ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  per  conflitto  di  attribuzione sorto a seguito della
circolare  del  Ministero  delle finanze n. 28/E del 5 febbraio 1999,
recante "Regolarizzazione degli omessi versamenti in materia di IVA e
tributi  diretti.  Differimento  dei  termini di cui all'art. 3 della
legge  23 dicembre  1996,  n. 662,  previsto dall'art. 12 della legge
23 dicembre   1998,  n. 448",  promosso  con  ricorso  della  Regione
Siciliana  notificato il 20 maggio 1999, depositato in cancelleria il
27 successivo ed iscritto al n. 19 del registro conflitti 1999.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'11 febbraio  2003  il giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
    Uditi  gli avvocati Giovanni Carapezza Figlia e Paolo Chiapparone
per  la  Regione Siciliana e l'avvocato dello Stato Franco Favara per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
    Ritenuto   che,  con  ricorso  notificato  il  20 maggio  1999  e
depositato  il successivo 27 maggio, la Regione Siciliana ha promosso
conflitto  di  attribuzione  nei  confronti  dello  Stato  avverso la
circolare  del  Ministero  delle finanze n. 28/E del 5 febbraio 1999,
recante "Regolarizzazione degli omessi versamenti in materia di IVA e
tributi  diretti.  Differimento  dei  termini di cui all'art. 3 della
legge  23 dicembre  1996,  n. 662,  previsto dall'art. 12 della legge
23 dicembre 1998, n. 448";
        che   la   ricorrente,   nel   rammentare   che   il  comma 1
dell'articolo 12  della  legge  23 dicembre  1998,  n. 448 (Misure di
finanza  pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) stabilisce un
ulteriore   differimento   al   2 marzo   1999  del  termine  -  gia'
originariamente   fissato   al   30 settembre  1997  e  prorogato  al
28 febbraio  1998  dall'articolo 23  della  legge  27 dicembre  1997,
n. 449  (Misure  per la stabilizzazione della finanza pubblica) - per
usufruire  della  regolarizzazione  riguardante  gli omessi o tardivi
versamenti  in  materia  di  imposta  sul  valore  aggiunto (IVA), di
imposta sui redditi e di contributi prevista dai commi 204, 208 e 209
dell'articolo 3  della  legge  23 dicembre  1996,  n. 662  (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni,
sostiene  altresi'  che,  in  base al successivo comma 2 del medesimo
art. 12,  la  regolarizzazione  fiscale viene estesa anche al periodo
d'imposta 1 gennaio-31 dicembre 1996;
        che, secondo la Regione, pur non essendo prevista dalla legge
n. 448  del  1998  alcuna  norma che riservi allo Stato le entrate da
essa   derivanti,  il  Ministero  delle  finanze,  con  la  circolare
impugnata,  nel  dettare  le  istruzioni relative alla riapertura dei
termini  disposta dal menzionato art. 12, ha tuttavia disposto (punto
4:  "Modalita' di pagamento delle somme oggetto di regolarizzazione")
che "tali tributi devono affluire per intero all'Erario";
        che   pertanto,  ad  avviso  della  ricorrente,  la  medesima
circolare  sarebbe  lesiva  delle  attribuzioni  regionali in materia
finanziaria  previste  dall'art. 36  del  regio  decreto  legislativo
15 maggio  1946,  n. 455  (Approvazione  dello  statuto della Regione
Siciliana)   e   dall'art. 2  delle  relative  norme  di  attuazione,
approvate  con  d.P.R.  26 luglio  1965, n. 1074 (Norme di attuazione
dello statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria), atteso
che  nella  specie  non sarebbe ravvisabile ne' un nuovo tributo, ne'
un'elevazione   di  aliquota  di  tributi  esistenti,  vertendosi  in
un'ipotesi  di  sanatoria  per  cui  la  somma da versare costituisce
quanto  il  contribuente  avrebbe  gia'  dovuto  a titolo di IVA o di
imposta sui redditi, quali tributi di spettanza regionale;
        che,  inoltre, l'assenza di una clausola di riserva in favore
dell'erario   determinerebbe   per  cio'  stesso  una  lesione  delle
attribuzioni  e  dell'autonomia  finanziaria della Regione Siciliana,
perche'  la  compressione  delle entrate tributarie ad essa spettanti
avverrebbe  in  assenza di una previsione legislativa determinata che
ne giustifichi la sottrazione alla finanza regionale;
        che   la   Regione   Siciliana   chiede   dunque  dichiararsi
l'illegittimita'   della   circolare   impugnata,   con   conseguente
annullamento  nella  parte in cui sottrae quote di gettito tributario
ad essa spettanti;
        che   si  e'  costituito  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  chiedendo  che  il  ricorso  sia  dichiarato  inammissibile o
comunque respinto;
        che,   secondo   l'Avvocatura,   la   circolare   oggetto  di
impugnazione  costituirebbe  soltanto  un  atto meramente applicativo
della   legge,  giacche'  non  fa  altro  che  dare  attuazione  alle
disposizioni  della  legge  n. 662  del 1996 e della legge n. 449 del
1997  sulla  riserva  all'erario statale delle entrate riguardanti la
regolarizzazione  disciplinata  dall'art. 3,  commi 204,  208  e 209,
della stessa legge n. 662 del 1996;
        che,   infatti,   sebbene   tale   destinazione   non   venga
specificamente indicata dall'art. 12 della legge n. 448 del 1998, con
esso  si  dispone  un  mero  differimento del termine per la prevista
regolarizzazione,  si'  da  lasciare  immutata la relativa disciplina
anche per cio' che concerne la destinazione delle somme incassate;
        che,  con  memoria  depositata  il  16 gennaio  2003, si sono
costituiti  in giudizio, per la Regione Siciliana, nuovi difensori in
luogo  dei  precedenti,  facendo proprie le argomentazioni svolte nel
ricorso e rassegnando le medesime conclusioni;
        che  peraltro la difesa della Regione, oltre a rammentare che
con  sentenza  n. 98  del  2000  di  questa Corte e' stata dichiarata
l'incostituzionalita'  dell'art. 3, comma 216, della legge n. 662 del
1996,  nella parte in cui non prevede la partecipazione della Regione
Siciliana al procedimento relativo alle modalita' di attuazione della
disposta  riserva  all'erario, chiede che, nel caso in cui la lesione
lamentata    con    il   ricorso   si   ritenga   collegata   proprio
all'illegittimita'  dell'art. 12  della legge n. 448 del 1998, questa
Corte   sollevi   innanzi   a   se'   la  questione  di  legittimita'
costituzionale   della   menzionata   disposizione   per   violazione
dell'art. 36  dello  statuto  e  del principio di leale cooperazione,
alla stregua di quanto gia' avvenuto nell'ambito del conflitto deciso
con la sentenza n. 133 del 2002.
    Considerato   che   la   circolare   impugnata  detta  istruzioni
applicative  in  ordine alla disciplina, posta dall'articolo 12 della
legge   n. 448   del  1998,  sul  differimento  dei  termini  per  la
regolarizzazione   degli   omessi  versamenti  gia'  contemplata  dai
commi 204,  208  e  209  dell'art. 3  della  legge  n. 662 del 1996 e
successive  modificazioni  (comma  1), nonche' sulla estensione della
medesima  regolarizzazione  anche all'anno 1996 (comma 2), prevedendo
che  le relative somme versate dai contribuenti debbano "affluire per
intero all'Erario";
        che  tuttavia  la medesima circolare non puo' che leggersi in
coerenza  con  il sistema normativo delineato dal decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti  in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore  aggiunto,  nonche' di modernizzazione del sistema di gestione
delle  dichiarazioni)  ed  attuato  dal d.P.R. 18 maggio 1998, n. 189
(Regolamento  recante  norme  di  attuazione  delle  disposizioni  in
materia   di  versamenti  in  tesoreria,  previste  dall'articolo 24,
comma 10,  del  decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n. 241)  e dal
decreto  ministeriale  22 maggio  1998,  n. 183  (Regolamento recante
norme  per  l'individuazione  della  struttura  di  gestione prevista
dall'articolo 22,  comma 3,  del  decreto  legislativo 9 luglio 1997,
n. 241,  nonche' la determinazione delle modalita' per l'attribuzione
agli enti destinatari delle somme a ciascuno spettanti);
        che,  segnatamente,  detto sistema disciplina la raccolta dei
tributi  prevedendo,  tra  l'altro,  che  le  somme  dovute agli enti
destinatari,  tra cui la Regione Siciliana, vengano ad essi riversate
soltanto  dopo  che un'apposita struttura di gestione, centralizzata,
abbia   provveduto   ai   conteggi  ed  alle  operazioni  di  propria
competenza;
        che,  come gia' ritenuto da questa Corte, la minima dilazione
nell'afflusso   delle  somme  alla  Regione  Siciliana,  dovuta  alla
interposizione di operazioni devolute alla struttura di gestione, non
integra  una lesione dell'interesse costituzionalmente protetto della
Regione medesima (sentenza n. 156 del 2002);
        che,  pertanto,  restando del tutto impregiudicate le pretese
della   ricorrente  nascenti  da  eventuali  violazioni  del  sistema
predetto, l'atto impugnato in questa sede non e' idoneo, come tale, a
produrre   effetti   lesivi   delle  attribuzioni  costituzionalmente
garantite  alla Regione Siciliana in materia finanziaria, giacche' la
sua  portata  e' circoscritta a fornire istruzioni sulle modalita' di
versamento dei tributi oggetto della regolarizzazione e non incide in
alcun  modo  sulla  loro  spettanza  (vedi  anche ordinanza n. 30 del
2003);
        che   dunque   il   ricorso   va   dichiarato  manifestamente
inammissibile.