IL GIUDICE DI PACE Oggetto: eccezione incostituzionalita', accoglimento (art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87) in riferimento al procedimento n. 107762/02, mod. 21-bis a carico di Testa Giuseppe. Il giudice di pace di Napoli, II sez.pen., dott. Domenico Ricciardi, vista la richiesta della difesa dell'imputato di sospendere il presente procedimento e di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale perche' gli art. 25, comma secondo, e comma primo sarebbero in contrasto con l'art. 50 c.p.p. (112 Cost.): rilevato indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale non puo' essere definito in quanto pur ocntenendo i requisiti di cui all'art. 21 d.lgs. n. 274/2000 esso appare comunque stravolto non essendo stato modificato il capo di imputazione cosi' come stabilito dall'art. 25, comma secondo, ultima parte, ritenuto che alcuna modifica puo' e deve essere apportata dal giudice del dibattimento, in quanto, questa stravolgerebbe interamente la struttura del processo, ritenuto che la questione sollevata non e' manifestamente infondata in quanto pone grossi quesiti circa la prosecuzione in tal senso, letto l'art. 23 della legge 11 maggio 1953, n. 87