IL TRIBUNALE

    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  su richiesta di convalida di
arresto (artt. 391 e 558 c.p.p.).
    Vista   la  richiesta  di  convalida  dell'arresto,  operato  nei
confronti di Abdeladimi Arrad, in atti generalizzato;
Interrogato l'imputato,

                            O s s e r v a

    In  forza  del  combinato  disposto  degli artt. 558 c.p.p. e 14,
comma  cinque  quinquies,  d.lgs.  25 luglio 1998 n. 286 (testo unico
delle   norme  sull'immigrazione  e  la  condizione  giuridica  degli
stranieri),  come  modificato  dalla  legge  30  luglio  2002 n. 189,
l'arresto  dell'imputato,  effettuato  in  relazione  al reato di cui
all'art. 14,  comma  5-ter  t.u. cit., dovrebbe essere convalidato da
questo  giudice  e  si dovrebbe procedere a giudizio direttissimo. Si
ritiene  tuttavia  che la novella alle norme del testo unico presenti
dei  profili  di  incostituzionalita' rilevanti gia' nella fase della
convalida,  in  quanto  attinenti alla stessa costituzionalita' della
previsione  dell'arresto  obbligatorio  per  la fattispecie di cui si
tratta,  e  che pertanto la questione relativa debba essere sollevata
gia' in questa sede.
    Infatti,   la   novella   prevede  l'arresto  -  in  questo  caso
obbligatorio,  in  altri  facoltativo  -  per reati contravvenzionali
puniti  nel  massimo  con  un  anno di arresto, quindi con un massimo
edittale  lontano da quello generale previsto per le contravvenzioni,
il  che e' significativo di una valutazione di non eccessiva gravita'
da  parte  del  legislatore.  Nel codice di procedura penale, invece,
l'arresto in flagranza - misura fortemente restrittiva della liberta'
personale  -  in  generale  e salvi i casi tassativamente previsti al
secondo  comma  dell'art. 381, non e' consentito per i delitti puniti
con  la  pena  della  redusione  pari o inferiore, nel massimo, a tre
anni.  Ancor  piu'  ristretti  sono  i  casi  di arresto obbligatorio
previsti  dall'art. 380  c.p.p.,  con  i  quali  occorre istituire il
raffronto  in  questo  caso,  dato,  come s'e' gia' detto, la novella
prevede  tale  categoria  di  arresto.  Il  sistema  penale, in altri
termini,  prescrive  l'obbligatorieta' della misura restrittiva della
liberta'  personale solo per reali, obiettive situazioni di singolare
gravita'  (1),  ma in questo caso, derogando in maniera evidente alla
disciplina   generale,   introduce  l'arresto  obbligatorio  per  una
contravvenzione neppure particolarmente grave.
    Ne'  puo'  obiettarsi  che  il principio di ragionevolezza, prima
implicitamente   richiamato,   che   trova  la  sua  fonte  normativa
costituzionale  nell'art. 3 della Carta fondamentale, non puo' venire
in rilievo in quanto si tratta di normativa dettata solo in relazione
agli stranieri, dal momento che lo stesso art. 3 limita il suo ambito
di  applicazione  ai cittadini. Infatti, e' del tutto pacifica che la
norma   richiamata  deve  coordinarsi  con  gli  artt. 2  Cost.,  che
garantisce  i  diritti  inviolabili dell'uomo indipendentemente dalla
nazionalita',  e con l'art. 10, secondo comma, Cost., che prevede che
la  condizione  giuridica  dello straniero e' regolata dalla legge in
conformita' delle norme dei trattati internazionali. Ne consegue che,
ove  la  disciplina  giuridica  applicabile  allo straniero attenga a
diritti  inviolabili,  o  comunque  a  materie  oggetto  di  trattati
internazionali,  il  diverso  trattamento  debba  garantire i diritti
inviolabili  dell'uomo  ed essere rispettoso dei principi dettati dai
trattati.  Ora,  ampie  garanzie  in  materia di arresto sono oggetto
degli  artt. 5  e 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo  e  delle liberta' fondamentali, ratificata dall'Italia con
legge   4  agosto  1955  n. 848,  per  cui  appare  inammissibile  la
discriminazione dello straniero in relazione a tale materia.
    Dubbi ancor piu' evidenti e gravi di incostituzionalita' emergono
in  relazione  al  rito direttissimo che dalla convalida dell'arresto
originerebbe.
    Un  primo  punto  da evidenziare consiste nell'ineluttabilita' di
una  pronuncia non di merito che origina dal combinato disposto delle
norme  recentemente  introdotte.  Infatti, il giudice monocratico non
puo'  applicare allo straniero arrestato in flagranza per il reato in
esame la misura della custodia cautelare in carcere, non prevista per
le  contravvenzioni.  Dunque,  lo straniero potra' essere espulso, in
quanto  dall'art. 13,  terzo  comma,  del  testo  unico,  cosi'  come
novellato,  risulta  evidente  che solo l'applicazione di tale misura
cautelare  costituisce  impedimento  assoluto all'espulsione disposta
dal  questore; in caso di mancata applicazione di essa, invece, opera
il  regime  del nulla osta del giudice. Ora, il giudice ha uno spazio
di discrezionalita' minimo nel rilasciare il nulla osta: "puo' negano
solo  in  presenza  di  inderogabili esigenze processuali valutate in
relazione   all'accertamento   della   responsabilita'  di  eventuali
concorrenti   nel  reato  o  imputati  di  procedimenti  connessi,  e
all'interesse  della  persona  offesa"  (2), o se si tratta dei reati
previsti  dall'art. 407,  secondo  comma,  lettera  a),  c.p.p.  (3).
Nell'assoluta  maggioranza  dei  casi, e comunque per il reato per il
quale  si  procede, l'espulsione non puo' essere impedita dal giudice
ed  e'  dunque  certa.  In caso di espulsione, il giudice, "se non e'
ancora  stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio" - come
avviene  nel  caso  di  giudizio  direttissimo  monocratico,  che non
conosce  tale provvedimento, ben diversa essendo la forma e la natura
del  decreto  di  presentazione  dell'arrestato da parte del pubblico
ministero  di  cui  all'art. 558  c.p.p. - "pronuncia sentenza di non
luogo a procedere" (4).
    (1)  Cosi'  la Corte Costituzionale nella sentenza 11 marzo 1970,
n. 39,  dichiarativa dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 220
del  tullps  nella  parte  in cui prevedeva l'arresto obbligatorio in
flagranza  di chi contravveniva al divieto di comparire mascherata in
luogo pubblico.
    (2)  Art. 18 terzo comma, richiamato dal comma 8-bis in relazione
all'arresta in flagranza.
    (3) Art. 18 comma 8-sexies.
    (4) Art. 18 comma 8-quater
    Emerge  quindi  l'obbligatorieta', nella maggior parte dei casi e
comunque  -  e'  bene  ripeterlo  -  per  il reato in discorso, della
pronuncia  di una sentenza di inprocedibilita' dell'azione penale. Lo
straniero  viene  cosi'  privato del diritto di accedere ad un giusto
processo  quanto ai fatti contestati, con chiara violazione dell'art.
111  Cost., dell'art. 24 Cost. quanto al diritto di difesa, ed ancora
degli  artt. 5  e 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo  citata,  che appunto prevedono il diritto per ogni persona
privata  della  propria  liberta' con un arresto a presentare ricorso
davanti  ad  un  tribunale  affinche' decida sulla legittimita' della
propria  detenzione,  ed  ancora  il  diritto  a che la sua causa sia
esaminata imparzialmente, pubblicamente ed in un tempo ragionevole da
parte  di  un  tribunale  indipendente ed imparziale costituito dalla
legge quanto al fondamento di ogni accusa penale.
    Ulteriore   violazione   costituzionale   ravvisabile  in  questa
disciplina  attiene a quanto previsto dall'art. 13 Cost. Si configura
infatti  un  caso  di  restrizione della liberta' personale, cioe' un
arresto   obbligatorio,   che   non  trova  il  suo  naturale  sbocco
nell'esercizio   dell'azione   penale   e   nel   conseguente  vaglio
giurisdizionale sul merito dell'accusa, vaglio cui si sostituisce una
pronuncia   di   non   luogo  a  procedere  conseguente  all'avvenuta
esecuzione dell'espulsione che consegue dal rilascio, come s'e' visto
quasi  sempre  obbligatorio  ed  automatico,  del nulla osta da parte
dell'autorita'  giudiziaria.  Il  giudice finisce dunque con l'essere
espropriato dell'esercizio della giurisdizione e diviene soggetto non
alla  legge,  bensi'  ad  una  decisione amministrativa del questore,
dalla  quale deriva il contenuto necessitato della sua pronuncia, con
ulteriore violazione dell'art. 101, secondo comma, Cost.
    Della rilevanza di tutti questi dubbi in questo procedimento s'e'
gia'  detto,  ma  e' bene ulteriormente sottolineare che l'arresto di
cui  si  tratta dovrebbe essere convalidato in forza di una norma che
si  ritiene sospetta di incostituzionalita' e che, dopo la convalida,
si   dovrebbe  procedere  ad  un  giudizio  direttissimo  decisamente
anomalo,  che  presenta  gli ulteriori profili di incostituzionalita'
poco    sopra    argomentati.    Conseguentemente    l'incidente   di
costituzionalita'  dev'essere  sollevato  gia' in questa fase, con la
sospensione  dello  stesso  giudizio  di convalida. Ne deriva che non
puo'  farsi  luogo  al  giudizio  direttissimo,  la  cui celebrazione
presuppone  l'avvenuta  convalida  dell'arresto,  che  in questo caso
manca,  in  forza della sospensione. Ulteriore conseguenza, ad avviso
di  questo  giudice,  e'  la  restituzione  degli  atti  al  pubblico
ministero  perche'  proceda con il rito ordinario. Non sembra infatti
che  si  possa  sospendere anche il giudizio direttissimo, che non e'
ancora  instaurato. Quanto alla liberta' personale dell'imputato, non
puo'  che  ribadirsi che non e' consentita alcuna misura cautelare in
materia contravvenzionale, e quindi lo si deve rimettere in liberta'.