Ricorso  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  in persona del
Presidente pro tempore della provincia, dott. Luis Durnwalder, giusta
deliberazione della Giunta n. 592 del 24 febbraio 2003, rappresentata
e difesa - in virtu' di procura speciale del 25 febbraio 2003, rogata
dal  Segretario  Generale  della Giunta avv. Adolf Auckenthaler (rep.
n. 20062)  - dagli avv. proff. Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso
il  primo  di  essi elettivamente domiciliato in Roma, corso Vittorio
Emanuele II n. 284;
    Contro  la  Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del
Presidente   del   Consiglio   in   carica;   per   la  dichiarazione
d'incostituzionalita'  degli  articoli  24  e  29,  comma 18, secondo
periodo  della  legge  27 dicembre 2002, n. 289 ("Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato legge
finanziaria 2003)").

                              F a t t o

    1. -   E'  stata  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge 27
dicembre  2002,  n. 289,  recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)".
    Tale  legge  contiene  pero'  alcune  norme  che illegittimamente
invadono  le  competenze  della  Provincia  autonoma di Bolzano e che
passiamo ad esaminare.
    2. - In primo luogo, l'art. 24 della legge finanziaria 2003 detta
norme  in  materia  di  "Acquisto  di beni e servizi", pretendendo di
imporre  che  le  amministrazioni  aggiudicatrici  di cui ai dd.lgss.
n. 358/1992  e n. 157/1995 (ivi comprese dunque, le Province autonome
di  Trento  e  Bolzano)  debbano, per l'aggiudicazione di appalti per
pubbliche  forniture  di  beni  e  servizi,  espletare  le  procedure
previste  dalla  normativa  statale  di  recepimento  delle direttive
comunitarie  anche  quando il valore del contratto sia inferiore alla
c.d. soglia "comunitaria" ma superiore a Euro 50.000 (comma 1).
    Tale   obbligo  e'  escluso  soltanto  per  alcune  categorie  di
pubbliche  amministrazioni,  in  cui  pero'  non rientra la Provincia
autonoma  di  Bolzano  (comuni  con  popolazione  inferiore  a  5.000
abitanti  e  cooperative  sociali: comma 2, lett. a) e c)) oppure nel
caso  in  cui le amministrazioni aggiudicatrici facciano ricorso alle
convenzioni  quadro  definite  dalla  Consip  S.p.A.  ai  sensi degli
artt. 26  della  legge  n. 488/1999,  59 della legge n. 388/2000 e 32
della   legge   n. 448/2001;   ovvero  facciano  ricorso  al  mercato
elettronico  della  pubblica  amministrazione  di cui all'art. 11 del
d.P.R. n. 101/2002 (comma 2, lett. b).
    La   norma   prevede,  altresi',  che  i  contratti  conclusi  in
violazione   di   tali   obblighi   siano   nulli,  e  stabilisce  le
responsabilita' a carico dei dipendenti che li abbiano firmati (comma
4).
    Inoltre,   l'articolo   impugnato  impone  restrizioni  ulteriori
rispetto  a  quelle  gia'  previste  dalla  vigente  normativa per il
ricorso alla trattativa privata (comma 5).
    Infine,  il legislatore statale, rendendosi conto di aver dettato
una  normativa lesiva delle competenze degli enti territoriali, tenta
-  ma invano - di "rimediare", affermando che "le disposizioni di cui
ai commi 1, 2 e 5 costituiscono, per le regioni, norme di principio e
di coordinamento" (comma 9).
    Tale  disciplina, che pretende di applicarsi anche alla Provincia
di  Bolzano, viola le competenze legislative esclusive e concorrenti,
nonche'  quelle finanziarie ed amministrative, a questa attribuite, e
deve, dunque, essere dichiarata costituzionalmente illegittima.
    3.  -  In  secondo  luogo,  la  legge n. 289 del 2002 stabilisce,
all'art. 29, comma 18, che, per quanto attiene alle Regioni a statuto
speciale  e  alle  Province  autonome di Trento e Bolzano, il livello
delle spese correnti e dei relativi pagamenti, per gli esercizi 2003,
2004  e 2005, debbano essere concordati da tali enti con il Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 31 marzo di ogni anno.
    Il  secondo  periodo  dello  stesso comma, tuttavia, dispone - in
violazione  soprattutto  dell'autonomia  finanziaria  spettante  alla
Provincia  autonoma di Bolzano - che, fino a quando non sia raggiunto
tale  accordo,  i  flussi  di cassa verso tali enti siano determinati
unilateralmente dallo Stato, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze.
    Tale  ultima  norma lede anch'essa le attribuzioni costituzionali
della   Provincia   di   Bolzano  ed  e'  viziata  da  illegittimita'
costituzionale.
    4. - La  disciplina  legislativa  dettata  dalla legge n. 289 del
2002,  nelle  parti  sopra  indicate,  appare,  dunque,  lesiva delle
competenze  legislative, amministrative e finanziarie della Provincia
autonoma di Bolzano.
    Essa,  pertanto,  la  impugna con il presente atto per i seguenti
motivi di

                            D i r i t t o

    1.  -  Incostituzionalita'  dell'art. 24  della legge 27 dicembre
2002, n. 289, per violazione delle competenze provinciali di cui agli
articoli  8  (n. 1),  9  (n. 10)  e  16 dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto  Adige  (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative
norme d'attuazione (d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, spec, art. 2, comma
2);  nonche'  di  cui  all'art.  117 della Costituzione, in relazione
all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.
    1.1.1.  -  La disciplina delle procedure per l'acquisto di beni e
servizi  da parte delle pubbliche amministrazioni non puo' che essere
ricondotta   alla  materia  concernente  l'ordinamento  degli  uffici
pubblici,  oltre  che  a  quella  connessa  della  contabilita' e del
bilancio.
    Le  norme  che  disciplinano  le  procedure  in  questione  sono,
infatti,    evidentemente    rivolte    all'obiettivo   del   miglior
funzionamento  delle  pp.aa..,  poiche', attraverso di esse, si vuole
garantire  che  gli  acquisti  di  beni  e servizi vengano effettuati
dall'amministrazione  alle condizioni piu' vantaggiose, sia dal punto
di vista qualitativo che da quello economico.
    La  competenza  a dettare una simile disciplina, dunque, non puo'
che   spettare  all'ente  dotato  di  potesta'  legislativa  relativa
all'ordinamento   degli   uffici  pubblici,  in  quanto  strettamente
funzionale alla loro attivita' ed al loro funzionamento.
    Ne  consegue che l'art. 24 della legge n. 289/2002 e' palesemente
incostituzionale    in    quanto    pretenda   di   applicarsi   alle
amministrazioni della Provincia autonoma di Bolzano.
    Lo  Stato,  infatti,  puo'  dettare norme sulle procedure per gli
acquisti  di  beni e servizi soltanto se rivolte alle amministrazioni
facenti capo allo Stato medesimo, poiche' le norme costituzionali gli
riconoscono  oggi  competenza  legislativa  esclusiva  in  materia di
"ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici  nazionali"  (art. 117,  comma 2, lett. g): e', dunque, solo
con  riferimento  a  tali  amministrazioni  che  lo Stato puo' essere
considerato abilitato a disciplinare le procedure in questione.
    La  competenza statale su una simile materia deve, invece, essere
fermamente esclusa per le pubbliche amministrazioni facenti capo alla
Provincia autonoma di Bolzano.
    Alla   Provincia,   infatti,   lo   Statuto   di   autonomia  del
Trentino-Alto  Adige  riconosce  espressamente  (e,  dunque,  anche a
prescindere  dalla  competenza  in  via  residuale che le spetterebbe
comunque  sulla  base  del  combinato  disposto dell'art. 117 Cost. e
dell'art. 10  della  legge Cost. n. 3/2001) la competenza legislativa
esclusiva  in  materia di "ordinamento degli uffici provinciali e del
personale  ad  essi  addetto"  (art. 8,  comma 1, n. 1, del d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670.
    Sulla  base  di  quanto  finora  illustrato,  appare evidente che
spetta,   quindi,   in  via  esclusiva  alla  Provincia  autonoma  la
disciplina  delle  procedure  che  gli  uffici  delle amministrazioni
provinciali  debbano  seguire  per  l'acquisto di beni e servizi (nel
rispetto,   naturalmente,   dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento
comunitario).
    Si  tratta, del resto, di norme attinenti anche alla contabilita'
e  ai  bilanci,  che  codesta  stessa  Corte  ha riconosciuto doversi
ricondurre alla materia dell'ordinamento degli uffici.
    Codesta   ecc.ma  Corte,  nella  sent.  n. 107/1970,  ha  infatti
affermato  -  con riferimento alla analoga competenza esclusiva della
Regione Sardegna in materia di "ordinamento degli uffici e degli enti
amministrativi  della Regione" (di cui all'art. 3, comma 1, lett. a),
St.  spec.  Sardegna)  -  che: "... il bilancio e la contabilita' ...
rappresentano  mezzi  e  strumenti  giuridici  indispensabili perche'
l'ente  Regione  possa concretamente operare per il perseguimento dei
vari  fini  assegnatigli";  "...  la  potesta' regionale a dettare le
norme  in  questione  rientra  nel  precetto  statutario ... relativo
all'"ordinamento  degli  uffici",  poiche'  e'  fuor di dubbio che in
questa  espressione  va  ricompreso  il  potere  di regolare tanto la
composizione, quanto anche le competenze degli organi regionali e fra
queste ultime sono certamente da includere la gestione del bilancio e
l'erogazione delle spese in esso stanziate".
    Tutto  cio'  comporta  il carattere radicalmente incostituzionale
della   disciplina   statale   contenuta   nell'art. 24  della  legge
n. 289/2002,    che,    pretendendo    di   applicarsi   anche   alle
amministrazioni  provinciali,  viola  la  disciplina delle competenze
spettanti  alle  Province  autonome, cosi' come stabilite dalle norme
succitate.
    Ne   risultano  violate  altresi'  le  corrispondenti  competenze
amministrative  che  spettano alla Provincia ex art. 16 dello Statuto
(d.P.R. n. 670/1972 nonche' la corrispondente e conseguente autonomia
ad essa riconosciuta in materia di bilancio e contabilita'.
    1.1.2. - Quanto poi alla disposizione contenuta nell'ultimo comma
dell'art. 24,  secondo la quale "le disposizioni di cui ai commi 1, 2
e   5  costituiscono,  per  le  regioni,  norme  di  principio  e  di
coordinamento",  e  palese  che  essa  non  vale affatto ad escludere
l'incostituzionalita'   della   disciplina   contenuta  nel  suddetto
articolo, ma anzi, la conferma.
    Tale  disposizione,  infatti,  da  un lato, rende evidente che lo
stesso  legislatore  statale  aveva in qualche modo consapevolezza di
trovarsi  a disciplinare materie estranee alla propria competenza, ma
rientranti  piuttosto  in  quella  delle  Regioni  e  delle  Province
autonome;  dall'altro,  pero',  essa  e'  a  sua  volta  illegittima,
poiche',  come  si  e'  esposto,  la materia disciplinata spetta alla
Provincia  autonoma  in  via  esclusiva  (e  non gia' concorrente) e,
dunque,  lo  Stato  non  puo' disporre in tale materia dei "principi"
vincolanti la competenza provinciale.
    Del  resto,  si deve comunque osservare che la disciplina dettata
dall'art. 24  della  legge  n. 289/2002  non  potrebbe  certo  essere
legittimamente   qualificata   come   una   normativa  di  principio,
trattandosi,  piuttosto,  di  una  serie di disposizioni estremamente
dettagliate  e  specifiche,  richiedenti  una  diretta  ed  immediata
applicazione.
    L'autoqualificazione come "norme di principio e di coordinamento"
che  pretenderebbe  di  farne  (peraltro in modo non molto chiaro) il
comma  in  questione,  dunque,  non  puo'  valere  (secondo  il  noto
insegnamento   di   codesta   ecc.ma   Corte)   a  trasformare  dette
disposizioni  in  "principi  fondamentali"  della materia, poiche' ne
mancano i caratteri sostanziali.
    Ne'  tale  ultimo  comma  dell'art. 24 impugnato, che, assai poco
perspicuamente,   qualifica  le  norme  de  quibus  quali  "norme  di
principio  e  di  coordinamento",  potrebbe  avere  il significato di
inquadrare la disciplina dell'art. 24 tra i principi di coordinamento
della   finanza  pubblica  e  del  sistema  tributario  di  cui  agli
artt. 117, comma 3, e 119, comma 2, della Costituzione.
    Infatti,  da  un  lato,  tali  limiti  alla  potesta' legislativa
provinciale   non   potrebbero   in   nessun  caso  essere  presi  in
considerazione,  in  quanto  non derivanti dallo Statuto di autonomia
del Trentino-Alto Adige, ma soltanto dalle nuove norme Costituzionali
introdotte  dalla  legge  costituzionale  n. 3/2001:  queste  ultime,
infatti,  secondo  quanto  disposto  dall'art. 10  della  legge Cost.
n. 3/2001,  valgono  per  le  Regioni  a  Statuto  speciale  e per le
Province  autonome  di  Trento e Bolzano soltanto in quanto prevedano
forme di autonomia piu' ampie rispetto a quelle riconosciute loro dai
rispettivi Statuti, e non invece qualora ne restringano l'autonomia.
    Inoltre,  anche  ammesso  che simili principi possano validamente
limitare  la  potesta'  legislativa  della Provincia, essi potrebbero
eventualmente  valere  solo  in  quanto  si  tratti effettivamente di
"principi  fondamentali".  Le  norme  poste  dall'art. 24 della legge
n. 289  del  2002,  invece,  come  si  e'  gia'  detto, nonostante la
qualificazione   che   l'ultimo   comma   tenta  di  dare  loro,  non
costituiscono affatto dei principi, ma piuttosto, norme di dettaglio.
Esse,  dunque,  sarebbero  comunque  illegittimamente  invasive delle
competenze provinciali.
    Infine,  e'  assorbente il rilievo che, come emerge dalla lettura
del  testo dell'art. 119 Cost., i "principi di coordinamento" statali
possono  valere a limitare soltanto il potere degli enti territoriali
di  stabilire  ed applicare tributi ed entrate propri, ma non possono
in  alcun  modo  costituire  validamente  un  limite  rispetto ad una
disciplina che non impone alcun tributo ne' alcuna entrata.
    1.2. - La normativa impugnata e' illegittima per violazione delle
norme  in rubrica in quanto pretenda di applicarsi anche agli enti ed
istituzioni sanitarie operanti nella Provincia autonoma di Bolzano.
    Essa,  infatti,  viola  anche  l'ulteriore competenza legislativa
della  Provincia  di  Bolzano,  di  tipo  concorrente,  in materia di
"igiene   e   sanita',   ivi   compresa   l'assistenza   sanitaria  e
ospedaliera",  attribuita  dall'art. 9,  comma  1,  n. 10  del d.P.R.
n. 670/1972.
    Tale   competenza,   come  chiariscono  le  norme  di  attuazione
contenute  nel d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, ed in particolare l'art.
2,   comma  2,  attiene  "al  funzionamento  e  alla  gestione  delle
istituzioni ed enti sanitari".
    Spetta,  dunque,  evidentemente alla Provincia - sulla base delle
considerazioni  gia' esposte sub-1.1.1. circa il carattere funzionale
della normativa sulle procdure in questione rispetto al funzionamento
e alla gestione delle pubbliche amministrazioni - la disciplina delle
procedure   per   l'acquisto   di  beni  e  servizi  da  parte  delle
amministrazioni sanitarie.
    Ne'  le  norme  poste  dall'art. 24  della  legge  289  del  2002
potrebbero  in  tale  ambito valere quali principi fondamentali della
materia,  vincolanti  per la legislazione provinciale, poiche' esse -
al  di  la' della poco chiara qualificazione che l'ultimo comma dello
stesso  articolo  pretenderebbe forse di attribuire loro - pongono in
essere  norme  estremamente dettagliate e specifiche, che non possono
in  alcun  modo essere qualificate come "principi fondamentali" della
materia (v. quanto si e' gia' osservato in proposito sub-1.1.2.).
    Le   disposizioni   impugnate  sono,  dunque,  costituzionalmente
illegittime   in   quanto   poste   in  violazione  delle  competenze
provinciali in materia.
    1.3.  -  Come  si  e'  detto,  si  ritiene  che  la materia delle
procedure  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi non possa che essere
ricondotta  all'ordinamento  ed al funzionamento dei pubblici uffici,
essendo  ad  essi strumentale (in linea anche con quanto affermato da
codesta ecc.ma Corte nella sent. n. 107/1970, sopra citata).
    Qualora,  tuttavia,  codesta ecc.ma Corte non dovesse condividere
tale  ricostruzione  - che, invero, ci appare la piu' appagante -, si
deve  osservare  che  non vi e' alcuna ulteriore "materia" tra quelle
espressamente  menzionate  nell'art. 117  Cost.  e  nello statuto del
Trentino-Alto  Adige  cui ricondurre ragionevolmente la disciplina in
parola.
    In  tale  caso,  dunque,  se  ne dovrebbe dedurre che tale ambito
normativo costituisca una materia "a se'", che spetterebbe, comunque,
in  via  residuale,  alla  Provincia  autonoma di Bolzano, in base al
combinato  disposto dell'art. 117 Cost., quarto comma, e dell'art. 10
della legge cost. n. 3/2001.
    Anche  in tale ipotesi, dunque, l'art. 24 della legge n. 289/2002
sarebbe   costituzionalmente  illegittimo,  in  quanto  lesivo  delle
competenze della Provincia autonoma di Bolzano.
    2. - Incostituzionalita' dell'art. 29, comma 18, secondo periodo,
della  legge  27 dicembre 2002, n. 289, per violazione dell'autonomia
finanziaria   della  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  di  cui  alle
disposizioni del titolo VI dello Statuto (artt. 69 ss.) di autonomia,
e  relative  norme  di attuazione (d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268); per
violazione dell'art. 119 Cost.; nonche' per violazione degli articoli
8, 9 e 16 dello Statuto.
    2.1.  -  Come  si e' esposto in fatto, l'art. 29, comma 18, della
legge  n. 289  del 2002 prevede che il livello delle spese correnti e
dei  relativi  pagamenti,  per  gli esercizi 2003, 2004 e 2005, debba
essere concordato tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le
regioni  a  statuto  speciale  e  le  Province  autonome  di Trento e
Bolzano.
    La  previsione  di  un  simile  accordo  nasce  dall'esigenza  di
rispettare l'autonomia finanziaria dei suddetti enti.
    Ed  infatti,  in  molti altri casi analoghi a quello in parola e'
stato  previsto  che  la determinazione dell'entita' di stanziamenti,
spese  e  pagamenti  spettanti  alla  Provincia  autonoma  di Bolzano
dovesse  essere  compiuta  attraverso  un  accordo  tra lo Stato e la
Provincia  stessa.  Si  veda,  in proposito, l'art. 14 delle norme di
attuazione  dello  statuto  T.-A.A. in materia di finanza regionale e
provinciale  (d.lgs.  268/1992),  il  quale  prevede un'intesa tra il
Governo  ed  i  presidenti delle giunte provinciali o regionali per i
rimborsi  dovuti  dallo  Stato  per  le  spese sostenute da Regione e
Province  autonome  per  l'esercizio  delle funzioni loro delegate ex
art. 16  dello  statuto.  Oppure,  si  consideri l'art. 1 del d.l. 18
settembre  2001,  n. 347:  proprio sul c.d. "patto di stabilita'" (lo
stesso  tema  disciplinato  dall'art. 29  impugnato  con  il presente
atto),  esso  si  limitava  a  prevedere  che  il livello delle spese
correnti  e dei relativi pagamenti per l'esercizio 2002, 2003 e 2004,
dovesse  essere  concordato  tra  il  Ministero dell'economia e delle
finanze  e  le  Regioni  a statuto speciale e le Province autonome di
Trento e Bolzano.
    La  norma  oggi impugnata, invece, aggiunge illegittimamente che,
in  mancanza dell'accordo, il ministro puo' procedere unilateralmente
alla  determinazione  di  tali  somme,  consentendo  in  tal modo che
possano essere del tutto ignorate le necessita' e gli obiettivi della
Provincia di Bolzano.
    Cio'  costituisce  (secondo  gli  stessi  principi  enunciati  da
codesta  ecc.ma  Corte nella sua giurisprudenza: v., per tutte, sent.
n. 162/1982),  una  violazione  dell'autonomia finanziaria che spetta
alla  Provincia  sulla  base  sia delle norme contenute nel titolo VI
dello  statuto  per la Regione Trentino-Alto Adige, sia dell'art. 119
Cost.
    La   previsione  contenuta  nel  secondo  periodo  del  comma  18
dell'art. 29  della  legge  n. 289/2002  e',  dunque, illegittima per
violazione  delle  norme  costituzionali  appena  richiamate, poiche'
consente  che  possa  essere  il  solo Ministro dell'economia e delle
finanze a determinare i flussi di cassa verso le Regioni ad autonomia
speciale  e  le  Province  autonome,  ignorando del tutto le concrete
esigenze e gli obiettivi degli enti in questione.
    Per tale via, peraltro, si finisce con lo svuotare di significato
la previsione stessa di un accordo, sia perche' il suo raggiungimento
diventa  per  lo  Stato una mera possibilita', potendosene, in ultima
analisi,  tranquillamente  prescindere;  sia  perche'  proprio quella
previsione  puo'  indurre  lo  Stato  ad ostacolare il raggiungimento
dell'accordo  per  potere poi determinare unilateralmente i flussi di
cassa.
    E',   dunque,  evidente  il  grave  pregiudizio  che  ne  subisce
l'autonomia finanziaria della Provincia autonoma di Bolzano.
    2.2.  -  La  previsione  de  qua,  peraltro,  viola lo statuto di
autonomia  del  Trentino-Alto Adige anche sotto un ulteriore profilo,
poiche'   finisce  per  impedire  che  la  Provincia  possa  svolgere
pienamente   ed   adeguatamente   diverse   funzioni   legislative  e
specialmente  amministrative  ad  essa  spettanti  sulla  base  degli
articoli  8  (specialmente,  ma  non  solo,  quelle  di  cui al n. 1,
relative  all'ordinamento  dei  pubblici uffici ed al trattamento del
personale,  9  e 16 dello Statuto, consentendo allo Stato di incidere
unilateralmente sull'ammontare delle risorse di cui la Provincia puo'
disporre a tali scopi.
    Anche   sotto   tale  profilo,  dunque,  deve  essere  dichiarata
l'illegittimita' costituzionale della norma impugnata.