IL GIUDICE DI PACE Letto il ricorso ex art. 13, comma 8, decreto legislativo n. 286/1998 depositato in data 5 febbraio 2003 da Diana Maria Velez Quijano avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti da parte del prefetto della provincia di Sondrio in data 10 dicembre 2002, notificatole in pari data; Visto il provvedimento di nomina del sottoscritto emesso dal presidente del tribunale in data 5 febbraio 2003; Accertata la tempestivita' e conseguente ammissibilita' del ricorso, ex artt. 13-bis, comma 1, e 13, comma 8, decreto legislativo cit.; Rilevato che la ricorrente risulta allo stato sfornita di difensore di fiducia, onde occorre nominarle difensore d'ufficio, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 13, comma 8, d.lgs. cit. e 29, disp. att., c.p.p. (all'uopo attingendosi dall'apposito elenco trasmesso dal locale ordine degli avvocati), e che invece non vi e' luogo a provvedere in ordine alla sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato, chiesta dalla ricorrente, essendo siffatta ammissione conseguente ad effetto ex lege (art. 13, comma 8, decreto legislativo cit.: "lo straniero e'... ammesso al... gratuito patrocinio a spese dello Stato..."); Ritenuta l'insussistenza della "necessita'" - ex art. 13, comma 8, cit., - di nominare un interprete alla ricorrente, posto che la stessa ha redatto personalmente il ricorso (come sua facolta', ibidem) ed ha in tal modo palesato una buona conoscenza della lingua italiana; Rilevato che, pertanto, dovrebbe ora disporsi la convocazione delle parti ex art. 13-bis, comma 1, non condividendo questa giudice l'interpretazione propugnata da una parte della dottrina secondo cui l'abrogazione del comma 9 dell'art. 13 avrebbe determinato il venire meno dell'obbligo di sentire (anche) il ricorrente, giacche' una siffatta interpretazione porrebbe la norma de qua in contrasto con il disposto di cui agli artt. 24 e 111 Cost., che devono trovare applicazione anche nei procedimenti in camera di consiglio (cfr. Cass. 9084 del 21 giugno 2002), ed essendo ben possibile nella specie un'interpretazione conforme a Costituzione, potendosi desumere l'obbligo di instaurazione del contraddittorio nei confronti del ricorrente - pur in difetto di esplicita indicazione normativa - sia dal richiamo operato dalla norma in esame alla fissazione di una "udienza" (che non puo' che avvenire alla presenza di tutte le parti del procedimento), sia allo stesso obbligo per il giudice di nominare un difensore d'ufficio al ricorrente che sia privo di un difensore di fiducia, nomina che non avrebbe ragione d'essere se l'udienza non comportasse la partecipazione del ricorrente; Osservato che nella specie il questore di Sondrio, a seguito dell'emanazione da parte del prefetto di Sondrio di decreto espulsivo della Velez Quijano immediatamente esecutivo, ha con proprio provvedimento del 10 dicembre 2002 dato atto dell'impossibilita' di eseguire l'espulsione perche' non era "immediatamente disponibile idoneo vettore o altro mezzo di trasporto" ed ha conseguentemente in tale provvedimento ordinato alla Quijano Velez "di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni", ex art. 14, comma 5-bis; che la ricorrente non ha ottemperato a siffatto ordine, giacche' ancora alla data del 5 febbraio 2003 risulta presente nel territorio dello Stato, come si desume dalla stessa sua presentazione personale del ricorso e dell'indicazione ivi operata di essere domiciliata in comune di Segrate (Milano) e di ivi vivere "insieme alla sorella Cateherine Quijano"; che tale situazione di fatto determina, di per se', l'integrazione della fattispecie criminosa prevista dall'art. 14, comma 5-ter, ritenendo questo giudice che la scriminante ivi disciplinata del "giustificato motivo" non sia applicabile ad un'ipotesi generale qual e' l'esigenza di trattenersi nel territorio nazionale per predisporre il ricorso e successivamente partecipare all'udienza, che sarebbe stata senz'altro disciplinata ex professo dal legislatore, ma e' integrabile soltanto da specifiche esigenze dello straniero (motivi di salute, di famiglia, etc.) di rilevanza tale da giustificare in modo individualizzato il suo mancato adempimento al predetto obbligo, e comunque essendo rimessa al giudice penale ogni piu' compiuta valutazione in proposito, sussistendo senza meno - per quel che qui interessa - notitia criminis del reato de quo; Ritenuto che la norma da ultimo in esame si appalesa, in modo non manifestamente infondato, in contrasto con gli artt. 24 e 111 della Costituzione, posto che viene sanzionato penalmente un comportamento che costituisce mera esplicazione del diritto di agire in giudizio e di partecipare al contraddittorio nel procedimento di opposizione al decreto espulsivo, giacche' per la piena esplicazione del proprio diritto di presentare ricorso (entro sessanta giorni dal decreto espulsivo) il ricorrente deve potersi trattenere nel territorio dello Stato al fine di esaminare compiutamente gli atti, conferire con un legale, reperire documenti a proprio favore, rintracciare testimoni da indicare, etc., e successivamente presentarsi avanti al giudice per essere interrogato liberamente sui fatti; che pertanto l'art. 13, comma 5-ter appare violare i richiamati artt. 24 e 111 Cost. nella parte in cui prevede che il reato ivi disciplinato si consuma in data antecedente all'inutile decorso del termine di giorni sessanta per la presentazione dell'opposizione al decreto espulsivo ovvero all'esaurimento con decisione irrevocabile dell'opposizione eventualmente proposta; che la predetta questione e' rilevante gia' nella presente fase poiche' questo giudice sin da ora dovrebbe inoltrare - ex art. 331, ultimo comma, c.p.p. ("...senza ritardo...") - al p.m. in sede denuncia di reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, nei confronti della ricorrente (cosi' trovando applicazione sin da ora - seppure mediata - la norma penale de qua), e venendo meno invece tale obbligo in ipotesi di accoglimento della presente questione di legittimita' costituzionale; Osservato inoltre che a norma dell'art. 14, comma 5-quinquies, "per i reati previsti ai commi 5-ter... e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto...", e ritenuto che anche nei confronti di tale norma sussistono autonomi motivi non manifestamente infondati di contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost. (la questione in oggetto, ovviamente, verrebbe assorbita dall'eventuale accoglimento della questione in ordine al comma 5-ter), giacche' la convocazione della ricorrente che qui ed ora dovrebbe disporsi viene del tutto svuotata di significato, giacche' all'adempimento di tale convocazione conseguirebbe in capo alla Velez Quijano l'arresto in limine dell'udienza, di modo che l'udienza non potrebbe comunque tenersi con la presenza della ricorrente (al giudice dell'opposizione non e' normativamente conferito in proposito alcun potere inibitorio o sospensivo); che pertanto l'art. 13, comma 5-quinquies appare violare i richiamati artt. 24 e 111 Cost. nella parte in cui prevede che l'obbligatorieta' dell'arresto decorre da data antecedente all'inutile decorso del termine di giorni sessanta per la presentazione dell'opposizione al decreto espulsivo ovvero all'esaurimento con decisione irrevocabile dell'opposizione eventualmente proposta; Ritenuto che anche tale questione e' rilevante gia' nella presente fase, precludendo la norma di cui all'art. 14, comma 5-quinquies la proficua convocazione della ricorrente al fine dell'instaurazione del contraddittorio e del di lei esercizio del diritto di difesa; Osservato infine brevemente che, a monte, la stessa provvisoria esecutivita' del decreto espulsivo ora prevista dall'art. 13, comma 3 appare sollevare dubbi di legittimita' costituzionale, non essendo disciplinato il diritto per lo straniero espulso di rientrare in Italia per partecipare all'udienza (diritto concesso dall'art. 17 soltanto in relazione al processo penale) e non essendo conferito al giudice dell'opposizione alcun potere di sospensione cautelare e dunque apparendo tale normativa "mutila" (richiamandosi in proposito quanto argomentato da codesta Corte nella sentenza n. 161 del 31 maggio 2000), ma tale questione non si appalesa rilevante nella fattispecie in esame, in cui appunto la predetta provvisoria esecutivita' non ha in concreto avuto seguito, onde la questione de qua non puo' essere sollevata per difetto di rilevanza nel presente procedimento;