ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge
della  Regione Toscana 7 marzo 2002, n. 9 (Disposizioni in materia di
sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie. Modifiche
alle  leggi  regionali  15 maggio 1980 n. 54, 29 luglio 1996 n. 60, 1
luglio  1999 n. 37. Riesame), promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio  dei  ministri  notificato il 17 maggio 2002, depositato in
cancelleria  il  25  successivo  ed  iscritto  al  n. 37 del registro
ricorsi 2002.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'11 febbraio  2003  il giudice
relatore Annibale Marini;
    Uditi  l'avvocato  dello  Stato Giorgio D'Amato per il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  e  l'avvocato Gustavo Romanelli per la
Regione Toscana.
    Ritenuto che, con ricorso ritualmente notificato e depositato, il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  sollevato questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 8  della  legge della Regione
Toscana 7 marzo  2002,  n. 9  (Disposizioni  in  materia  di sanzioni
amministrative  per  violazione  di  norme tributarie. Modifiche alle
leggi  regionali 15 maggio 1980 n. 54, 29 luglio 1996 n. 60, 1 luglio
1999  n. 37.  Riesame),  assumendo,  in via principale, la violazione
dell'art. 117,  secondo  comma,  lettera l)  (giurisdizione  e  norme
processuali),  della  Costituzione e, in via logicamente subordinata,
ove   si   ravvisasse   una  competenza  concorrente  della  Regione,
dell'art. 117,  terzo  comma, della Costituzione (coordinamento della
finanza  pubblica  e  del  sistema tributario) e del principio recato
dalla norma interposta contenuta nell'art. 12 della legge 28 dicembre
2001,  n. 448  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato);
        che  la  norma  impugnata,  sostitutiva dell'art. 9, comma 1,
della  legge regionale n. 37 del 1999, dispone che, nel termine di 60
giorni  dalla  notifica,  avverso  l'atto contestuale di accertamento
delle   violazioni   in   materia  di  tasse  automobilistiche  e  di
irrogazione    delle    relative   sanzioni,   e'   ammesso   ricorso
amministrativo   "in   alternativa  all'azione  avanti  all'autorita'
giudiziaria ordinaria";
        che,  secondo  il  ricorrente,  siffatta disposizione sarebbe
lesiva   del  vigente  art. 117,  secondo  comma,  lettera l),  della
Costituzione che, attribuendo alla legislazione esclusiva dello Stato
"la  ripartizione  della  funzione giurisdizionale (anche) in ragione
della  materia  tra  i  diversi  organi giurisdizionali dello Stato",
precluderebbe  al  legislatore regionale, come invece ha fatto con la
norma   denunciata,   di   "attribuire  la  cognizione  delle  (sole)
controversie ivi considerate alla giurisdizione del giudice ordinario
[...],  anziche' al giudice tributario [...], come invece previsto in
termini generali dalla legge statale";
        che  qualora, poi, si volesse ricondurre la disciplina de qua
alla  materia  del coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario,   oggetto   di   legislazione   concorrente,   ai   sensi
dell'art. 117,  terzo  comma, della Costituzione, resterebbe tuttavia
fermo  -  ad  avviso  del  ricorrente  -  che la potesta' legislativa
regionale   potrebbe   esercitarsi   solo  nell'ambito  dei  principi
fondamentali dettati dalla legislazione statale e che l'art. 12 della
legge  n. 448  del  2001  esprimerebbe  il principio della necessaria
riconduzione   ad   unita',  su  tutto  il  territorio  dello  Stato,
dell'intero  contenzioso  tributario,  riservato in via generale alla
competenza giurisdizionale esclusiva del giudice tributario;
        che   si  e'  costituita  in  giudizio  la  Regione  Toscana,
concludendo  per  la  declaratoria di inammissibilita' o infondatezza
della questione;
        che,   nell'imminenza   dell'udienza   pubblica,   la  difesa
regionale  ha depositato una memoria illustrativa nella quale afferma
che,  dopo  la  notifica  del ricorso, "la disposizione contestata e'
stata  oggetto  di modifica proprio per superare il vizio riscontrato
dal Governo";
        che  l'art. 1  della  legge  regionale 26 luglio 2002, n. 30,
sostituendo nuovamente l'art. 9 della legge regionale n. 37 del 1999,
gia'  modificato  dalla  norma  impugnata, ha, infatti, affermato, in
conformita'  a  quanto previsto dalla legge statale, la giurisdizione
del giudice tributario riguardo alle controversie di cui si tratta;
        che,  con  atto  notificato il 24 gennaio 2003, il Presidente
del Consiglio dei ministri, preso atto dell'intervenuto mutamento del
quadro   normativo,   ha  dichiarato  di  rinunciare  al  ricorso  ed
all'udienza  pubblica  dell'11 febbraio  2003  la  Regione Toscana, a
mezzo del suo procuratore, ha accettato la rinuncia.
    Considerato  che,  ai  sensi dell'art. 25 delle norme integrative
per i giudizi dinanzi a questa Corte, la rinuncia al ricorso, seguita
dall'accettazione   della   controparte,  comporta  l'estinzione  del
processo.