'intervento  del  giudice,  nel  caso  di specie
parrebbe  invece prospettarsi un'ipotesi di attribuzione diretta alle
autorita'  di  polizia di un autonomo potere di coercizione (sotto il
profilo  della concreta possibilita' di imporre una limitazione della
liberta'  personale  per  un  tempo  che arriva fino a 48 ore), certo
soggetto  al  controllo successivo della autorita' giudiziaria ma che
non  trova alcuna corrispondenza funzionale in un potere riconosciuto
dalla  legge  in  capo  al  giudice  (unico  soggetto  cui  e' invece
riconosciuto  dalla  Carta costituzionale il potere di incidere sulla
liberta' delle persone);
        piu'  in  particolare, in relazione alla specifica previsione
di   "obbligatorieta'"   dell'arresto,   va  sottolineata  l'evidente
disparita'  di  trattamento  che  viene  a  delinearsi  tra l'ipotesi
all'esame  rispetto  a  quella  di cui all'art. 13-ter della medesima
legge,  in cui si prevede un'ipotesi di arresto meramente facoltativo
(e come tale assoggettata ad una piu' complessa valutazione, ai sensi
dell'art. 381,  comma  4  c.p.p.,  gia'  da  parte delle autorita' di
polizia    procedenti)    sia   nell'ipotesi   di   cui   all'art. 13
sostanzialmente  analoga  a  quella  qui  in  esame,  sia addirittura
nell'ipotesi  di  cui all'art. 13-bis (sempre nella medesima materia)
sanzionata  come  delitto,  con  una  pena  da  uno a quattro anni di
reclusione   e   per  la  quale  sarebbe  quindi  anche  prevista  la
possibilita'  di  applicazione  di misure cautelari: anche sotto tale
profilo  allora  la  norma  qui  all'esame  non appare rispettosa dei
limiti di stretta "necessita'" previsti dall'art. 13, comma 3 Cost.
    Per tali motivi ritiene questo giudice che possano effettivamente
proporsi  seri  dubbi  di legittimita' costituzionale della norma qui
all'esame,  in  generale  rispetto  alla  previsione  di un potere di
arresto  in  flagranza  di  reato  per  un  fatto  che  non  consente
l'applicazione  di alcuna misura cautelare, in particolare e comunque
rispetto  alla  configurazione  dell'esercizio  di  tale  potere come
"obbligatorio".
    La  conseguente necessita' di sospensione del procedimento per le
valutazioni  del  Giudice  delle  leggi  impone  comunque l'immediata
rimessione  in liberta' dell'indagato, in mancanza di adeguato titolo
detentivo.