ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  per  conflitto  di  attribuzione  nei  confronti della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  in relazione alla nota del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica -
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  prot. 59064
datata 1 agosto 2000, che dispone - sulla base di una dedotta erronea
interpretazione,  contrastante  con  la  legge della Regione Campania
21 aprile 1997, n. 12 (Rideterminazione dell'organico del ruolo della
Giunta   Regionale.  Norme  di  adeguamento  al  decreto  legislativo
3 febbraio  1993,  n. 29  articoli 30  e  31)  -  la  cessazione  del
finanziamento statale relativo al trattamento economico del personale
gia'  assunto  a  contratto  per le esigenze connesse ai terremoti in
Campania  ed  in Basilicata, del novembre del 1980 e del febbraio del
1981,  e  immesso  in  un  ruolo speciale ad esaurimento (con onere a
carico dello Stato) degli enti presso cui aveva prestato servizio, ai
sensi  della  legge  statale 28 ottobre 1986, n. 730 (Disposizioni in
materia di calamita' naturali), attribuendo, a decorrere dal 6 maggio
1997,  a  carico  del  bilancio  della  Regione  Campania il relativo
trattamento  economico,  nonche'  a  tutti  i  comportamenti - "anche
omissivi"  -  dello  stesso  Ministero (ed occorrendo alle precedenti
note del 22 settembre 1997, del 17 febbraio 1998 e del 9 marzo 1999),
ed  al  parere  del Consiglio di Stato, III sezione, in data 9 maggio
2000,  prot. 838/2000,  giudizio  promosso  con ricorso della Regione
Campania notificato il 5 ottobre 2000, depositato il 20 successivo ed
iscritto al n. 47 del registro ricorsi 2000.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  3 dicembre  2002  il  giudice
relatore Franco Bile;
    Uditi  l'avvocato  Vincenzo  Cocuzza  per  la  Regione Campania e
l'avvocato  dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio
dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1.1. - La Regione Campania ha sollevato conflitto di attribuzione
nei   confronti  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  in
relazione:  1)  alla  nota  del  Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica-Dipartimento della Ragioneria generale
dello  Stato,  prot. 59064  datata 1 agosto 2000, che dispone - sulla
base  di  una  dedotta  erronea  interpretazione, contrastante con la
legge  della Regione Campania 21 aprile 1997, n. 12 (Rideterminazione
dell'organico  del ruolo della Giunta Regionale. Norme di adeguamento
al  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 articoli 30 e 31) - la
cessazione   del   finanziamento   statale  relativo  al  trattamento
economico  del  personale  gia'  assunto  a contratto per le esigenze
connesse  ai terremoti in Campania ed in Basilicata, del novembre del
1980  e  del febbraio  del  1981,  e  immesso in un ruolo speciale ad
esaurimento  (con  onere  a carico dello Stato) degli enti presso cui
aveva  prestato  servizio,  ai  sensi  della legge statale 28 ottobre
1986,   n. 730  (Disposizioni  in  materia  di  calamita'  naturali),
attribuendo,  a  decorrere  dal  6 maggio 1997, a carico del bilancio
della  Regione Campania il relativo trattamento economico; 2) a tutti
i comportamenti - "anche omissivi" - dello stesso Ministero (nonche',
occorrendo,   alle   precedenti   note  del  22 settembre  1997,  del
17 febbraio  1998  e del 9 marzo 1999), ed al parere del Consiglio di
Stato, III sezione, in data 9 maggio 2000, prot. 838/2000.
    1.2. - In  fatto,  la  ricorrente  ricostruisce analiticamente la
vicenda normativa che - in attuazione dell'art. 12 della citata legge
n. 730  del  1986  ed  in  conformita'  alla  disciplina dei relativi
accessi  disposta  con  ordinanze  del Ministero per il coordinamento
della protezione civile del 24 novembre 1986 e del 4 luglio 1987 - ha
portato  essa  ricorrente  ad approvare, dapprima, la legge regionale
6 febbraio  1990, n. 4 (Istituzione del ruolo speciale ad esaurimento
del  personale  di  cui  all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986,
n. 730  e  successive modificazioni ed integrazioni), con la quale ha
istituito presso la Giunta regionale il ruolo speciale ad esaurimento
de  quo;  con  la  precisazione  che agli oneri finanziari si sarebbe
provveduto   sulla   base  dei  relativi  trasferimenti  statali,  e,
successivamente,  la  citata  legge  regionale n. 12 del 1997, che ha
confermato   (all'art. 2,   comma 7)   l'immissione   nel   ruolo  ad
esaurimento  del  personale  in  questione, ma che contestualmente ha
previsto,  all'art. 3, comma 6, l'immissione dello stesso contingente
di  personale  nel  ruolo  ordinario,  qualificando  i relativi posti
indisponibili  e  stabilendo  che,  a  seguito  della  cessazione del
servizio  di detto personale, il contingente veniva di volta in volta
ridotto fino alla soppressione totale.
    Osserva,  quindi,  la  Regione  Campania  che - intercorsa con il
dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato (nota in data
9 marzo 1999) e con quello della funzione pubblica (nota del 7 maggio
1999)  una verifica circa il mantenimento a carico del bilancio dello
Stato  degli  oneri  relativi  a  quel  personale,  anche  a  seguito
dell'entrata  in  vigore  della  legge  regionale  n. 12  del 1997 -,
nonostante  la  risposta in termini positivi fornita dal dipartimento
della  funzione  pubblica nella citata nota del 7 maggio 1999, veniva
trasmessa   un'ulteriore   nota  del  dipartimento  della  Ragioneria
generale  dello  Stato (prot. 59064, datata 1 agosto 2000), la quale,
riferendosi  ad  un  orientamento  manifestato dal Consiglio di Stato
(con  il  parere  del 9 maggio 2000, prot. n. 838/2000), disponeva la
cessazione  del  finanziamento statale e disciplinava le modalita' di
regolazione  dei  rapporti  economici  tra  i  due  enti, fissando, a
decorrere  dal  6 maggio  1997,  il relativo carico al bilancio della
Regione Campania.
    1.3. - Tanto   premesso,   la   ricorrente   sostiene   che  tale
determinazione    sarebbe    lesiva    delle   proprie   attribuzioni
costituzionali,  per  violazione  degli artt. 97, 117, 118, 119 e 121
della  Costituzione,  del  principio  della leale cooperazione, della
legge   n. 730  del  1986,  delle  ordinanze  del  Ministero  per  il
coordinamento  della  protezione  civile  del  24 novembre 1986 e del
4 luglio  1987,  nonche' della legge della Regione Campania n. 12 del
1997.
    La  Regione  assume  anzitutto che la legge n. 730 del 1986 - cui
evidentemente  la volonta' del Ministero non potrebbe non conformarsi
- nel disporre l'imposizione allo Stato dell'onere finanziario non ha
previsto  "alcuna ipotesi di svincolo dell'obbligo di finanziamento",
onde  la  conseguenza  che  lo  Stato  dovrebbe  adempierlo sino alla
cessazione   dei   rapporti   di   lavoro   de   quibus  ovvero  alla
trasformazione  dei  rapporti stessi ad opera della Regione (titolare
della   competenza   in   materia  di  ordinamento  degli  uffici  ed
organizzazione   del  personale),  mediante  il  transito  nei  ruoli
ordinari della Regione medesima.
    Osserva  la  Regione  che  la  questione oggetto del conflitto e'
sorta  "non  gia'  per  la valutazione di una situazione oggettiva, e
cioe'  il concreto inserimento del personale in un determinato ruolo,
bensi'  con  riferimento  ad  una  linea  interpretativa di una legge
regionale",  prescindendo "dal profilo dell'esecuzione amministrativa
che  soltanto  la Regione, come unico ente competente, deve dare alle
sue  leggi  attraverso  i suoi organi". A livello ministeriale, si e'
cercata,  viceversa,  una  lettura  astratta,  del tutto difforme dal
profilo  applicativo, per poter poi da questa pervenire al venir meno
dello  stanziamento  nel bilancio dello Stato del relativo onere, con
un  modo  di  procedere che - a fronte della chiara manifestazione di
volonta'  della regione [esplicitata anche in una nota dell'assessore
al  personale  del  16 novembre 1999, prot. n. 47389] - costituirebbe
una  indebita  interferenza  da  parte statale in un ambito nel quale
v'e' competenza piena della Regione. Tanto che "si potrebbe anche del
tutto    prescindere    dall'esaminare   se   effettivamente   dubbio
interpretativo sussista sulla legge regionale da applicare e sul modo
in  cui  esso  possa  essere  sciolto",  in  quanto  l'illegittimita'
dell'operato  statale  emergerebbe  per il sol fatto che il Ministero
non  avrebbe  competenza  "a disporre il venir meno del finanziamento
statale  in  ordine  al personale di cui trattasi imponendo una certa
interpretazione  della  legge  regionale  e  obliterando  il  momento
applicativo  della  stessa  da  parte  della  Regione  e  la volonta'
dell'ente regionale".
    1.4. - Tutto  cio',  per  la ricorrente, costituirebbe violazione
dell'art. 119  della Costituzione e dell'autonomia regionale relativa
alla  organizzazione  dei  propri  uffici,  ex  art. 117 della stessa
Carta,  che  subirebbe un forte condizionamento per la necessita', in
conseguenza  di  un  provvedimento  statale,  di  stornare  rilevanti
risorse finanziarie regionali per far fronte alla spesa non prevista.
Inoltre  - anche ove si ritenesse che il Ministero possa interpretare
la  legge  regionale  "senza tener conto del dato applicativo e della
volonta' chiaramente manifestata dalla Regione" - si avrebbe comunque
"una  illegittima compressione dell'autonomia regionale", determinata
dall'erroneita'  dell'interpretazione  accolta,  perche'  "basata  su
inesatti  presupposti  di  fatto  e  di  diritto". Infine, la mancata
considerazione  del  parere  reso  dal  dipartimento  della  funzione
pubblica del 7 maggio 1999, pure richiesto dallo stesso Ministero del
tesoro,  e  la  consultazione  del  Consiglio di Stato da parte della
Ragioneria  generale  dello  Stato, senza alcuna considerazione della
volonta'   manifestata   dalla   Regione,   integrano  -  secondo  la
ricorrente -   elementi  idonei  ad  evidenziare  la  violazione  del
principio di leale collaborazione.
    Sulla  base  delle esposte considerazioni, il ricorso si conclude
con la richiesta a questa Corte di "a) accertare e dichiarare che non
spetta  allo Stato e, per esso, al Ministero del tesoro, del bilancio
e  della  programmazione  economica  -  Dipartimento della Ragioneria
generale  dello  Stato,  con  una  per di piu' errata interpretazione
della   legge  regionale,  incidere,  prevedendo  la  cessazione  del
finanziamento statale, sul modo di esecuzione della legge regionale e
disporre  in  contrasto  con  la stessa, violando cosi' le competenze
costituzionalmente  garantite  alla  Regione Campania, soprattutto in
riferimento  all'autonomia  finanziaria e di bilancio e all'autonomia
in  materia di organizzazione degli uffici; b) per effetto, annullare
gli atti impugnati".
    2.1. - Si  e'  costituito in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,   che   ha   concluso   per   l'inammissibilita',  ovvero  per
l'infondatezza del conflitto.
    2.2. - Eccepita   preliminarmente   la  tardivita'  del  ricorso,
sull'assunto   che   la   Ragioneria   generale   dello   Stato,  sin
dal settembre  1997,  ha  denegato  con  varie  note  il  sorgere  di
ulteriori crediti della Regione verso lo Stato in relazione all'onere
per  il  personale  de quo; la difesa erariale rileva, altresi', che,
nella   specie,   non   sarebbe   ravvisabile   alcun   conflitto  di
attribuzioni,  bensi'  soltanto  una  normale  controversia di natura
"patrimoniale",    sottoponibile   al   giudice   "comune",   poiche'
l'impugnata  nota  recherebbe soltanto "una negatoria di obbligazione
dello  Stato  ed una temporalmente delimitata pretesa per ripetizione
di indebito".
    2.3. - Nel  merito  -  sottolineato  che il personale di cui alla
legge  n. 730 del 1986 e' stato immesso a domanda, se in possesso dei
requisiti  e  se superato un concorso riservato, in ruoli speciali ad
esaurimento  da  istituirsi  presso gli enti o le amministrazioni ove
gli  interessati  prestano  servizio,  e  che  la legge della Regione
Campania  n. 4 del 1990 ha istituito un ruolo speciale ad esaurimento
con  dotazione di novecentocinquanta posti, disponendone la copertura
finanziaria  a  carico  del  fondo  statale per la protezione civile,
giusta  l'art. 12, comma 5, della citata legge statale - l'Avvocatura
rileva:
        a)  che  l'art. 3,  comma 13, della legge statale 24 dicembre
1993,  n. 537  (Interventi  correttivi  di  finanza  pubblica)  aveva
disposto   l'applicazione  a  quel  personale  del  procedimento  per
l'attuazione  della  mobilita',  previsto  dall'art. 35  del  decreto
legislativo     3 febbraio     1993,     n. 29     (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina  in  materia  di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2
della  legge  23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, e,
quindi,  nel  testo  sostituito  dall'art. 16 del decreto legislativo
23 dicembre  1993,  n. 546  (Ulteriori modifiche al d.lgs. 3 febbraio
1993,  n. 29, sul pubblico impiego), a richiesta dell'ente presso cui
il personale prestava servizio;
        b)   che,   non  avendo  la  Regione  Campania  fatto  alcuna
richiesta,  il  personale  de  quo  era rimasto in servizio presso di
essa,  a  spese  dello Stato. Ma tale situazione non puo' piu' essere
protratta  dopo  che,  con  l'art. 3,  comma 6, della legge regionale
n. 12  del  1997,  la  stessa  Regione  ha  previsto l'immissione del
personale  nel  proprio  ruolo  ordinario.  Pertanto,  mentre sarebbe
infondato  sostenere che l'addossamento dell'onere di copertura debba
avvenire  con  atto regionale (tant'e' che il trasferimento dei fondi
alle  amministrazioni regionali era stato subordinato, per il periodo
di permanenza nei ruoli speciali all'invio di apposita certificazione
annuale,  sottoscritta  dal  Presidente  della Giunta regionale o dal
legale  rappresentante  degli  altri  enti territoriali beneficiari),
viceversa,   questa   Corte   ben   potrebbe  esaminare  se  l'inciso
dell'art. 2,  comma 7,  della legge regionale n. 12 del 1997, secondo
cui  "il  trattamento  economico  e' a carico dei Fondi Ministero del
Tesoro",  sia  legittimo  in relazione agli artt. 81, 117 e 119 della
Costituzione,   non   essendo  consentito  al  legislatore  regionale
disporre  con una propria legge in ordine all'essere o meno una spesa
a carico dello Stato.
    3. - Nell'imminenza   dell'udienza,   entrambe   le  parti  hanno
depositato  memorie  illustrative, con le quali hanno sostanzialmente
approfondito  le  considerazioni  gia'  svolte  nei precedenti atti a
sostegno delle rispettive tesi difensive.

                       Considerato in diritto

    1. - Il   conflitto   di  attribuzione,  proposto  dalla  Regione
Campania  nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, ha
per oggetto:
        a)  la  nota  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  -  dipartimento  della Ragioneria generale
dello  Stato,  prot. 59064,  datata  1  agosto  2000,  che dispone la
cessazione   del   finanziamento   statale  relativo  al  trattamento
economico  del  personale  gia'  assunto  a contratto per le esigenze
connesse  ai terremoti in Campania ed in Basilicata, del novembre del
1980  e  del febbraio  del  1981,  e  immesso in un ruolo speciale ad
esaurimento  degli  enti presso cui aveva prestato servizio, ai sensi
dell'art. 12    della   legge   statale   28 ottobre   1986,   n. 730
(Disposizioni  in  materia  di  calamita'  naturali),  attribuendo, a
decorrere  dal  6 maggio 1997, a carico del bilancio della Regione il
trattamento economico del suddetto personale;
        b)  tutti  i  comportamenti - "anche omissivi" - dello stesso
Ministero  nella  vicenda in esame (e, occorrendo, le precedenti note
del  22 settembre  1997,  del  17 febbraio  1998 e del 9 marzo 1999),
nonche'  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  III sezione, in data
9 maggio  2000, prot. 838/2000, al quale la nota del 1 agosto 2000 si
e' conformata.
    Secondo   la  Regione,  i  provvedimenti  ministeriali  impugnati
avrebbero  erroneamente  interpretato  l'art. 3, comma 6, della legge
della   Regione  Campania  21 aprile  1997,  n. 12  (Rideterminazione
dell'organico  del ruolo della Giunta Regionale. Norme di adeguamento
al  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 articoli 30 e 31), in
quanto  la  norma  non  avrebbe  affatto inserito nei ruoli regionali
ordinari   il  personale  in  questione,  e  quindi  non  si  sarebbe
verificato   il   presupposto   per   la   cessazione   del  relativo
finanziamento  statale  previsto dal comma 5 del citato art. 12 della
legge n. 730 del 1986. Su questa premessa, la ricorrente denuncia, in
sintesi,  la  violazione  delle proprie competenze costituzionalmente
garantite, soprattutto in riferimento alla sua autonomia finanziaria,
di bilancio, ed in materia di organizzazione degli uffici, nonche' la
lesione del principio di leale collaborazione. E conclude chiedendo a
questa  Corte di "a) accertare e dichiarare che non spetta allo Stato
e,   per  esso,  al  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  -  dipartimento  della Ragioneria generale
dello Stato, con una, per di piu', errata interpretazione della legge
regionale,  incidere,  prevedendo  la  cessazione  del  finanziamento
statale,  sul  modo di esecuzione della legge regionale e disporre in
contrasto    con    la   stessa,   violando   cosi'   le   competenze
costituzionalmente  garantite  alla  Regione Campania, soprattutto in
riferimento  all'autonomia  finanziaria e di bilancio e all'autonomia
in  materia di organizzazione degli uffici; b) per effetto, annullare
gli atti impugnati".
    2. - Preliminarmente, l'Avvocatura generale dello Stato eccepisce
l'inammissibilita' del conflitto, in ragione della dedotta tardivita'
del   ricorso   derivante   da  acquiescenza  della  ricorrente  alle
precedenti  note  (in  data  22 settembre  1997,  17 febbraio  1998 e
9 marzo  1999), mediante le quali la stessa Ragioneria generale dello
Stato  avrebbe  reso,  in  materia,  interpretazione analoga a quella
portata  dalla  nota  del 1 agosto 2000, denunciata come lesiva delle
attribuzioni regionali.
    L'eccezione   non   e'   fondata,   in  quanto  -  a  prescindere
dall'analisi  del  contenuto e della specifica valenza delle suddette
note  -  la  giurisprudenza  di questa Corte ha costantemente escluso
l'applicabilita'   dell'istituto  dell'acquiescenza  ai  giudizi  per
conflitto   di   attribuzione   tra  enti,  trattandosi  di  istituto
incompatibile  con  l'indisponibilita'  delle  competenze  di  cui si
controverte nei medesimi giudizi (sentenze n. 389 del 1995, n. 58 del
1993 e n. 278 del 1991).
    3. - E',  invece,  fondata  l'altra eccezione di inammissibilita'
proposta  dall'Avvocatura,  secondo  cui,  nella  specie, non sarebbe
ravvisabile  alcun  conflitto  di  attribuzioni,  bensi' soltanto una
normale controversia di natura "patrimoniale".
    3.1. - L'art. 12  della  legge n. 730 del 1986 ha disposto che il
personale   convenzionato   da  enti,  amministrazioni  e  commissari
straordinari  di  Governo,  in  relazione  alle  esigenze connesse ai
terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981 in Campania e Basilicata,
in  servizio al 31 marzo 1986, ovvero che abbia prestato servizio per
almeno  un  anno,  e'  immesso,  a  domanda,  in  ruoli  speciali  ad
esaurimento,  da  istituirsi presso gli enti o le amministrazioni ove
tale  servizio era prestato (comma 1); lo stesso articolo ha posto il
relativo  onere a carico dello Stato (in particolare del fondo per la
protezione civile), determinandone la misura per gli anni 1986-1988 e
individuando  i  criteri  di  determinazione  per gli anni successivi
(comma 5).
    Disciplinate  (con  ordinanza  del Ministero per il coordinamento
della  protezione  civile  del  24 novembre  1986)  le  modalita' e i
criteri  per  lo  svolgimento  dei  concorsi  di  idoneita' necessari
all'immissione  nei  ruoli  speciali  ad esaurimento, e all'eventuale
successivo  passaggio  da  questi  a quelli ordinari, e disposto (con
ordinanza   in   data   4 luglio  1987  dello  stesso  Ministero)  il
consolidamento  delle  somme  iscritte per l'anno 1988 nello stato di
previsione  del competente Ministero del tesoro, la Regione Campania,
in  conformita' alla normativa nazionale, ha istituito - con la legge
regionale  6 febbraio  1990,  n. 4 (Istituzione del ruolo speciale ad
esaurimento   del   personale  di  cui  all'articolo 12  della  legge
28 ottobre 1986, n. 730 e successive modificazioni ed integrazioni) -
il ruolo speciale ad esaurimento del personale in questione presso la
Giunta  regionale  (art. 1),  disponendo che agli oneri finanziari si
sarebbe  provveduto  sulla  base  dei  trasferimenti statali previsti
dalla  normativa  vigente  (art. 4).  A  loro  volta,  anche le leggi
regionali  24 febbraio 1990, n. 8 (Integrazioni del ruolo speciale ad
esaurimento   del   personale  di  cui  all'articolo 12  della  legge
28 ottobre  1986, n. 730 e successive modificazioni ed integrazioni),
e 15 gennaio 1991, n. 1 (Ulteriore integrazione della legge regionale
6 febbraio  1990,  istitutiva  del  ruolo speciale ad esaurimento del
personale  di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni) - nell'inquadrare nel
ruolo  ad  esaurimento, rispettivamente, il personale convenzionato e
quello  comandato  e/o  distaccato  sino  alla data di cessazione dei
poteri  commissariali  da parte del Presidente della Giunta regionale
(art. 1)  -  hanno  mantenuto  fermi  i  relativi oneri finanziari in
capo allo Stato (art. 3).
    Successivamente,   la   legge   regionale  n. 12  del  1997,  nel
confermare   (all'art. 2,   comma 7)   l'immissione   nel   ruolo  ad
esaurimento  di tale personale, ha previsto (all'art. 3, comma 6) che
esso  "viene  immesso  nel  ruolo  ordinario  sotto  la  declaratoria
contingente  legge  28 ottobre  1986, n. 730 articolo 12 e successive
modificazioni  ed integrazioni", con la precisazione che "detti posti
sono  indisponibili  ed  a  seguito  della cessazione dal servizio di
detto  personale  il contingente viene di volta in volta ridotto fino
alla soppressione totale".
    3.2. - Proprio  su  questa  disposizione  si fonda l'affermazione
della  Ragioneria  generale  dello  Stato  (nell'impugnata nota del 1
agosto  2002,  supportata  anche  dal  richiamo  al citato parere del
Consiglio  di Stato), secondo cui l'avvenuta immissione del personale
in   esame   nel   ruolo   ordinario  della  Regione  comporta,  come
conseguenza,  che  il relativo trattamento economico debba far carico
al  bilancio  regionale  a  decorrere  dall'entrata  in  vigore della
ricordata   normativa.   A   fronte  di  questa  interpretazione,  la
ricorrente  -  come  chiaramente  rivela lo stesso tenore del petitum
azionato  -  si  duole  essenzialmente dell'erroneita' della premessa
ermeneutica  (che  inficerebbe  le  conclusioni),  assumendo  che  in
realta'   il   citato   art. 3,  comma 6,  non  comporterebbe  alcuna
immissione del personale in oggetto nei ruoli ordinari della Regione.
    Ma le affermazioni contenute nella nota della Ragioneria generale
dello   Stato   (come  anche  nel  parere  del  Consiglio  di  Stato)
costituiscono    all'evidenza    esercizio   di   normale   attivita'
interpretativa  da  parte  di  organi  istituzionalmente  chiamati  a
svolgerla;  e  tale  attivita' - per questi, come per qualsiasi altro
interprete   -   non  puo'  essere  preclusa,  come  sostenuto  dalla
ricorrente,   in   ragione   della   natura   della   fonte,   ovvero
dell'applicazione  che  concretamente  della  legge  abbia  fatto  la
Regione, sulla base di espresse o tacite manifestazioni di volonta'.
    Nella  specie,  non  viene  in  discussione  la titolarita' delle
competenze: l'assunto dell'intervenuta immissione nel ruolo regionale
ordinario  non  mette minimamente in dubbio che - in tesi - la scelta
normativa  di conservare o meno l'originario regime lavorativo spetti
alla  Regione,  che sul punto ha effettivamente legiferato, mentre la
valutazione  delle  conseguenze  della trasformazione del rapporto di
lavoro  sulla  ripartizione  dell'onere  del  relativo  finanziamento
deriva dalla premessa interpretativa da cui muove l'organo chiamato a
valutare gli effetti dell'eventuale mutamento del rapporto.
    Pertanto  -  corretta  o  errata  che  sia  -  questa  operazione
ermeneutica  (che  viene  contestata  in  quanto  tale) e' di per se'
inidonea ad incidere direttamente o indirettamente sull'assetto delle
rispettive   attribuzioni,   provocandone  violazione  o  menomazione
(sentenze  n. 111  del  1976 e n. 309 del 1993); semmai essa trovera'
davanti  al  giudice comune la naturale sede di valutazione (sentenza
n. 213 del 2001).
    3.3. - In   assenza  di  doglianze  specifiche  che  coinvolgano,
seppure  in  via  mediata,  l'accertamento  del  rispetto delle norme
attributive  delle  competenze, il ricorso della Regione Campania non
assume   il   necessario  tono  costituzionale  che  caratterizza  il
"regolamento  di  competenza",  disciplinato dall'art. 39 della legge
11 marzo  1953,  n. 87,  e  si  risolve  in  una  vindicatio  rei; di
contenuto esclusivamente patrimoniale, tutelabile mediante il ricorso
agli ordinari rimedi giurisdizionali (sentenza n. 467 del 1997).
    Ne',  per  affermare  il rango costituzionale della controversia,
varrebbe  osservare  che  la  mancata erogazione delle somme in esame
impedirebbe   alla   Regione   l'esercizio   delle  proprie  funzioni
istituzionali,  o comunque ne lederebbe la potesta' di programmazione
della  spesa  o  la  capacita'  di sostentamento del proprio apparato
organizzativo    (sentenza    n. 213   del   2001,   citata).   Dalla
prospettazione  del ricorso, infatti, non emerge in alcun modo che la
disponibilita'  dei  rimborsi vantati dalla Regione (peraltro neppure
quantificati    in    termini   monetari)   costituisca   presupposto
imprescindibile   per   l'espletamento   di  determinate  competenze,
funzioni, o potesta' pubbliche spettanti alla medesima Regione.
    Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.