IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 3294/2002
presentato  da  Alcatel  Italia  S.p.A.,  in  persona  del suo legale
rappresentante   sig. Giulio  Zappa,  rappresentata  e  difesa  dagli
avvocati   Valter   Cassola   e   Fabrizio  Lofoco  ed  elettivamente
domiciliata   in   Lecce,   Via  Oberdan  n. 107,  presso  lo  Studio
dell'avv. Noemi Carnevale, Contro il comune di Ostuni, in persona del
sindaco  pro  tempore,  rappresentato  e  difeso dall'avv. Cecilia R.
Zaccaria,  e  nei  confronti  di  Wind  Telecomunicazioni  S.p.A., in
persona  del  legale  rappresentante  pro  tempore,  interventore  ad
adiuvandum, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Sartorio e
Laura  Borrega,  per l'annullamento, del provvedimento prot. n. 17706
del  2 ottobre 2002 (notificato in data 8 ottobre 2002), con il quale
il  dirigente  dell'U.T.C.  del  Comune  di  Ostuni ha negato, per la
seconda   volta,   alla   societa'  ricorrente  l'autorizzazione  per
l'istallazione e l'esercizio dell'impianto di telefonia cellulare sul
lastrico solare dell'immobile sito in via Solari, distinto in catasto
al foglio 112 particella 338;
        di  ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, connesso
e   conseguente,   con   particolare  riferimento  alle  prescrizioni
richiamate  a  fondamento  del  diniego  impugnato  e  contenute  nel
regolamento  approvato  con  deliberazione  del Consiglio Comunale di
Ostuni   n. 3/2001   e   nella   variante   al  P.R.G.  adottata  con
deliberazione del Consiglio Comunale di Ostuni n. 2/2001;
nonche'   per   il  risarcimento  dei  danni  subiti  dalla  societa'
ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati.
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Vista  l'istanza  cautelare  proposta,  in via incidentale, dalla
societa' ricorrente;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Ostuni;
    Visto  l'atto  di  intervento  ad  adiuvandum  spiegato  da  Wind
Telecomunicazioni S.p.A.;
    Visti gli atti tutti della causa;.
    Relatore   alla  camera  di  consiglio  del  9  gennaio  2003  il
consigliere  dott.  Enrico  d'Arpe;  e  uditi, altresi', l'avv. Noemi
Carnevale,  in  sostituzione  degli avvocati Cassola e Lofoco, per la
ricorrente, l'avv. Giuseppe Sartorio per l'interventore ad adiuvandum
e   l'avv. Cecilia   R.   Zaccaria   per  l'amministrazione  comunale
resistente.

                           Fatto e diritto

    Osserva  il  collegio  che  la  presente controversia riguarda la
legittimita'  o meno, previa delibazione della domanda incidentale di
sospensiva,  del provvedimento dirigenziale indicato in epigrafe, con
il  quale  il  comune  di  Ostuni  ha negato alla societa' ricorrente
l'autorizzazione  per  l'installazione e l'esercizio dell'impianto di
telefonia  cellulare  sul  lastrico  solare dell'immobile sito in via
Solari,  nonche'  delle  prescrizioni  regolamentari  e  urbanistiche
adottate    dal    comune    resistente    richiamate   espressamente
nell'impugnato diniego.
    I  provvedimenti  impugnati  si  fondano, oltre che sull'allegato
contrasto con la disciplina fissata dagli strumenti urbanistici e dal
regolamento   organizzativo  del  sistema  di  teleradiocomunicazioni
adottati  dal  comune  di  Ostuni,  anche  sul  disposto dell'art. 10
secondo  comma  della  legge regionale 8 marzo 2002 n. 5, che vieta -
espressamente - la localizzazione degli impianti di telecomunicazioni
nelle aree di pregio storico culturale e testimoniale.
    Con  ordinanza  cautelare  n. 34/2003  pronunciata  in esito alla
camera  di  consiglio  del  9 gennaio 2003, la sezione ha respinto ad
tempus  l'istanza di sospensiva presentata, in via incidentale, dalla
S.p.a. Alcatel Italia "sino alla restituzione degli atti del giudizio
da  parte  della Corte costituzionale in seguito alla decisione della
questione   di  legittimita'  costituzionle  sollevata  con  separata
ordinanza".
    Rileva  il  tribunale che sarebbero sicuramente da condividere le
censure    prospettate   dalla   societa'   ricorrente   avverso   le
determinazioni dirigenziali gravate incentrate sulla violazione delle
recentissime   disposizioni   introdotte  -  in  subiecta  materia  -
dall'art. 3,  primo  e  secondo  comma,  del  decreto  legislativo  4
settembre   2002   n. 198   (disposizioni   volte  ad  accelerare  la
realizzazione  delle  infrastrutture di telecomunicazioni strategiche
per  la  modernizzazione  e lo sviluppo del Paese) che, cosi' recita:
"Le  categorie  di  infrastrutture  di telecomunicazioni, considerate
strategiche  ai  sensi  dell'art. 1, comma 1. della legge 21 dicembre
2001   n. 443,   sono   opere  di  interesse  nazionale  realizzabili
esclusivamente  sulla  base  delle  procedure  definite  dal presente
decreto, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 8, comma 1
lettera  c), della legge 22 febbraio 2001 n. 36. Le infrastrutture di
cui  all'art.  4,  ad  esclusione delle torri e dei tralicci relativi
alle  reti  di  televisione  digitale terrestre, sono compatibili con
qualsiasi  destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte
del territorio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici e
ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento".
    Tuttavia,  tali  disposizioni di legge suscitano al collegio seri
dubbi  circa  la loro conformita' agli artt. 3, 117 terzo comma e 118
primo comma della Carta Costituzionale.
    Sembra,  infatti,  che  il  legislatore  statale, con le predette
disposizioni  sospettate  di  illegittimita'  costituzionale  -  che,
peraltro,  contengono prescrizioni dettagliate al punto da precludere
al   riguardo  ogni  spazio  alla  concorrente  potesta'  legislativa
regionale  -  adoperando  lo  strumento  della  qualificazione  degli
impianti  di  teleradiocomunicazioni  alla  stregua di infrastrutture
strategiche e di preminente interesse nazionale, abbia reso un guscio
vuoto   il   provvedimento   autorizzatorio   edilizio  di  spettanza
dell'autorita' comunale (che dovra' essere necessariamente rilasciato
anche in ipotesi di accertato contrasto con gli strumenti urbanistici
e  regolamentari  comunali)  e,  piu'  a  monte, abbia pregiudicato e
falcidiato     le    competente    legislative    e    amministrative
costituzionalmente  protette  (viepiu' dopo l'entrata in vigore della
riforma  del titolo V della parte seconda della Costituzione, operata
dalla  recente  legge  costituzionale  18  ottobre  2001 n.  3) delle
regioni   e   degli   enti   locali  in  materia  di  legislazione  e
pianificazione urbanistica e governo del territorio.
    L'installazione  sul  territorio  delle  stazioni  radio base per
telefonia  cellulare investe, necessariamente, profili ascrivibili ad
una  pluralita'  di  materie (tutela dell'ambiente, ordinamento della
comunicazione,  tutela della salute e governo del territorio), di cui
le  ultime tre rientrano, indubbiamente, tra quelle in relazione alle
quali  -  per  espressa  volonta'  del  costituente  -  deve  potersi
esplicare la potesta' legislativa concorrente delle regioni.
    E,  in  particolare,  il menzionato art. 3 del d.lgs. 4 settembre
2002   n. 198  disciplina  -  esaustivamente  -  l'aspetto  attinente
all'inserimento  urbanistico  delle stazioni radio base per telefonia
cellulare sul territorio comunale.
    In  tal  modo,  la  norma  appare porsi anche in contrasto con il
generale  precetto sancito dall'art. 3 della Costituzione, che impone
la ragionevolezza delle scelte legislative.
    La  sollevata  questione  di  legittimita' costituzionale, appare
rilevante  -  gia'  nella  fase  cautelare del presente giudizio - in
quanto,  da  un  lato, in base alla delibazione sommaria tipica della
trattazione  dell'incidente  di sospensione, solo i motivi di gravame
incentrati  sulla  violazione  dell'art. 3  del  d.lgs.  198/2002  si
appalesano   come   condivisibili   e,   dall'altro,   l'accoglimento
dell'istanza   cautelare   (in   applicazione  di  tali  disposizioni
normative  che  sembrano eliminare, con riferimento all'installazione
degli  impianti  di  telefonia  mobile,  ogni tutela dell'assetto del
territorio)  sarebbe suscettibile di provocare l'immediato sacrificio
di  interessi  pubblici e privati di primario rilievo costituzionale,
la  cui  preservazione si ritiene prevalente rispetto al periculum in
mora allegato dalla societa' ricorrente.
    Insomma, la presente fase cautelare della controversia, ad avviso
del   collegio,   non   puo'  essere  definita  indipendemente  dalla
risoluzione  delle sollevata questione di legittimita' costituzionale
(che   per   le  ragioni  sinteticamente  sopra  svolte,  appare  non
manifestamente  infondata),  dal momento che l'istanza di sospensione
dell'efficacia    dei    provvedimenti    impugnati   dovra'   essere
definitivamente  rigettata  oppure  no, a seconda che le disposizioni
normative denunciate saranno o meno dichiarate incostituzionali nella
sede competente.