ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nei  giudizi  per  conflitto  di  attribuzione  sorti a seguito degli
articoli 1  e  2  del  decreto  del  Ministro della salute emesso, di
concerto  con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il 14
giugno 2002, recante "Disposizioni di principio sull'organizzazione e
sul  funzionamento dei servizi per le tossicodipendenze delle aziende
unita'  sanitarie  locali  -  Sert.T,  di cui al decreto ministeriale
30 novembre  1990,  n. 444",  promossi con ricorsi della Provincia di
Trento e della Regione Emilia-Romagna, notificati il 1o e il 6 agosto
2002,  depositati in cancelleria il 7 e il 14 successivo, ed iscritti
ai nn. 34 e 35 del registro conflitti 2002.
    Visto  gli  atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  25 febbraio  2003  il giudice
relatore Ugo De Siervo;
    Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia di Trento e
per la Regione Emilia-Romagna, nonche' l'avvocato dello Stato Antonio
Cingolo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1. - Con  ricorsi depositati rispettivamente il 7 ed il 14 agosto
2002  la  Provincia  autonoma  di  Trento e la Regione Emilia-Romagna
hanno   sollevato   conflitto   di  attribuzione  nei  confronti  del
Presidente  del Consiglio dei ministri, in relazione agli artt. 1 e 2
del  decreto  del  Ministro della salute, di concerto con il Ministro
del  lavoro  e  delle  politiche sociali, del 14 giugno 2002, recante
"Disposizioni  di  principio  sull'organizzazione e sul funzionamento
dei servizi per le tossicodipendenze delle aziende sanitarie locali -
Sert.T,  di  cui  al  decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444",
lamentando  la violazione dell'art. 117, commi terzo, quarto e sesto,
della  Costituzione,  dell'art. 17  della legge 23 agosto 1988, n.400
(Disciplina dell'attivita' del Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), degli artt. 115-118 del d.P.R. 9 ottobre
1990,  n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione  dei relativi stati di tossicodipendenza), nonche' del
principio  di legalita' e di quello di leale collaborazione. Inoltre,
la  Provincia  autonoma  di Trento denuncia anche la violazione degli
artt. 8  numero 25, 9 numero 10, 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione  del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo  Statuto  speciale per il Trentino-Alto Adige), nonche' del d.P.R.
28 marzo  1975,  n. 474  (Norme  di  attuazione  dello Statuto per la
Regione  Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  igiene e sanita), del
d.P.R.  28 marzo  1975, n. 469 (Norme di attuazione dello Statuto per
la Regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza e beneficenza
pubblica),  del  d.lgs.  16 marzo  1992,  n. 266 (Norme di attuazione
dello  Statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto Adige concernenti il
rapporto   tra   atti   legislativi   statali  e  leggi  regionali  e
provinciali,   nonche'   la   potesta'   statale   di   indirizzo   e
coordinamento),  dell'art. 2  del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267 (Norme
di  attuazione  dello  Statuto  speciale  per  il Trentino-Alto Adige
concernenti   modifiche   a   norme   di  attuazione  gia'  emanate),
dell'art. 10   della   legge  costituzionale  18 ottobre  2001,  n. 3
(Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione).
    2. - La  Regione  Emilia-Romagna  premette  di  essere  dotata di
competenza  legislativa  concorrente  in  materia  di  "tutela  della
salute"   e   di  competenza  legislativa  residuale  in  materia  di
"assistenza  sociale",  ai sensi dell'art. 117, commi terzo e quarto,
della  Costituzione.  Analogamente  la  Provincia  autonoma di Trento
premette  di disporre di una potesta' primaria in tema di "assistenza
e  beneficenza pubblica" (art. 8 n. 25, del d.P.R. n. 670 del 1972) e
di  una potesta' ripartita in tema di "igiene e sanita', ivi compresa
l'assistenza  sanitaria  e  ospedaliera"  (art. 9  n. 10,  del d.P.R.
n. 670  del  1972),  nonche'  della  relativa potesta' amministrativa
(art. 16  del  d.P.R. n. 670 del 1972). In tali materie interverrebbe
il   decreto   ministeriale   impugnato,  con  disposizioni  di  tipo
organizzativo,   all'art. 1,  nonche'  concernenti,  all'art. 2,  gli
specifici compiti spettanti ai Sert.T, e i criteri e le modalita' del
loro esercizio.
    3. - La  prima delle censure della Regione Emilia-Romagna e della
Provincia    autonoma    di    Trento    (quest'ultima   rivendicando
l'applicazione  del  sesto  comma  dell'art. 117 Cost., sulla base di
quanto  previsto  dall'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001) muove
dalla   constatazione   che   il   decreto   impugnato  sarebbe  atto
sostanzialmente  regolamentare,  seppur  emanato  in  forma  di  atto
amministrativo,   e  sarebbe  quindi  stato  adottato  in  violazione
dell'art. 117, comma sesto, della Costituzione.
    Dopo  la  riforma costituzionale dovrebbe, invece, escludersi che
in  materie  come  "l'assistenza  sanitaria,  l'assistenza  sociale e
l'organizzazione  dei  relativi  servizi" possa esercitarsi un potere
regolamentare statale.
    Ne'   il   decreto   ministeriale   impugnato   potrebbe  trovare
giustificazione  in  quanto  operante  in una materia di legislazione
esclusiva  di  cui al secondo comma dell'art. 117 della Costituzione,
come  la  "determinazione  dei livelli essenziali delle prestazioni":
cio'  perche' il suo contenuto atterrebbe alla "tutela della salute",
essendo  una  nuova  applicazione  dell'art. 118, comma 1, del d.P.R.
n. 309  del 1990, ai sensi del quale era attribuito al Ministro della
sanita',  di  concerto  con  il  Ministro  per gli affari sociali, il
potere  di determinare "l'organico e le caratteristiche organizzative
e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso
ogni Unita' sanitaria locale". Una disposizione che, invece, dovrebbe
essere  considerata  ormai  abrogata  o  divenuta incostituzionale in
conseguenza   del   nuovo   Titolo   V   della  seconda  parte  della
Costituzione.
    4. - Inoltre,  i  ricorrenti  censurano il decreto in discussione
per  violazione  dell'art. 17  della  legge n. 400 del 1988. Cio', in
quanto  risulterebbero  violate  "le  regole formali di esercizio del
potere    regolamentare    statale",    mancando   la   denominazione
"regolamento"  e  non  essendo stato chiesto su di esso il parere del
Consiglio di Stato, malgrado che il precedente esercizio del medesimo
potere  normativo  in  materia avesse assunto con il d.m. 30 novembre
1990, n. 444 (Regolamento concernente la determinazione dell'organico
e delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le
tossicodipendenze  da istituire presso le unita' sanitarie locali) la
forma  di  regolamento  ministeriale.  L'illegittimita'  del  decreto
ministeriale,  peraltro,  si tradurrebbe in lesione delle prerogative
costituzionali dei ricorrenti.
    I   ricorrenti  dubitano  addirittura  della  permanente  vigenza
dell'art. 118  del  d.P.R.  n. 309  del  1990,  poiche'  la  potesta'
regolamentare   de   qua   sarebbe   gia'   venuta  meno  "attraverso
l'evoluzione della legislazione ordinaria".
    Cio',  in  particolare,  per effetto degli artt. 1 e 3 del d.lgs.
n. 502   del   1992,   i   quali   attribuiscono   alle   Regioni  la
"determinazione   dei  principi  sull'organizzazione  dei  servizi  e
sull'attivita'  destinata  alla  tutela  della  salute",  nonche' "le
modalita'  organizzative  e  di  funzionamento delle unita' sanitarie
locali".  Tale  conclusione  sarebbe  inoltre  confermata,  oltre che
dall'accordo  Stato-Regioni  per  la  riorganizzazione del sistema di
assistenza ai tossicodipendenti del 21 gennaio 1999, anche dal d.lgs.
n. 229  del  1999,  che  avrebbe ulteriormente ribadito le competenze
regionali in materia.
    5. - I  ricorrenti,  entrando nel merito del decreto ministeriale
impugnato,  espongono specifiche censure concernenti quella parte del
decreto  che disciplina il ruolo dei soggetti privati nella direzione
e  nella  gestione del servizio pubblico. In particolare, si nega che
lo   Stato   possa  "innestare"  nell'organizzazione  dei  Sert.T  le
associazioni   private,  spettando  tale  scelta,  nelle  materie  di
competenza  regionale  o  provinciale,  alla  discrezionalita'  delle
Regioni e delle Province autonome, in attuazione dell'art. 118, comma
quarto, della Costituzione.
    6. - Ad  essere  violato  sarebbe  inoltre  il principio di leale
collaborazione,  dal momento che - contrariamente a quanto prevede lo
stesso  art. 118,  comma 1,  del  d.P.R. n. 309 del 1990 - il decreto
impugnato   e'  stato  adottato  senza  il  parere  della  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le Regioni e le Province
autonome. Parere che - nota il ricorso - "non risulta neppure che sia
stato chiesto".
    Ne', d'altra parte, il parere della Conferenza potrebbe ritenersi
surrogato  dagli  accordi  citati  nella  premessa  del  decreto, dal
momento  che  tali  accordi  avrebbero tutt'altro oggetto, e comunque
sarebbero   stati   violati  dall'atto  impugnato,  "con  conseguente
ulteriore  violazione  del principio di leale collaborazione". Questa
violazione  del  principio  di  leale  collaborazione  sarebbe  stata
denunziata   nella   seduta   dell'11 luglio  2002  della  Conferenza
unificata  dai Presidenti delle Regioni, i quali quindi hanno chiesto
il ritiro del decreto de quo.
    7. - La Provincia autonoma di Trento mette inoltre in evidenza il
normale  rapporto di separazione fra la legislazione statale e quella
della  Regione  Trentino-Alto  Adige  e  delle  Province autonome. Il
sopraggiungere   di   una   nuova  normativa  statale  determinerebbe
l'obbligo di adeguamento - nei limiti stabiliti dallo statuto - degli
ordinamenti  regionale e provinciali, "ferma restando, medio tempore,
l'applicabilita'  delle  norme regionali e provinciali preesistenti".
L'obbligo  di  adeguamento,  quindi,  non  potrebbe  sorgere  se  non
mediante  una  legge  statale,  e  non  con  altra  fonte. Il decreto
ministeriale  impugnato,  dunque,  sarebbe anche sotto questo profilo
invasivo delle competenze della Provincia.
    8. - La  Regione  Emilia-Romagna  chiede  infine  la  sospensione
cautelare  dell'atto impugnato sino alla definizione del giudizio. Il
danno  grave  e  irreparabile  per la ricorrente consisterebbe, da un
lato,  nella  circostanza  che  la  prevista  collaborazione con enti
privati   -   cui   andrebbe   riconosciuto   un   "ruolo  strategico
determinante"  -  priverebbe  la  struttura  pubblica  "della propria
autonoma  capacita'  di  valutazione  e  decisione",  con conseguente
delega  dell'attivita' di cura e prevenzione in relazione al fenomeno
della  tossicodipendenza a strutture private prive di responsabilita'
pubblica;  d'altro  canto,  ove la Regione dovesse dare attuazione al
decreto,  dovrebbe modificare radicalmente la propria organizzazione,
subendo rilevanti conseguenze finanziarie.
    9. - Si  e'  costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato.
    Nell'atto  di  costituzione  si evidenzia, innanzi tutto, come il
decreto   ministeriale   impugnato  contenga  "disposizioni  volte  a
garantire la tutela di diritti basilari che la Costituzione riconosce
e  protegge  sia  come  diritti  fondamentali  della persona che come
interessi dell'intera collettivita'". Conseguentemente, la competenza
esercitata   dallo   Stato  mediante  l'atto  impugnato  deve  essere
ricondotta   alla   "determinazione   dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni  concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti  su  tutto  il  territorio  nazionale". In relazione a tale
potesta'  sarebbe  quindi  "irrilevante"  l'invocazione di competenze
regionali,  poiche'  queste  ultime  sarebbero  cedevoli per le parti
concernenti   l'individuazione   dei   livelli   minimi   essenziali,
indefettibilmente  rimasta  nella  competenza  esclusiva dello Stato.
Nell'ambito  di  quest'ultima,  andrebbe  collocato  il  disposto del
decreto  impugnato,  dal  momento  che  con  esso  si provvederebbe a
"garantire   livelli   minimi   di   uniformita'  di  trattamento  ed
omogeneita'  di  una  serie  di  strutture  che  rivestono  carattere
assolutamente  primario  sul  piano dei diritti dell'individuo". Cio'
premesso,  l'Avvocatura dello Stato evidenzia la necessita' che siano
respinti  tutti  gli  specifici motivi di censura. In particolare, la
legittima persistenza di un potere regolamentare nella materia de qua
sarebbe  dimostrata  non  solo  dalla  vigenza dell'art. 1 del d.P.R.
n. 309  del 1990, ma anche dalla sussistenza della competenza statale
di  cui  all'art. 117,  comma  secondo, lett. m), della Costituzione;
inoltre,  la  presunta violazione dell'art. 17 della legge n. 400 del
1988   sarebbe  deducibile  in  altra  sede  -  quella  del  giudizio
amministrativo - e non invece dinanzi al giudice costituzionale.
    10. - Nelle  more  del  giudizio  la  Regione Emilia-Romagna e la
Provincia  autonoma  di  Trento hanno depositato memorie integrative,
nelle  quali  si  svolgono  ulteriori  considerazioni  a sostegno dei
ricorsi.  In  particolare, si confuta l'assunto di fondo della difesa
statale, ossia che il decreto impugnato determini "livelli essenziali
delle  prestazioni  concernenti  i diritti civili e sociali" ai sensi
dell'art. 117, comma secondo, lettera m); della Costituzione. Innanzi
tutto  il decreto non menziona mai i livelli essenziali, ne' richiama
la  citata  norma  costituzionale;  in  secondo  luogo,  non potrebbe
rientrare  nell'ambito  di  quest'ultima  una  disciplina dettagliata
dell'organizzazione e delle funzioni dei Sert.T come quella contenuta
nel decreto ministeriale.
    Non  puo'  inoltre  ignorarsi  che l'art. 6 del d.l. 18 settembre
2001,  n. 347  (Interventi  urgenti  in  materia di spesa sanitaria),
convertito,  con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,
ha   disciplinato   la  determinazione  dei  "livelli  essenziali  di
assistenza"  (LEA)  prevedendo  un  apposito procedimento, nonche' il
coinvolgimento delle stesse Regioni. Il decreto impugnato - osservano
i  ricorrenti  -  non  richiama  tale  norma,  "ne'  costituisce  sua
attuazione  implicita,  ne'  lo  segue  proceduralmente".  Lo  stesso
d.P.C.m.   29 novembre  2001,  che  ha  definito  appunto  i  livelli
essenziali  di  assistenza,  pur  citato  nelle  premesse del decreto
ministeriale  impugnato,  ha un contenuto assai meno dettagliato, dal
momento  che si limita alla "indicazione e descrizione di cio' che il
servizio sanitario fornisce o non fornisce".
    11. - Le  memorie  inoltre evidenziano come la procedura prevista
dal  d.l.  n. 347  del 2001, convertito in legge n. 16 novembre 2001,
n. 405,  richieda  l'intesa  con  la  Conferenza  Stato-Regioni.  Dal
momento  che  tale norma non sarebbe stata osservata nel procedimento
di formazione del decreto ministeriale impugnato, si sarebbe prodotta
un'ulteriore violazione del principio di leale collaborazione.
    Infine,  i  ricorrenti  espongono alcune argomentazioni contrarie
all'eccezione  di  parziale  inammissibilita'  dei motivi del ricorso
relativi alla mancanza di fondamento legale del decreto ministeriale;
si  afferma,  infatti,  che la mancanza di fondamento legislativo del
decreto,  lungi dal poter essere fatto valere solo dinanzi ai giudici
amministrativi,  costituisce  una  specifica lesione della protezione
costituzionale delle Regioni.

                       Considerato in diritto

    1. - La  Provincia autonoma di Trento e la Regione Emilia-Romagna
hanno  sollevato due distinti conflitti di attribuzione nei confronti
del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione agli artt. 1 e
2  del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
del   lavoro   e   delle   politiche   sociali,  del  14  giugno 2002
(Disposizioni  di  principio  sull'organizzazione e sul funzionamento
dei servizi per le tossicodipendenze delle aziende sanitarie locali -
Ser.T, di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444).
    La  censura  di  fondo  attiene  alla compressione della sfera di
autonomia  degli  enti ricorrenti ad opera di un decreto ministeriale
fondato su una previsione regolamentare contenuta in una disposizione
legislativa  da considerare inutilizzabile dopo la riforma del Titolo
V  della  seconda  parte  della Costituzione, mentre questo testo non
appare   riconducibile   alla   competenza   statale   relativa  alla
determinazione  dei "livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i  diritti  civili  e sociali" riconosciuta dal nuovo art. 117, comma
secondo, lettera m), della Costituzione.
    Malgrado  la  parziale  diversita'  delle censure addotte dai due
enti  ricorrenti,  l'identita'  dell'oggetto  permette  che i ricorsi
siano risolti con unica decisione.
    2. - Il  contenuto  del  decreto  ministeriale  adottato comprime
indubbiamente  la  sfera  di  autonoma organizzazione delle Regioni e
delle  Province  autonome  in  relazione  ai  servizi  preposti  alle
tossicodipendenze  e  pone l'obbligo di erogare livelli assistenziali
diversi  ed  ulteriori  rispetto  a quanto determinato in materia dal
d.P.C.m.  29 novembre  2001  (Definizione  dei  livelli essenziali di
assistenza),   adottato  sulla  base  dell'art. 6  del  decreto-legge
18 settembre  2001,  n. 347  (Interventi  urgenti in materia di spesa
sanitaria),  convertito  in  legge,  con  modificazioni,  dalla legge
16 novembre 2001, n. 405.
    Le  caratteristiche  organizzative  e  funzionali  dei Ser.T sono
disciplinate   dal  decreto  ministeriale  30 novembre  1990,  n. 444
(Regolamento  concernente  la  determinazione  dell'organico  e delle
caratteristiche   organizzative  e  funzionali  dei  servizi  per  le
tossicodipendenze  da  istituire  presso le unita' sanitarie locali),
sulla   base   di  un'apposita  previsione  contenuta  nell'art. 118,
comma 1,  del  d.P.R.  n. 309  del  9 ottobre 1990 (Testo unico delle
leggi   in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze
psicotrope,  prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza).
    L'evidente  rilevanza generale degli interessi sanitari e sociali
connessi con il fenomeno della tossicodipendenza hanno legittimato in
questo   testo   unico   una  parziale  ed  eccezionale  compressione
dell'autonomia  organizzativa  e  funzionale delle Regioni e Province
autonome  (si vedano, ad esempio, le sentenze di questa Corte n. 1044
del  1988,  n. 243 del 1987, n. 31 del 1983), evidenziata anche dalla
prescrizione  che sul progetto di regolamento ministeriale in materia
debba  essere "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano".
    Alcune  ulteriori  specificazioni dell'azione sanitaria e sociale
in  questa  materia sono state individuate dall'accordo Stato-Regioni
per    la    "riorganizzazione   del   sistema   di   assistenza   ai
tossicodipendenti", sancito con provvedimento 21 gennaio 1999 in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province  autonome  di  Trento e di Bolzano, senza peraltro vincolare
rigidamente  ne'  il  modello organizzativo, ne' la stessa erogazione
delle prestazioni.
    Il decreto ministeriale impugnato, invece, all'art. 1 (intitolato
"Principi   generali")   limita  in  modo  ulteriore,  rispetto  alle
disposizioni  regolamentari,  l'autonomia  organizzativa di Regioni e
Province  autonome  in  materia sanitaria, prevedendo anzitutto che i
Sert.T   siano   unita'  operative  "coordinate  nell'ambito  di  uno
specifico  dipartimento  per  le  dipendenze  patologiche", del quale
vengono  individuate  le funzioni fondamentali, e poi prescrivendo al
suo   interno  "la  diretta  partecipazione  a  livello  operativo  e
decisionale  del  privato  sociale accreditato o autorizzato operante
nel   territorio  o  richiesto  da  altri  territori  per  specifiche
competenze ...".
    A   sua   volta,  l'art. 2  del  decreto  ministeriale  impugnato
(intitolato  "Norme di principio sul funzionamento dei Sert.T"), dopo
aver affermato che "i Sert.T operano nel rispetto dei criteri fissati
dai  livelli  essenziali di assistenza di cui al d.P.C.m. 29 novembre
2001",  determina  in realta' analiticamente tutta una numerosa serie
di  servizi e di attivita' che i Sert.T devono assicurare nei settori
delle patologie correlate alle tossicodipendenze e delle infezioni da
HIV, ben al di la' di quanto contenuto nel d.P.C.m. 29 novembre 2001.
    3. - Una  serie  di  censure concerne la natura e la procedura di
adozione   del   decreto   ministeriale,   poiche'  se  ne  asserisce
l'illegittimita'   in   quanto   atto  sostanzialmente  regolamentare
adottato  senza  garantire  la  partecipazione  delle Regioni e delle
Province  autonome,  cosi'  come previsto dall'art. 118, comma 1, del
d.P.R.  n. 309  del 1990, e violando l'art. 17 della legge n. 400 del
1988,  non  avendo assunto la forma di regolamento, cosi' eludendo la
prescrizione che lo Stato non puo' adottare regolamenti nelle materie
diverse  da quelle "di legislazione esclusiva" (art. 117, comma sesto
della Costituzione).
    Non  vi  sono  dubbi,  in  realta',  che  il decreto ministeriale
impugnato,  pur  non avendo assunto la forma di regolamento, si fondi
sul primo comma dell'art. 118 del d.P.R. n. 309 del 1990, che prevede
appunto  un  potere regolamentare del Ministro, e che le disposizioni
del   decreto  ministeriale  impugnato  sostanzialmente  integrino  e
modifichino  il decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444. Ne' il
decreto  risulta preceduto dal parere della Conferenza permanente per
i  rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e  di Bolzano (anzi, e' documentato un successivo esplicito dissenso,
per  tale  motivo, del rappresentante della Conferenza dei Presidenti
regionali).
    Anche  a  voler  prescindere dal problema relativo alla ulteriore
utilizzabilita'  dell'art. 118  del  d.P.R. n. 309 del 1990 alla luce
del  nuovo  Titolo V della Costituzione ed in particolare del terzo e
del   sesto  comma  dell'art. 117  Cost.,  risulta  evidente  che  la
violazione   dello  specifico  procedimento  di  consultazione  della
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province  autonome  di  Trento e di Bolzano e quindi del principio di
leale  collaborazione, rendono illegittima la compressione dei poteri
delle  Regioni  e delle Province autonome (fra le molte, si vedano le
sentenze n. 39 del 1984, n. 206 del 1985, n. 116 del 1994).
    4. - Una   diversa   ricostruzione   della   natura  del  decreto
ministeriale  14 giugno 2002, appena accennata nel decreto stesso, e'
stata  sostenuta  dall'Avvocatura  dello  Stato,  secondo la quale il
decreto  sarebbe  "esplicazione  della  competenza  statale esclusiva
prevista    dall'art. 117,    comma    secondo,   lettera m),   della
Costituzione".
    In  realta',  il  decreto  in  parola cita nelle premesse, tra l'
altro,  anche  il d.P.C.m. 29 novembre 2001, recante "definizione dei
livelli   essenziali   di  assistenza",  nella  parte  relativa  alle
prestazioni   di   assistenza   territoriale   sia   ambulatoriale  e
domiciliare  sia semiresidenziale e residenziale, ma poi si riferisce
a questo atto solo nel primo comma dell'art. 2, per rammentare che "i
Sert.T   operano   nel  rispetto  dei  criteri  fissati  dai  livelli
essenziali  di  assistenza  di  cui  al  decreto  del  Presidente del
Consiglio  dei  ministri  29 novembre  2001 con specifico riferimento
alle   indicazioni  relative  alle  sezioni  assistenza  territoriale
semi-residenziale e residenziale".
    L'inserimento  nel secondo comma dell'art. 117 del nuovo Titolo V
della  Costituzione,  fra  le materie di legislazione esclusiva dello
Stato, della "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto  il territorio nazionale" attribuisce al legislatore statale un
fondamentale  strumento per garantire il mantenimento di una adeguata
uniformita' di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti,
pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale
e  locale  decisamente  accresciuto.  La  conseguente forte incidenza
sull'esercizio delle funzioni nelle materie assegnate alle competenze
legislative ed amministrative delle Regioni e delle Province autonome
impone  evidentemente  che  queste  scelte,  almeno  nelle loro linee
generali,  siano  operate  dallo  Stato con legge, che dovra' inoltre
determinare  adeguate  procedure e precisi atti formali per procedere
alle   specificazioni  ed  articolazioni  ulteriori  che  si  rendano
necessarie nei vari settori.
    Nel  settore  sanitario, fin dall'art. 53 della legge 23 dicembre
1978,  n. 833  (Istituzione  del servizio sanitario nazionale), si e'
parlato  di  "livelli  delle prestazioni sanitarie che devono essere,
comunque,  garantite  a  tutti  i  cittadini",  ma  in particolare il
secondo   comma  dell'art. 1  del  d.lgs.  30 dicembre  1992,  n. 502
(Riordino  della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della  legge 23 ottobre 1992, n. 421), quale modificato dal d.lgs. 19
giugno 1999,  n.229  (Norme  per  la  razionalizzazione  del Servizio
sanitario nazionale, a norma dell'art.1 della legge 30 novembre 1998,
n. 419),  afferma  che  il  Servizio  sanitario  nazionale  "assicura
(......)  i  livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal
piano  sanitario  nazionale  nel rispetto dei principi della dignita'
della persona umana, del bisogno di salute, dell'equita' nell'accesso
all'assistenza, della qualita' delle cure e della loro appropriatezza
riguardo   alle   specifiche   esigenze,   nonche'  dell'economicita'
nell'impiego  delle  risorse";  a  loro volta, i commi 6 e 7 compiono
alcune specificazioni generali relativamente ai livelli di assistenza
compresi  od  esclusi  dai  livelli  erogati  a  carico  del Servizio
sanitario nazionale.
    Dopo  l'entrata  in vigore del nuovo Titolo V della seconda parte
della   Costituzione,   a   questa   disposizione   si   e'  riferito
l'emendamento   apportato  all'art. 6  del  d.l.  18 settembre  2001,
n. 347,  dalla  legge  di  conversione 16 novembre  2001, n. 405, per
potersi   giungere   alla   definizione  dei  livelli  essenziali  di
assistenza  nel  settore sanitario; in questa occasione, peraltro, si
e'  anche  disciplinato  il  procedimento  di  adozione  dei  livelli
essenziali  di  assistenza  attraverso  l'attribuzione ad un apposito
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri del compito di
definirli,  e  la  previsione  del  coinvolgimento  delle  Regioni  e
Province  autonome  attraverso  la  previa  intesa con il Governo, da
conseguire  in  sede  di  Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
    Ed  in  realta',  dopo  un apposito accordo conseguito in sede di
Conferenza  permanente  il  22 novembre  2001 fra Governo e Regioni e
Province autonome, e' intervenuto il d.P.C.m 29 novembre 2001, che ne
ha  recepito  i  contenuti,  definendo "i nuovi livelli essenziali di
assistenza",  entro  i  quali  rientrano  anche  quelli relativi (per
quanto  rileva  nella  presente  causa)  alla  "attivita' sanitaria e
sociosanitaria   rivolta   alle   persone   dipendenti   da  sostanze
stupefacenti e psicotrope e da alcool".
    Mentre   questo   atto  non  prevede  ulteriori  procedimenti  di
specificazione  o  di  integrazione,  successivamente l'art. 54 della
legge  27 dicembre  2002,  n. 289 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003),
ha   confermato   per  il  futuro  la  utilizzabilita'  dei  "livelli
essenziali  di  assistenza previsti dall'art. 1, comma 6, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni", ha
affermato  che  "le  prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di
assistenza  e garantite dal Servizio sanitario nazionale" sono quelle
di  cui  al  d.P.C.m  29 novembre  2001,  ha  previsto esplicitamente
(quanto  gia' era implicito nella preesistente disciplina e cioe) che
eventuali  modificazioni  agli  allegati  del  citato d.P.C.m debbano
essere  "definite  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  di  intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano".
    Al  di  la'  di  ogni  valutazione  di  merito  sul  procedimento
configurato  e sulla stessa adeguatezza dei livelli essenziali in tal
modo  individuati,  resta  indubbio che in tutto il settore sanitario
esiste  attualmente  una  precisa  procedura,  individuata  con fonte
legislativa,  per la determinazione di quanto previsto nell'art. 117,
secondo   comma,   lettera m),   della   Costituzione  e  che  questa
determinazione  e'  intervenuta  appunto  con  il d.P.C.m 29 novembre
2001.
    Risulta  quindi  del  tutto  infondata  la pretesa che il decreto
ministeriale,  adottato da un organo e con una procedura radicalmente
difforme   da   quella  cosi'  disciplinata,  possa  essere  ritenuto
espressivo del potere statale garantito dall'art. 117, secondo comma,
lettera m), Cost.
    5. - La   presente  pronuncia  di  merito  assorbe  la  decisione
sull'istanza  di  sospensione  dell'atto  impugnato  da  parte  della
Regione Emilia-Romagna.