Ricorso della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore on. dott. Salvatore Cuffaro, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. Giovanni Carapezza Figlia e dall'avv. Paolo Chiapparrone, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ufficio della Regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale n. 104 del 18 marzo 2003; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 42 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 gennaio 2003, n. 15, S.O. F a t t o La legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», all'art. 42, delega il Governo ad adottare «un decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e successive modificazioni, sulla base» di principi e criteri direttivi individuati nello stesso articolo. La disposizioni sopra indicata si appalesa costituzionalmente illegittima e viene censurata per le seguenti ragioni di D i r i t t o Violazione degli articoli 117, comma 3, e 118 della Costituzione e dell'art. 17. lett. b) c). dello Statuto della regione. Le disposizioni impugnate attengono alla «ricerca scientifica» ed alla «tutela della salute», entrambe materie di legislazione concorrente ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, nonche', per quanto attiene alla tutela della salute, rientrante (con la denominazione di «igiene e sanita' pubblica» ed «assistenza sanitaria») nella previsione di cui all'art. 17, lett. b) e c) dello Statuto regionale. Pertanto, in tali materie, in conformita' al dettato costituzionale, «spetta alle regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato». La disposizione impugnata, viceversa, delega il Governo al riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura, mentre avrebbe dovuto limitarsi a fissare «principi e criteri direttivi», aventi natura di principi fondamentali destinati alle regioni quali limite all'esercizio della potesta' legislativa alle stesse ascritta. Al concreto riordino dovrebbe dunque procedersi con norme di dettaglio ed applicative regionali, e non con il decreto legislativo previsto dalla disposizione qui impugnata. La questione giuridicamente rilevante, in via generale, appare, a questa difesa, quella della possibilita' di ammettere, in materia di competenza legislativa concorrente, la posizione di decreti legislativi. Tale strumento, invero, ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, non appare idoneo in senso assoluto a fissare quei principi fondamentali cui il legislatore costituzionale ha operato riferimento in sede di riformulazione dell'art. 117; in altri termini detti principi fondamentali, che soli limitano la potesta' concorrente regionale, appaiono incompatibili con la normativa di dettaglio che il decreto legislativo e' chiamato a porre, ne' tantomeno potrebbe ammettersi una delega in bianco, o ad oggetto indefinito, al fine di dettare i principi fondamentali stessi cui deve attenersi illegislatore regionale. Ne' puo' ritenersi che lo Stato abbia legislazione esclusiva in materia di disciplina degli istituti di che trattasi, ritenendoli compresi nell'ambito degli «enti pubblici nazionali» cui ha riguardo la lett. g) comma 2, dell'art. 117 della Costituzione. Ed invero, una lettura organica delle disposizioni costituzionali non consente una cristallizzazione delle gia' esercitate competenze dello Stato in ragione della qualificazione di tali istituti come «nazionali»; qualificazione peraltro risultante in forza della normativa previgente al riparto di competenze conseguente alle modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione, disposta dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'attribuzione al Ministro della salute, ancorche' d'intesa con la regione interessata, di procedere alla trasformazione degli istituti in discorso appare altresi' violare quanto sancito dall'art. 118 della Costituzione in materia di riparto di funzioni amministrative. Ed invero, ogni funzione amministrativa puo' essere conferita allo Stato soltanto qualora i principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza - in ordine alla cui sussistenza nella fattispecie nessun elemento e' dato rilevare impongano tale imputazione.