ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio  per  conflitto  di  attribuzione sorto a seguito delle
istruzioni   allegate   alla  nota  del  Ministero  delle  finanze  -
Dipartimento  delle entrate - Direzione centrale per la riscossione -
prot.  1998/201476  del 21 dicembre 1998, relative al riversamento di
entrate  tributarie agli enti territoriali da parte dei concessionari
della  riscossione  dei  tributi,  promosso con ricorso della Regione
Siciliana,  notificato il 12 marzo 1999, depositato in cancelleria il
19 successivo ed iscritto al n. 13 del registro conflitti 1999.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  17 dicembre  2002  il giudice
relatore Ugo De Siervo;
    Udito  l'avvocato  Liana  Cordone  per  la  Regione  Siciliana  e
l'avvocato  dello  Stato  Giancarlo  Mando'  per  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1. - Con  ricorso  notificato  il  12 marzo  1999 e depositato il
successivo  19  marzo, la Regione Siciliana ha sollevato conflitto di
attribuzione  nei  confronti  dello  Stato  a  causa delle istruzioni
ministeriali  allegate alla nota del direttore centrale del Ministero
delle  finanze  21 dicembre  1998,  prot.  n. 1998/201476,  di cui la
Regione   ha   avuto  conoscenza  il  13 gennaio  1999,  relative  al
riversamento   agli   enti   destinatari  delle  somme  riscosse  dal
concessionario,  da  cui si evince che non e' prevista la devoluzione
alla  Regione  Siciliana  di  determinate  entrate  tributarie che si
affermano  essere  di  indiscussa e riconosciuta spettanza regionale,
quali  le entrate da condono ex legge n. 413 del 1991 (codici tributo
142T,  143T,  144T,  145T,  146T,  260T,  270T  e  280T)  da sanzioni
pecuniarie  (codici  tributo  687T,  690T)  da  canoni di abbonamento
autotelevisione  e  radio  audizioni  circolari e televisioni (codici
tributo 705T, 707T).
    2. - La  Regione  ricorrente,  dopo  aver ripercorso l'evoluzione
normativa  che  ha  portato alla soppressione dei servizi autonomi di
cassa  degli  uffici  finanziari effettuata dal d.lgs. 9 luglio 1997,
n. 237  (Modifica  della disciplina in materia di servizi autonomi di
cassa  degli  uffici finanziari) e dal successivo decreto legislativo
correttivo  del  19 novembre 1998, n. 422 (Disposizioni integrative e
correttive  dei  d.lgs. 9 luglio 1997, n. 237 e d.lgs. 9 luglio 1997,
n. 241,  d.lgs.  4 dicembre  1997,  n. 460,  d.lgs. 15 dicembre 1997,
n. 446,  e d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472) - decreti impugnati dalla
stessa  Regione  in  via  principale  per la pretesa esclusione della
Regione  Siciliana dai destinatari del riversamento - si sofferma, in
particolare,  sul  decreto  dirigenziale  17 dicembre  1998 (rectius:
decreto  ministeriale)  che  ha  sostituito  talune  disposizioni del
precedente decreto dirigenziale del 9 dicembre 1997.
    Ricorda  la  ricorrente  che  tale  decreto dispone il versamento
delle  entrate da parte del concessionario "con le modalita' previste
dal capo III del decreto legislativo del 9 luglio 1997 n. 237 e sulla
base  delle  indicazioni fornite con apposite istruzioni ministeriali
per i versamenti da effettuare ad enti diversi dallo Stato".
    Tali  istruzioni, emanate con la nota del Ministero delle finanze
21 dicembre  1998,  prot.  n. 1998/201476  della  quale la Regione ha
avuto  conoscenza  via  fax  il  13 gennaio  1999,  non prevedendo la
devoluzione alla Regione Siciliana di entrate di spettanza regionale,
determinerebbero una lesione della sua autonomia finanziaria.
    3. - I  motivi  a  sostegno  degli argomenti della Regione sono i
seguenti.
    3.1. - In primo luogo, in palese violazione della regola generale
contenuta nell'art. 36 dello statuto siciliano e nelle relative norme
di  attuazione - secondo cui alla Regione Siciliana spettano tutte le
entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio -
la  nota  de  qua destinerebbe alcuni cespiti di indiscussa spettanza
regionale  alle  casse  dello  Stato  anziche' a quelle della Regione
Siciliana.
    3.2.  -  In secondo luogo, l'atto impugnato sarebbe "suscettibile
di  sindacato  sotto  il profilo della ragionevolezza" in quanto, con
riferimento  ad  alcuni codici-tributo (142T, 143T, 144T, 145T, 146T,
260T,  705T e 707T), esso escluderebbe la Sicilia dal riversamento in
casi  per  i quali il precedente decreto dirigenziale 9 dicembre 1997
aveva  invece  previsto  tale  destinazione; con riferimento ad altri
codici-tributo  (687T  e 690T) la Regione osserva, altresi', che essi
indirizzano  all'erario  sanzioni pecuniarie per le quali e' indubbio
che il gettito relativo debba essere riversato alle casse siciliane.
    4. - Si e' costituita l'Avvocatura generale dello Stato, con atto
depositato  il 1 aprile 1999, la quale, innanzitutto, ha eccepito che
l'avvenuta  soppressione  del  servizio  di  cassa  ha  eliminato  il
necessario  collegamento  territoriale  con gli uffici finanziari, ma
non  ha modificato la regola della spettanza alla Regione dei tributi
riscossi nel territorio regionale.
    4.1.  -  Per quanto concerne la mancata corresponsione alla cassa
regionale  dei  tributi,  l'Avvocatura osserva che le istruzioni sono
state   adottate  sulla  base  di  quanto  previsto  nel  "Quadro  di
classificazione  delle  entrate"  del  1998,  redatto  a  cura  della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  dal  quale si rileva appunto che
"dette  entrate  vanno  versate  intere" alle casse statali, con cio'
impedendo ogni altra provvisoria destinazione.
    4.2.  -  In  relazione  specificamente  al  codice-tributo 687T -
assegnato alle sanzioni pecuniarie per imposte sostitutive (dirette o
indirette)  -  l'Avvocatura  osserva che il codice e' stato istituito
dal decreto ministeriale 11 giugno 1998 (Modalita' di pagamento delle
sanzioni  amministrative  per  le  violazioni  di  norme  tributarie)
"proprio  per permettere l'imputazione delle sanzioni riferite ad una
genericita' di imposte sostitutive, sia dirette che indirette, per le
quali  non  e'  possibile  risalire  alla  norma istitutiva, che puo'
prevedere o meno l'eventuale "riserva all'erario".
    4.3.  -  Con  riferimento,  invece,  al  codice  tributo  690T  -
assegnato  alle  sanzioni  pecuniarie per il contributo straordinario
per  l'Europa  -  l'atto  di costituzione dell'Avvocatura rileva come
tale  gettito  derivi  dalle  sanzioni  relative  ad  un  tributo (il
"contributo  straordinario  per  l'Europa") la cui riserva all'erario
statale  e' espressamente sancita dall'art. 3, comma 216, della legge
23 dicembre  1996  n. 662  (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica).
    5. - Nelle  more del giudizio, la Regione Siciliana ha depositato
-  il 12 dicembre 2001 - una memoria integrativa in cui ribadisce che
il  sistema  finanziario relativo alla Regione Siciliana riserva alla
Regione  stessa  tutte  le  entrate  tributarie erariali riscosse nel
territorio,  precisando  che,  secondo la giurisprudenza della Corte,
alle imposte principali debbono aggiungersi anche i gettiti derivanti
dalle  sanzioni  pecuniarie  amministrative  e  penali  riferiti alle
violazioni delle stesse (sentenza n. 185 del 1999).
    6. - In   prossimita'   dell'udienza   pubblica  l'Avvocatura  ha
depositato una memoria integrativa il 5 dicembre 2002, fuori termine.
    6.1.  -  In  tale  memoria si fa presente, in primo luogo, che il
conflitto   di  attribuzione  di  cui  si  tratta  deve  considerarsi
strettamente  collegato alla questione di legittimita' costituzionale
che  la Regione Siciliana aveva a suo tempo proposto contro il d.lgs.
n. 422  del  1998  e che dalla stessa Corte e' stato deciso nel senso
della infondatezza con la sentenza n. 66 del 2001.
    Viene  meno, cosi', l'argomento principale proposto dalla Regione
Siciliana,  secondo  il  quale la nota impugnata si inserirebbe in un
sistema   di  versamento  delle  entrate  lesivo  delle  attribuzioni
costituzionali della Sicilia in materia finanziaria; al contrario, fa
presente  l'Avvocatura, la Corte costituzionale nella citata sentenza
ha  chiaramente  affermato  che  la  facolta'  dei  concessionari  di
riscuotere  le  entrate in ogni parte del territorio non incide sulla
spettanza  alla  Regione  Siciliana  dei  tributi e, quindi, non puo'
ostacolare il riversamento di tali somme alle casse regionali.
    6.2.  -  Prosegue  l'Avvocatura segnalando che, proprio in virtu'
del  sistema  ora  richiamato, il provvedimento impugnato non intende
determinare  quali tra le entrate corrispondenti alle voci di tributo
siano  di spettanza dello Stato ovvero della Regione Siciliana, ma si
limita  a  dettare  istruzioni  circa le modalita' di riversamento da
parte  del concessionario, indicando - per la Sicilia e la Sardegna -
la  "percentuale di devoluzione alle regioni delle somme riscosse nei
rispettivi  territori"; "la correttezza di tale conclusione - precisa
l'Avvocatura  -  trae conforto dal rilievo secondo cui le percentuali
del  riversamento  dal  concessionario  alla  Regione Siciliana, sono
rapportate espressamente non alle entrate effettivamente di spettanza
della  Regione  Siciliana,  ma  alle  "somme  riscosse nei rispettivi
territori", ragion per cui il provvedimento impugnato "di per se' non
e'  destinato  ad incidere sulla titolarita' e quindi sulla spettanza
delle singole entrate tributarie della Regione ovvero dello Stato".
    6.3.  - Nella memoria integrativa, infine, dopo aver sottolineato
come  il gettito relativo ai codici tributo considerati e', comunque,
di  limitatissima  rilevanza  economica,  si ribadisce, con specifico
riferimento  al  codice  690T, che tale entrata si deve alle sanzioni
pecuniarie   connesse   al  contributo  straordinario  per  l'Europa,
contributo  che  l'art. 3  della  legge n. 662 del 1996 espressamente
riserva allo Stato.

                       Considerato in diritto

    1. - La  Regione Siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione
nei   confronti   dello   Stato   con   riferimento  alle  istruzioni
ministeriali  allegate alla nota del direttore centrale del Ministero
delle  finanze  21 dicembre  1998,  prot. n. 1998/201476, relative al
riversamento  agli enti destinatari delle somme riscosse da parte dei
concessionari,  istruzioni  dalle  quali  si  evincerebbe la volonta'
dello  Stato  di  non devolvere alla Regione Siciliana entrate di sua
indiscussa spettanza.
    2. - Il ricorso e' inammissibile.
    Perche'  si  dia  la  materia di un conflitto di attribuzione fra
Regione  e  Stato,  occorre  che  l'atto impugnato abbia idoneita' ad
essere  lesivo  della  "sfera  di  competenza  costituzionale" di cui
all'art. 39,  primo  comma,  della  legge 11 marzo 1953, n. 87 e tale
carattere manca al provvedimento qui in esame.
    Le  istruzioni  ministeriali impugnate, infatti, sono relative ad
una   fase  interna  e  meramente  provvisoria  del  procedimento  di
versamento  dallo Stato alla Regione Siciliana del gettito tributario
ad essa spettante e riscosso dall'amministrazione finanziaria statale
ai   sensi   del   d.lgs.   19 novembre  1998,  n. 422  (Disposizioni
integrative  e  correttive  dei d.lgs. 9 luglio 1997, n. 237 e d.lgs.
9 luglio   1997,  n. 241,  d.lgs.  4 dicembre  1997,  n. 460,  d.lgs.
15 dicembre  1997,  n. 446, e d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). Non a
caso  l'allegato  1 dell'atto impugnato fa esplicito riferimento alle
imposte  riscosse sul territorio siciliano, prevedendo in alcuni casi
al  suo  immediato  versamento  (in  tutto  o  in parte) alla Regione
Siciliana  ed  in  altri  casi  allo  Stato,  ma evidentemente in via
provvisoria,  dal momento che resta salvo il successivo conguaglio da
effettuarsi sulla base della effettiva titolarita' dei tributi.
    Questa  Corte,  d'altronde,  ha  gia' avuto occasione, proprio in
riferimento  ad  un  ricorso  della Regione Siciliana, di affermare -
nella  sentenza  n. 66  del  2001 - che "il meccanismo di riscossione
lascia  (...)  del  tutto  impregiudicata la titolarita' in capo alle
varie  amministrazioni del diritto a percepire il gettito, secondo le
norme che disciplinano il riparto delle entrate" e - nella successiva
sentenza  n. 156  del  2002  -  che  non  puo'  ritenersi contrario a
Costituzione  prevedere  il versamento alla Regione "solo dopo che la
struttura   di   gestione  [abbia]  provveduto  ai  conteggi  e  alle
operazioni di propria competenza".
    Ovviamente,  resta  impregiudicato  che  la Regione Siciliana, al
termine  dei  procedimenti  di versamento dei gettiti e di conguaglio
rispetto   alle   somme  provvisoriamente  devolute  ad  essa,  possa
eventualmente   contestare   errori   od   inesattezze   nelle   sedi
amministrative o giurisdizionali competenti.