ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 2,
del  decreto  legislativo  24 febbraio  1997, n. 46 (Attuazione della
direttiva  93/42/CEE,  concernente i dispositivi medici) promosso con
ordinanza   del   9 novembre   2001   dal  Tribunale  di  Milano  nel
procedimento penale a carico di S.A. ed altri, iscritta al n. 115 del
registro  ordinanze  2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 12, 1a serie speciale, dell'anno 2002.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 29 gennaio 2003 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto  che,  nel  corso di un processo penale nei confronti di
persone   imputate  del  reato  di  pubblicita'  non  autorizzata  di
dispositivi   medici,   il  Tribunale  di  Milano  ha  sollevato,  in
riferimento  all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale   dell'art. 23,   comma 2,   del  decreto  legislativo
24 febbraio   1997,  n. 46  (Attuazione  della  direttiva  93/42/CEE,
concernente  i  dispositivi  medici),  nella parte in cui punisce con
sanzione   penale  (arresto  fino  a  tre  mesi  e  ammenda  da  lire
duecentomila  a  lire  un  milione)  chi  effettua  la pubblicita' di
dispositivi  medici  in  violazione dell'art. 21 del medesimo decreto
legislativo;
        che  il  giudice  a  quo  esclude, in via preliminare, che la
norma impugnata - in quanto lex specialis, attuativa di una direttiva
comunitaria  -  possa  ritenersi tacitamente abrogata in seguito alla
depenalizzazione,  disposta dal decreto legislativo 30 dicembre 1999,
n. 507,  del  reato  di  cui  all'art. 201  del  r.d. 27 luglio 1934,
n. 1265   (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi  sanitarie),
concernente,  tra  l'altro, la pubblicita' non autorizzata di presidi
medico-chirurgici:  nozione,  questa,  che,  in base alla definizione
gia'  offerta dall'art. 1 del d.P.R. 13 marzo 1986, n. 128, comprende
anche la categoria dei dispositivi medici;
        che  la  disposizione  denunciata  continuerebbe, pertanto, a
sanzionare  penalmente  chi  effettua  la  pubblicita' di dispositivi
medici  senza  l'autorizzazione prevista dall'art. 21, comma 2, dello
stesso  d.lgs.  n. 46  del  1997, quando invece, a seguito del citato
d.lgs.  n. 507 del 1999, la pubblicita' non autorizzata di medicinali
per  uso  umano  - anch'essa precedentemente prevista come reato - e'
stata trasformata in semplice violazione amministrativa;
        che  il  diverso  trattamento  riservato  alle due violazioni
risulterebbe  irragionevole, posto che la pubblicita' non autorizzata
di  dispositivi medici e la pubblicita' non autorizzata di medicinali
per  uso  umano  integrerebbero  condotte  lesive  del  medesimo bene
giuridico   e   di  eguale  disvalore,  tanto  da  essere  state,  in
precedenza, disciplinate sempre in modo identico dal legislatore;
        che  entrambe  le  fattispecie risultavano difatti sanzionate
penalmente, in origine, dall'art. 201, quinto comma, del r.d. n. 1265
del  1934  con  l'arresto  fino  a  tre  mesi e con l'ammenda da lire
duecentomila a un milione;
        che  tale uguaglianza di regime era stata poi ribadita da due
decreti  legislativi  attuativi  di  direttive comunitarie: il d.lgs.
30 dicembre  1992,  n. 541  (attuativo  della  direttiva  92/28/CEE),
quanto  ai  medicinali  per  uso  umano;  ed il d.lgs. n. 46 del 1997
(attuativo della direttiva 93/42/CEE), quanto ai dispositivi medici;
        che  anche  la  procedura per il rilascio dell'autorizzazione
risulta regolata allo stesso modo nei due casi;
        che,   di   contro,   per   effetto  della  legge  delega  25
giugno 1999,  n. 205,  in  tema  di depenalizzazione dei reati minori
(art. 7,  comma 1,  lettera f),  e  del susseguente d.lgs. n. 507 del
1999  - in particolare, dei relativi artt. 68 e 90 (recte: 70 e 92) -
la  disciplina  delle  due  fattispecie e' venuta a divergere in modo
netto:  infatti,  mentre la pubblicita' non autorizzata di medicinali
e' stata depenalizzata, la pubblicita' non autorizzata di dispositivi
medici  ha  conservato  rilevanza penale; e cio' senza che nei lavori
preparatori  della  citata legge delega emerga in alcun modo la ratio
della soluzione adottata.
    Considerato  che, successivamente all'ordinanza di rimessione, e'
stato   emanato   il  decreto  legislativo  31 ottobre  2002,  n. 271
(Modifiche  ed  integrazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1997,
n. 46,   concernente   i  dispositivi  medici,  in  attuazione  delle
direttive   2000/70/CE  e  2001/104/CE),  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  del  12 dicembre  2002,  serie  generale,  n. 291,  il cui
art. 4, comma 1, lettera b), ha sostituito la norma impugnata;
        che   per   effetto  della  citata  novella  legislativa,  le
violazioni  in materia di pubblicita' di dispositivi medici - oltre a
risultare diversamente identificate, in correlazione all'integrazione
apportata  dall'art. 3 del medesimo d.lgs. n. 271 del 2002 alla norma
precettiva  di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 46 del 1997 - sono state
trasformate  in  illeciti  amministrativi,  puniti  con  le  sanzioni
pecuniarie   previste  dall'art. 201  del  testo  unico  delle  leggi
sanitarie:  vale a dire, con le stesse sanzioni applicabili, in forza
degli  artt. 6, comma 10, e 15, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992,
n. 541,  come  modificati  dall'art. 90  del d.lgs. 30 dicembre 1999,
n. 507, per le violazioni in materia di pubblicita' di medicinali per
uso  umano  (fattispecie invocata dal giudice rimettente come tertium
comparationis);
        che  va  disposta,  pertanto,  la  restituzione degli atti al
giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza.