ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 4, comma 1,
della  legge  6 ottobre  1986, n. 656 (Modifiche ed integrazioni alla
normativa sulle pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il
14 novembre  2001  dal  giudice  unico delle pensioni della Corte dei
conti  -  sezione  giurisdizionale  per la Regione Veneto sul ricorso
proposto  da  Rampinelli  Maria  contro  il Ministero del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  iscritta al n. 65 del
registro  ordinanze  2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 8, 1a serie speciale, dell'anno 2002.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 29 gennaio 2003 il giudice
relatore Paolo Maddalena.
    Ritenuto  che, con ordinanza del 14 novembre 2001 (r.o. n. 65 del
2002),  il  giudice  unico  delle  pensioni  della  Corte dei conti -
sezione  giurisdizionale per la Regione Veneto ha sollevato questione
di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 4,  comma  1, della legge
6 ottobre  1986,  n. 656  (Modifiche  ed  integrazioni alla normativa
sulle  pensioni  di  guerra)  - che sostituisce, con decorrenza dal 1
gennaio   1985,   l'art. 9   del   d.P.R.  30 dicembre  1981,  n. 834
(Definitivo  riordinamento  delle  pensioni  di guerra, in attuazione
della  delega  prevista  dall'art. 1  della  legge 23 settembre 1981,
n. 533)  che,  a  sua  volta,  inserisce,  dopo  il  terzo, tre commi
all'art. 38  del  d.P.R.  23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle
norme in materia di pensioni di guerra) -, per contrasto con l'art. 3
della  Costituzione,  nella  parte in cui prevede la convivenza quale
presupposto  per  l'erogazione  dell'assegno  supplementare  previsto
dall'art. 3 del d.P.R. n. 834 del 1981;
        che,  secondo  il  giudice  a  quo  la  scelta legislativa di
ancorare  la  concessione  dell'assegno supplementare in questione al
requisito  della  convivenza  sarebbe  illegittima,  comportando  una
discriminazione tra situazioni soggettive identiche, poiche' entrambe
qualificate  da rapporti di coniugio; infatti, il legislatore avrebbe
riservato un trattamento piu' favorevole a chi percepisce la pensione
ordinaria  di  reversibilita', rispetto a chi e' titolare di pensione
di reversibilita' di guerra;
        che,  inoltre,  la  "convivenza"  intesa  come  coabitazione,
finisce  con  il  "disconoscere il diritto di ciascuno dei coniugi di
fissare liberamente la propria residenza";
        che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso   dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,   ha   sostenuto
l'infondatezza della questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe;
        che  la  difesa  erariale  ha  ritenuto,  in  primo luogo, la
diversa  natura  dei  due  assegni  principali,  pensione ordinaria e
pensione  di guerra, avendo l'una carattere di retribuzione differita
e  l'altra  carattere  risarcitorio  e  che,  inoltre,  il fondamento
giuridico, che rende evidente la ratio della norma, e' costituito non
solo   dal  normale  rapporto  affettivo,  ma  anche  dalla  costante
assistenza  al  mutilato e all'invalido di guerra di prima categoria,
garantita, appunto, dalla convivenza.
    Considerato  che,  a  ben  vedere, il remittente pone a raffronto
situazioni tra loro non omogenee, poiche', come questa Corte ha avuto
piu'  volte  modo  di affermare (sentenze n. 186 del 1985 e n. 70 del
1999), la pensione di reversibilita' ordinaria ha natura retributiva,
mentre  quella  di  guerra  ha  natura risarcitoria; sicche', data la
disomogeneita'  delle situazioni poste a raffronto, il remittente ha,
nella   specie,   fatto   riferimento  ad  un  tertium  comparationis
assolutamente improponibile;
        che  non  e'  irragionevole  ed ingiustificata la ratio della
disciplina  legislativa  in  questione,  la  quale tiene conto di una
situazione    completamente   diversa   da   quella   relativa   alla
reversibilita'  delle  pensioni  ordinarie  e  persegue  lo  scopo di
assicurare  un  ristoro  economico ulteriore a chi abbia prestato una
costante  e diuturna assistenza al mutilato o all'invalido di guerra,
circostanza   che   puo'  maturare  soltanto  in  una  situazione  di
convivenza,  il  cui  accertamento  e'  rimesso  alla valutazione del
giudice di merito;
        che, comunque, data la ratio della disposizione censurata, la
convivenza  intesa  come  situazione  fattuale di coabitazione, e non
invece  quale  formale coincidenza anagrafica, non coarta la liberta'
del  coniuge  di  scegliere  liberamente  la  propria  residenza,  ma
costituisce soltanto un ragionevole presupposto per la concessione di
un ulteriore beneficio economico;
        che,  pertanto,  la  prospettata  questione  di  legittimita'
costituzionale  riferita  al  citato  art. 4,  comma  1,  della legge
6 ottobre   1986,   n. 656,   per   contrasto   con   l'art. 3  della
Costituzione, appare manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  secondo  comma,  delle  norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.