Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti della Regione Veneto in persona del Presidente della giunta regionale, avverso l'art. 13 della Regione Veneto 9 gennaio 2003, n. 2, pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 4 del gennaio 2003, intitolata «Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro». La proposizione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 28 febbraio 2003 (si depositera' estratto del verbale). Nel contesto di una legge concernente essenzialmente un segmento dell'insieme «cittadini italiani» emigrati, individuato dall'essere tali cittadini nati nel Veneto o dall'avere nel Veneto risieduto per almeno tre anni (e quindi con esclusione di altri emigrati), 1'art. 13 della legge in esame - che sostituisce la precedente legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 (successive modificazioni di essa) - attribuisce alla Giunta regionale il potere di «stipulare accordi con il Governo (estero) interessato» i quali prevedano - nelle situazioni descritte - l'erogazione di prestazioni di tipo socio-sanitario a favore dei predetti cittadini. Tale articolo non considera i limiti stabiliti dall'art. 117, comma secondo, lettera a) e comma nono Cost., ed appare contrastante con detti parametri costituzionali. In particolare il predetto art. 117, comma nono, riconosce alle regioni la possibilita' di concludere intese, e pero' pone due limiti chiari e precisi: 1) l'intesa puo' essere conclusa soltanto «con enti territoriali interni ad altro Stato», e quindi non con il Governo di altro Stato; 2) l'intesa puo' essere conclusa soltanto «nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato», e quindi non prima che «casi» e «forme» anzidetti siano rispettivamente individuati e stabilite. Il comma nono citato non si limita ad enunciare principi ma reca regole gia' compiutamente formulate ed immediatamente operanti; sia perche' la attribuzione riconosciuta alla regione e' (rectius, sara) percio' circoscritta anche dalle norme statali interposte. Ovviamente, il comma nono deve essere letto congiuntamente al comma secondo lettera a) - (lettera alla quale sono connesse le successive lettere b) ed i) - dello stesso art. 117 Cost., che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato tutto quanto attiene ai rapporti con l'estero, ai requisiti ed ai diritti di cittadinanza ed ai flussi migratori (anche di connazionali): le competenze esercitabili dalle regioni fuori dal territorio regionale (ossia con superamento del fondamentale limite territoriale e «a fortiori» fuori del territorio nazionale, costituiscono solo «ritagli» dall'ambito riservato «naturaliter» allo Stato, sono «in deroga» e quindi di stretta interpretazione. Nel noto disegno di legge di attuazione della riforma del Titolo quinto si traccia una disciplina in argomento, la quale tiene conto degli insegnamenti espressi con riguardo ai previgenti parametri costituzionali da codesta Corte, la quale inoltre potrebbe pronunciare nel frattempo sulla controversia reg. ricorsi n. 57 del 2002. Non si sottopongono a scrutinio di legittimita' costituzionale: a) l'art. 6 lettera b) perche' interpretabile come meramente programmatico e da applicarsi nel rispetto dell'art. 117, comma secondo, lettera n) Cost.; b) l'art. 9, comma 2, laddove prevede il «concorso con altre amministrazioni pubbliche «(ad esempio, gli Istituti italiani di cultura), perche' si confida in modalita' applicative rispettose delle funzioni ed attivita' statali.