IL TRIBUNALE Provvedendo sull'eccezione di illegittimita' costituzionale avanzata dalla Difesa ai sensi degli artt. 3, 13, 27 in relazione all'art. 14, comma 5-quinquies della legge n. 189/2002 nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio dell'indagato in flagranza di reato, ha pronunciato la seguente ordinanza. Mourabit Kalid e' stato tratto in arresto in flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-quinquies in data 22 novembre 2002 e presentato in data odierna davanti a questo giudice per il rituale giudizio di convalida, a seguito di contestata inottemperanza all'obbligo di lasciare il territorio dello Stato impartito con provvedimento del questore di Milano a lui notificato in data 6 novembre 2002. In sede di udienza il p.m. ha formalmente richiesto la convalida dell'arresto, sottolineando come si versi nel caso di specie in ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza ed e' proprio su detta previsione di obbligatorieta' che si appuntano le contestazioni proposte dalla Difesa. Invero nell'eccezione all'esame il difensore ha bene richiamato l'attenzione sui principi fondamentali in materia indicati dall'art. 13 della Carta costituzionale, assolutamente intangibili per il legislatore ordinario e come tali evidentemente preclusivi di ogni forma di interpretazione estensiva dei limiti e delle condizioni ivi previsti per l'imposizione di misure restrittive della liberta' personale. Nel caso di specie l'attenzione va posta in particolare sul comma 3 dell'art. 13 Cost. laddove espressamente si prevede che solo "in casi di necessita' e urgenza ... l'autorita' di pubblica sicurezza puo' adottare provvedimenti provvisori ..." di carattere restrittivo della liberta' personale da sottoporsi al giudizio di convalida. Sul punto, in via preliminare, va ricordato come gia' in passato il giudice delle leggi abbia senz'altro ritenuto ammissibile in diritto il sindacato sulle scelte del legislatore in materia di selezione dei casi legittimanti l'arresto obbligatorio in flagranza (v. ad es. ord. Corte cost. 92/260). Nel merito: in via generale va rilevato innanzitutto come la previsione all'esame introduca nell'ordinamento una ipotesi di arresto in flagranza per un reato contravvenzionale che pare assolutamente eccezionale rispetto alla disciplina ordinaria della materia (le ipotesi di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p.), cosi' estendendo la possibilita' di intervento coercitivo "d'urgenza" ad una situazione di fatto dallo stesso legislatore reputata del tutto difforme e meno grave rispetto a tutte le altre ipotesi gia' previste dalla legge; sotto diverso profilo va in particolare sottolineato che alla fattispecie di reato in contestazione non risulta applicabile alcuna misura cautelare: in tal senso, se il comma 3 dell'art. 13 Cost. viene a configurare il potere di iniziativa dell'autorita' di pubblica sicurezza in materia come una forma eccezionale di "anticipazione" dell'intervento del giudice, nel caso di specie parrebbe invece prospettarsi un'ipotesi di attribuzione diretta alle autorita' di polizia di un autonomo potere di coercizione (sotto il profilo della concreta possibilita' di imporre una limitazione della liberta' personale per un tempo che arriva fino a 48 ore), certo soggetto al controllo successivo della autorita' giudiziaria ma che non trova alcuna corrispondenza funzionale in un potere riconosciuto dalla legge in capo al giudice (unico soggetto cui e' invece riconosciuto dalla Carta costituzionale il potere di incidere sulla liberta' delle persone); piu' in particolare, in relazione alla specifica previsione di "obbligatorieta'" dell'arresto, va sottolineata l'evidente disparita' di trattamento che viene a delinearsi tra l'ipotesi all'esame rispetto a quella di cui all'art. 13-ter della medesima legge, in cui si prevede un'ipotesi di arresto meramente facoltativo (e come tale assoggettata ad una piu' complessa valutazione, ai sensi dell'art. 381, comma 4 c.p.p., gia' da parte delle autorita' di polizia procedenti) sia nell'ipotesi di cui all'art. 13 sostanzialmente analoga a quella qui in esame, sia addirittura nell'ipotesi di cui all'art. 13-bis (sempre nella medesima materia) sanzionata come delitto, con una pena da uno a quattro anni di reclusione e per la quale sarebbe quindi anche prevista la possibilita' di applicazione di misure cautelari: anche sotto tale profilo allora la norma qui all'esame non appare rispettosa dei limiti di stretta "necessita'" previsti dall'art. 13, comma 3 Cost. Per tali motivi ritiene questo giudice che possano effettivamente proporsi seri dubbi di legittimita' costituzionale della norma qui all'esame, in generale rispetto alla previsione di un potere di arresto in flagranza di reato per un fatto che non consente l'applicazione di alcuna misura cautelare, in particolare e comunque rispetto alla configurazione dell'esercizio di tale potere come "obbligatorio". La conseguente necessita' di sospensione del procedimento per le valutazioni del Giudice delle leggi impone comunque l'immediata rimessione in liberta' dell'indagato, in mancanza di adeguato titolo detentivo.