IL GIUDICE DI PACE

    Visto  l'atto  di citazione a giudizio contro Folegatti Gabriele,
imputato  del  reato  di  cui all'art. 186, commi 2, 4 e 6 del d.lgs.
4 aprile 1992, n. 285;
    Vista  la  memoria,  ex  legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, del
difensore dell'imputato;
    Vista la documentazione, prodotta in atti;
    Sentito il p.m.;
    Rilevata   la  non  manifesta  infondatezza  della  questione  di
legittimita'  costituzionale dell'art. 20, del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma e
97,  primo  comma  della Costituzione, nella parte in cui non prevede
che l'atto di citazione a giudizio avanti il giudice di pace debba, a
pena  di  nullita',  contenere  l'avviso  che  l'imputato, qualora ne
ricorrano  i  presupposti,  prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento  (ex  art. 29,  comma  60,  del d.lgs. n. 274/2000) puo'
presentare domanda di oblazione,