ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 729, comma 1,
prima   parte,  del  codice  di  procedura  penale,  come  modificato
dall'articolo 13  della  legge  5 ottobre  2001,  n. 367 (Ratifica ed
esecuzione  dell'Accordo  tra  Italia  e  Svizzera  che  completa  la
Convenzione  europea  di assistenza giudiziaria in materia penale del
20 aprile   1969  e  ne  agevola  l'applicazione,  fatto  a  Roma  il
10 settembre  1998, nonche' conseguenti modifiche al codice penale ed
al  codice  di  procedura  penale),  promossi  con  due ordinanze del
3 luglio 2002 dal Tribunale di Catanzaro sugli appelli proposti da M.
M.  e  M.  A. iscritte ai nn. 463 e 464 del registro ordinanze 2002 e
pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, 1a serie
speciale, dell'anno 2002.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 12 febbraio 2003 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
    Ritenuto  che  con due distinte ordinanze di contenuto pressoche'
identico,  emesse il 18 giugno 2002 e depositate il 3 luglio 2002, il
Tribunale  di  Catanzaro  - sezione per il riesame - ha sollevato, in
riferimento  agli  articoli 10,  primo  comma, e 111, primo e secondo
comma,  della  Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 729,
comma 1, prima parte, del codice di procedura penale, come modificato
dall'articolo 13  della  legge  5 ottobre  2001,  n. 367 (Ratifica ed
esecuzione  dell'Accordo  tra  Italia  e  Svizzera  che  completa  la
Convenzione  europea  di assistenza giudiziaria in materia penale del
20 aprile   1959  e  ne  agevola  l'applicazione,  fatto  a  Roma  il
10 settembre  1998, nonche' conseguenti modifiche al codice penale ed
al  codice  di  procedura  penale),  nella  parte  in  cui stabilisce
l'inutilizzabilita'  degli  atti  acquisiti o trasmessi per qualsiasi
"violazione delle norme di cui all'art. 696, comma 1, cod. proc. pen.
riguardanti  l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri
mezzi di prova a seguito di rogatoria";
        che  le  questioni  sono  sorte  nell'ambito  di due distinti
procedimenti  incidentali  di  impugnazione  di due diverse ordinanze
cautelari,  emesse  entrambe  il  25 marzo  2002  dal  giudice per le
indagini  preliminari  presso  il Tribunale di Paola nei confronti di
persone  indagate  per il delitto di illecita detenzione e spaccio di
sostanze stupefacenti;
        che  i  giudici  a  quibus  -  rilevato  che  la difesa degli
imputati   ha  eccepito  la  "inutilizzabilita'  delle  registrazioni
(nastri)   trasmesse   dall'autorita'  giudiziaria  tedesca,  perche'
pervenute  al  di  fuori  della  procedura  di rogatoria e, altresi',
l'inutilizzabilita' delle trascrizioni delle intercettazioni eseguite
in  Germania  e  inviate  dalla  stessa autorita', per mancanza della
richiesta  attestazione di conformita' all'originale" e che l'ipotesi
accusatoria  si fonda esclusivamente su atti pervenuti in copia dalla
Germania,  in esecuzione di una rogatoria internazionale e sprovvisti
dell'attestazione  di conformita' - osservano che "la rilevanza della
questione    di    illegittimita'   costituzionale   discende   dalla
riconducibilita' della eccezione proposta dalla difesa nell'ambito di
operativita'  dell'art. 729,  comma 1,  prima parte, cod. proc. pen.,
come modificato dall'art. 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367";
        che  i  giudici  rimettenti  - posto che l'art. 9 della legge
n. 367  del  2001,  ha  modificato  il  primo comma dell'art. 696 del
codice  di  procedura  penale,  inserendo  tra  le  fonti  di diritto
internazionale  dirette  a  disciplinare  la cooperazione giudiziaria
l'espresso   richiamo   della   Convenzione   europea  di  assistenza
giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959,
ratificata  dall'Italia  con legge 23 febbraio 1961, n. 215 (Ratifica
ed  esecuzione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in
materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959) - rilevano che
la  nuova disciplina avrebbe imposto "l'osservanza anche dell'art. 3,
comma 3, in conformita' al suo enunciato testuale";
        che  gli  stessi  giudici osservano che tale precetto sarebbe
richiamato  espressamente  dall'art. 729,  comma 1, prima parte, cod.
proc.  pen., nel testo modificato dall'art. 13 della legge n. 367 del
2001,  la' dove prevede, per qualsiasi "violazione delle norme di cui
all'art. 696,  comma 1,  riguardanti l'acquisizione o la trasmissione
di  documenti  o  di  altri  mezzi  di  prova  a seguito di rogatoria
all'estero",    la   sanzione   processuale   dell'inutilizzabilita';
sanzione,   quest'ultima,  -  ad  avviso  dei  giudici  rimettenti  -
rilevabile  in  ogni  stato  e grado del procedimento e sanabile solo
mediante  rinnovazione  dell'atto,  "laddove possibile", tenuto conto
anche della disposizione del comma 1-ter dello stesso art. 729;
        che,  ad avviso dei tribunali rimettenti, la nuova disciplina
avrebbe ripristinato il significato originario del precetto contenuto
nel  citato  art. 3,  comma 3,  della  Convenzione  di Strasburgo del
20 aprile 1959 e, in tal modo, avrebbe contraddetto una "consuetudine
internazionale" formata tra tutti gli Stati firmatari - da ricondurre
nell'ambito  delle  "norme  del  diritto  internazionale generalmente
riconosciute"   alle   quali,   in  virtu'  del  principio  contenuto
nell'art. 10   della   Costituzione,  "l'ordinamento  giuridico  deve
conformarsi"  -  in  applicazione  della  quale  gli atti conseguenti
all'esecuzione,  allorche'  non  siano "formati dall'Autorita' che ha
eseguito  la  rogatoria",  sarebbero  "sempre restituiti in fotocopia
senza   autentificazione   e   con  la  sola  attestazione  da  parte
dell'Autorita'  richiesta - contenuta nella nota di accompagnamento -
che  la  rogatoria viene restituita evasa", e cosi' sarebbe garantita
"la corrispondenza del materiale trasmesso alla domanda rogatoriale";
        che,  cosi'  interpretato  l'art. 729,  comma 1, prima parte,
cod.  proc.  pen.  sarebbe  in  contrasto con l'art. 10, primo comma,
della    Costituzione,    poiche'    violerebbe    una   consuetudine
internazionale  invalsa  nell'applicazione  del  citato  art. 3 della
Convenzione  di  Strasburgo  del  20 aprile  1959, e in contrasto con
l'art. 111, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in
cui  violerebbe  il  principio  del  contraddittorio in condizioni di
parita' tra le parti;
        che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dall'Avvocatura  dello  Stato,  e'  intervenuto in entrambi i
giudizi,  chiedendo che le questioni di legittimita' siano dichiarate
inammissibili e, comunque, infondate.
    Considerato  che  i  giudizi,  avendo  ad oggetto la questione di
legittimita'   costituzionale   della   stessa  norma,  sollevata  in
riferimento  a  parametri  costituzionali coincidenti e sotto profili
pressoche'  identici,  devono  essere  riuniti  per essere decisi con
un'unica pronuncia;
        che  i  giudici  a  quibus  dubitano  -  in  riferimento agli
artt. 10,   primo   comma,  e  111,  primo  e  secondo  comma,  della
Costituzione   -  della  legittimita'  costituzionale  dell'art. 729,
comma 1,    prima   parte,   cod.   proc.   pen.,   come   modificato
dall'articolo 13  della  legge  5 ottobre  2001,  n. 367 (Ratifica ed
esecuzione  dell'Accordo  tra  Italia  e  Svizzera  che  completa  la
Convenzione  europea  di assistenza giudiziaria in materia penale del
20 aprile   1959  e  ne  agevola  l'applicazione,  fatto  a  Roma  il
10 settembre  1998, nonche' conseguenti modifiche al codice penale ed
al  codice  di  procedura  penale),  nella  parte in cui stabiliscono
l'inutilizzabilita'  degli  atti  acquisiti o trasmessi per qualsiasi
violazione  delle  norme  di  Convenzione  in  materia  di assistenza
giudiziaria,   riguardanti   l'acquisizione   o  la  trasmissione  di
documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria;
        che,  secondo i giudici rimettenti, dall'espresso rinvio, che
risulterebbe   dagli  articoli 729,  comma 1,  prima  parte,  e  696,
comma 1,  cod.  proc. pen., alle regole della "Convenzione europea di
assistenza  giudiziaria  in  materia  penale  firmata a Strasburgo il
20 aprile   1959",   dovrebbe   conseguire   l'inutilizzabilita'  dei
documenti   privi   della  certificazione  di  autenticita',  perche'
trasmessi  dallo  Stato  richiesto  in  violazione  dell'art. 3 della
Convenzione del 1959 che imporrebbe la trasmissione dei documenti "in
originale"  o,  in  mancanza,  in  copia  munita  di  "certificato di
conformita'";
        che  -  ad avviso dei rimettenti - l'art. 729, comma 1, prima
parte,  cod. proc. pen., come modificato dall'articolo 13 della legge
5 ottobre   2001,  n. 367,  avrebbe  ripristinato  un'interpretazione
restrittiva  dell'art. 3  della  Convenzione  di Strasburgo del 1959,
contrastante  con quella consuetudinaria, in base alla quale gli atti
conseguenti    all'esecuzione,    allorche'    non   siano   "formati
dall'Autorita'  che  ha  eseguito  la  rogatoria",  sarebbero "sempre
restituiti   in  fotocopia  senza  autentificazione  e  con  la  sola
attestazione da parte dell'Autorita' richiesta - contenuta nella nota
di  accompagnamento  -  che  la  rogatoria viene restituita evasa", e
cosi'  sarebbe  garantita  "la corrispondenza del materiale trasmesso
alla domanda rogatoriale";
        che,  con le ordinanze n. 315 e n. 487 del 2002, questa Corte
si  e'  gia'  pronunciata  sulla medesima questione, dichiarandone la
manifesta inammissibilita';
        che  le  ordinanze  di  rimessione,  entrambe  emesse in data
anteriore  alle  citate  decisioni,  non  contengono profili nuovi o,
comunque,  argomentazioni  tali  che  possano  condurre  la  Corte  a
conclusioni differenti;
        che,   pertanto,   le   questioni  devono  essere  dichiarate
manifestamente inammissibili.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.