ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 223, comma 2,
del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada),  promosso  con ordinanza del 14 febbraio 2002 dal giudice di
pace  di Rimini nel procedimento civile vertente tra Augusto Metafune
e  il  prefetto  di Rimini, iscritta al n. 250 del registro ordinanze
2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, 1a
serie speciale, dell'anno 2002.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 12 febbraio 2003 il giudice
relatore Franco Bile.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  emessa  il  14 febbraio  2002, il
giudice  di  pace  di Rimini, "rilevato come l'istanza concernente la
questione   di   legittimita'  costituzionale  sia  rilevante  e  non
manifestamente  infondata",  ha censurato - in riferimento all'art. 3
della   Costituzione   [non  esplicitamente  evocato]  -  l'art. 223,
comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della  strada),  in  quanto  "non  appare  conforme  al  principio di
ragionevolezza  laddove  non  prevede  che  il  prefetto  disponga la
sospensione  provvisoria della patente di guida limitatamente ai soli
conducenti  di  veicoli per i quali e' obbligatorio il possesso della
patente di guida";
        che  nel giudizio cosi' promosso e' intervenuto il Presidente
del  Consiglio  dei  ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  chiedendo  la declaratoria di non fondatezza
della sollevata questione.
    Considerato  che il rimettente omette completamente di descrivere
la  fattispecie  sottoposta  al  suo  giudizio  e - salvo un generico
rinvio ad una non precisata istanza di parte - non specifica in alcun
modo  le  ragioni  che lo hanno indotto a dubitare della legittimita'
costituzionale  della  norma impugnata in riferimento al principio di
ragionevolezza;
        che  l'ordinanza  di  rimessione  non e' idonea a dare valido
ingresso  al  giudizio  di  legittimita'  costituzionale, per difetto
assoluto  di  motivazione  in  ordine  ai requisiti della rilevanza e
della  non  manifesta  infondatezza  della  sollevata  questione, che
pertanto  deve essere dichiarata, secondo il costante orientamento di
questa  Corte (da ultimo, ordinanze n. 1 del 2003 e n. 499 del 2002),
manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.