ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 11, commi 1 e
2,  della  legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
per  la  stabilizzazione  e  lo sviluppo), promosso con ordinanza del
5 aprile  2001 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente
tra  Giochi  Preziosi  S.p.a. e l'Amministrazione delle finanze dello
Stato,  iscritta  al  n. 731 del registro ordinanze 2001 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 39, 1a serie speciale,
dell'anno 2001.
    Visto  l'atto  di  costituzione  della  Giochi  Preziosi  S.p.a.,
nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  28 gennaio  2003  il  giudice
relatore Franco Bile;
    Uditi  l'avvocato  Aldo  Bozzi  per  la  Giochi Preziosi S.p.a. e
l'avvocato  dello  Stato  Gianni  De  Bellis  per  il  Presidente del
Consiglio dei ministri.
    Ritenuto  che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale
di  Roma  ha  sollevato - in riferimento agli articoli 3, 24, 25, 53,
101   e   104   della   Costituzione   -  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 11,  commi 1  e  2, della legge 23 dicembre
1998,  n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo);
        che  - secondo quanto riferisce l'ordinanza - la questione e'
stata  proposta  nel  corso  di un giudizio introdotto nel 1994 dalla
S.p.a.  Giochi  Preziosi contro l'Amministrazione delle finanze dello
Stato per ottenerne la condanna al rimborso delle somme indebitamente
versate  negli  anni 1989,  1990,  1991 e 1992, in forza del disposto
dell'art. 3,  commi 18  e  19,  del  decreto-legge  19 dicembre 1984,
n. 853  (Disposizioni  in materia di imposte sul valore aggiunto e di
imposte  sul  reddito  e  disposizioni  relative  all'Amministrazione
finanziaria), convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, con gli
interessi  di  cui  alla  legge  26 gennaio 1961, n. 29 (Norme per la
disciplina  della  riscossione  dei  carichi in materia di tasse e di
imposte indirette sugli affari);
        che nel giudizio il Ministero delle finanze si e' costituito,
chiedendo il rigetto della domanda;
        che  il  rimettente  riferisce come la societa' attrice abbia
chiesto  in particolare: a) la sottoposizione alla Corte di giustizia
delle   Comunita'   europee,  ai  sensi  dell'art. 177  del  Trattato
istitutivo  della  CE,  delle  questioni interpretative pregiudiziali
sulla  compatibilita'  con gli articoli 5 e 189 del Trattato e con la
normativa  comunitaria  derivata (articoli 10 e 12, n. 1, lettera e),
della  Direttiva  69/335/CEE,  come interpretata dalla sentenza della
Corte di giustizia 20 aprile 1993, resa nelle cause riunite C-71/1991
e  C-178/1991),  dell'art. 11  della legge n. 448 del 1998, in quanto
avrebbe  istituito retroattivamente per gli anni dal 1985 al 1992 una
nuova  tassa  annuale  per l'iscrizione nel registro delle imprese di
atti  sociali  diversi da quello costitutivo, indipendentemente dalla
loro  concreta  iscrizione;  e  sulla compatibilita' con l'art. 5 del
Trattato  CE  e  con  i  principi  della certezza del diritto e della
tutela   dei   singoli,   del   legittimo   affidamento   e   di  non
discriminazione   dei   diritti  nascenti  dal  diritto  comunitario,
rispetto  agli  analoghi  obblighi  di  diritto  interno,  nonche' al
principio  di  proporzionalita', del comma terzo della medesima norma
di diritto interno, in quanto applica retroattivamente il nuovo tasso
legale  del  2,5%  in  vigore  dal 1 gennaio 1999 agli interessi gia'
maturati  sulle  somme dovute a titolo di rimborso delle somme di cui
si  chiede  la  restituzione;  b)  in alternativa, la rimessione alla
Corte  costituzionale  della questione di legittimita' costituzionale
del  citato  art. 11, commi 1 e 2, per contrasto con gli artt. 3 e 53
della Costituzione;
        che    il    rimettente    ritiene    che,   "pur   apparendo
sufficientemente  motivate  e  meritevoli  di positiva delibazione le
richieste   di   rimessione   alla   Corte   di  giustizia  sollevate
dall'attrice,  esse debbano al momento essere accantonate, rivestendo
carattere  pregiudizievole  rispetto  alle  medesime le decisioni che
saranno  assunte  dalla Corte costituzionale che, investita in questo
stesso  giudizio  di  eccezioni che attengono alla legittimita' della
medesima  normativa,  dovrebbe  dare  a  quella  domestica un assetto
definitivo   sul   quale  soltanto  potrebbero  incidere  i  principi
comunitari a questo momento intempestivamente invocati";
        che,  su tale premessa, il rimettente ritiene la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 1, della legge n. 448
del 1998 rilevante e non manifestamente infondata, in quanto la norma
impugnata  avrebbe,  sotto  la  veste dell'interpretazione autentica,
introdotto   irragionevolmente  una  disciplina  modificatrice  della
previgente  normativa,  in violazione dell'art. 3 della Costituzione;
avrebbe   inciso   sui   processi   in  corso,  in  violazione  degli
articoli 24,  25, 101 e 104 della Costituzione; ed avrebbe assunto "a
presupposto  dell'obbligazione  tributaria  un fatto passato, lontano
nel  tempo,  non  piu'  esistente  al momento della entrata in vigore
dello  ius  superveniens  con efficacia retroattiva", cosi' alterando
"il  rapporto  che  necessariamente  deve  esistere tra imposizione e
capacita'  contributiva",  in  violazione  degli  artt. 3  e 53 della
Costituzione;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  tramite  l'Avvocatura  generale  dello  Stato, che ha
eccepito   l'inammissibilita'  della  questione  per  irrilevanza,  e
comunque la sua infondatezza;
        che  la  parte  privata  del giudizio a quo si e' costituita,
depositando  una memoria, in cui afferma la rilevanza e la fondatezza
della questione;
        che,  alla  pubblica  udienza del 23 aprile 2002, la causa e'
stata  rinviata  a  nuovo  ruolo,  su richiesta concorde delle parti,
essendo  imminente  la decisione della Corte di giustizia nelle cause
C-216/99  e  C-222/99,  concernenti  appunto  la compatibilita' della
norma censurata con il diritto comunitario;
        che,   nell'imminenza   della   nuova  pubblica  udienza,  il
Presidente   del   Consiglio   dei  ministri  ha  depositato  memoria
illustrativa,  nella  quale  -  preso atto della sopravvenienza della
sentenza della Corte di giustizia del 10 settembre 2002 - ha ribadito
l'eccezione   di   inammissibilita',   chiedendo   in   subordine  la
"rimessione  degli  atti  al  giudice  a  quo, affinche' riesamini la
questione alla luce della citata sentenza";
        che   anche  la  parte  privata  ha  depositato  una  memoria
illustrativa,  nella quale ha esaminato le possibili implicazioni sul
presente giudizio della citata decisione, ribadendo le argomentazioni
a favore della rilevanza e fondatezza della questione di legittimita'
costituzionale.
    Considerato  che, nelle more della nuova fissazione a ruolo della
causa,  e'  sopravvenuta  la  sentenza della Corte di giustizia delle
Comunita'  europee del 10 settembre 2002 nelle cause riunite C-216/99
e  C-222/99,  la  quale  ha,  fra  l'altro,  esaminato  e  risolto la
questione  della  conformita' all'ordinamento comunitario della norma
statale    di    cui    il   rimettente   denuncia   l'illegittimita'
costituzionale, anche sotto il profilo dal medesimo censurato;
        che  i  principi  enunciati  nella  decisione  dalla Corte di
giustizia  si  inseriscono direttamente nell'ordinamento interno, con
il  valore di ius superveniens, condizionando e determinando i limiti
in  cui quella norma conserva efficacia e deve essere applicata anche
da  parte del giudice nazionale (ordinanza di questa Corte n. 255 del
1999);
        che,  pertanto,  si  impone  la  restituzione  degli  atti al
rimettente, perche' valuti l'incidenza della pronuncia della Corte di
giustizia  sulla  decisione  del  giudizio  sottoposto al suo esame e
sulla   persistente   rilevanza   della   questione  di  legittimita'
costituzionale, considerando anche che sul punto la Corte comunitaria
ha  espresso  un  giudizio articolato in ragione della varieta' delle
fattispecie in concreto verificatesi.