IL GIUDICE DI PACE Visto l'atto di citazione a giudizio contro Folegatti Gabriele, imputato del reato di cui all'art. 186, commi 2, 4 e 6 del d.lgs. 4 aprile 1992, n. 285; Vista la memoria, ex legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, del difensore dell'imputato; Vista la documentazione, prodotta in atti; Sentito il p.m.; Rilevata la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma e 97, primo comma della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'atto di citazione a giudizio avanti il giudice di pace debba, a pena di nullita', contenere l'avviso che l'imputato, qualora ne ricorrano i presupposti, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (ex art. 29, comma 60, del d.lgs. n. 274/2000) puo' presentare domanda di oblazione,