ha pronunciato la seguente

                              Sentenza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3-bis, commi 7
e 5, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle
direttive  93/43/CEE  e  96/3/CE  concernenti  l'igiene  dei prodotti
alimentari),    introdotto   dall'art. 10,   comma 3,   della   legge
21 dicembre  1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee -
Legge  comunitaria  1999),  promosso  con  ricorso della Provincia di
Trento notificato il 17 febbraio 2000 depositato in cancelleria il 23
successivo ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 2000.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri.
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  5 novembre  2002  il  giudice
relatore Riccardo Chieppa.
    Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per la Provincia di Trento
e  l'Avvocato  dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del
Consiglio dei ministri.

                          Ritenuto in fatto

    1. - Con  ricorso  notificato il 17 febbraio 2000 e depositato il
successivo  23  febbraio, la Provincia autonoma di Trento ha promosso
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 3, della
legge  21 dicembre  1999,  n. 526  (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi   derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle  comunita'
europee  -  Legge  comunitaria  1999), nella parte in cui introduce i
commi 5  e  7  dell'articolo 3-bis  del decreto legislativo 26 maggio
1997,   n. 155   (Attuazione  delle  direttive  93/43/CEE  e  96/3/CE
concernenti  l'igiene  dei prodotti alimentari), nonche' degli stessi
commi 5  e  7  del predetto art. 3-bis del decreto legislativo n. 155
del 1997, in quanto prevedono che il Ministro della sanita' determini
con   decreto  i  requisiti  minimi  e  i  criteri  generali  per  il
riconoscimento  dei  laboratori di analisi non annessi alle industrie
alimentari  utilizzabili in sede di autocontrollo ed attribuiscono ad
organi  ministeriali (Ministero della sanita) il potere di effettuare
sopralluoghi  per  la  verifica  della sussistenza dei requisiti, con
conseguente  violazione  dell'autonomia  normativa  e  amministrativa
provinciale.
    La  Provincia  autonoma  ha  dedotto la violazione degli artt. 9,
numero  10,  e  16  dello  statuto speciale del Trentino-Alto Adige e
delle  relative  norme  di  attuazione,  in  particolare  del  d.P.R.
19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla Regione Trentino-Alto Adige
ed  alle Province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del
d.P.R.  24 luglio  1977,  n. 616)  e del decreto legislativo 16 marzo
1992,  n. 266  (Norme  di  attuazione  dello  statuto speciale per il
Trentino-Alto  Adige  concernenti  il  rapporto  tra atti legislativi
statali  e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale
di indirizzo e coordinamento).
    La   Provincia  ricorrente  premette  che,  in  base  alle  norme
statutarie  e  relative  norme di attuazione, e' dotata di competenza
legislativa  in materia di igiene e sanita', con correlative potesta'
amministrative;  osserva  che la legge n. 526 del 1999, ha introdotto
un  nuovo  articolo  (3-bis) nel corpo del decreto legislativo n. 155
del  1997,  che  si  compone di sette commi. Il primo dei quali, come
norma  generale,  introduce la possibilita' di affidare - nell'ambito
di procedure di autocontrollo - lo svolgimento di controlli analitici
di  prodotti  alimentari  anche  a  laboratori  esterni,  iscritti in
elenchi  predisposti da Regioni e Province autonome; il secondo ed il
terzo  prevedono  le  procedure  e la documentazione per l'iscrizione
nell'elenco, inoltre il quarto sancisce l'obbligo di conformita' alla
normativa  europea  ed a quella tecnica generale. Soltanto il comma 5
ed il comma 7 del nuovo art. 3-bis del decreto legislativo n. 155 del
1997  sono  investiti  dalla impugnazione, in quanto attribuiscono al
Ministro  della  sanita'  il potere di fissare i requisiti minimi e i
criteri  generali  per  il  riconoscimento dei laboratori, nonche' le
modalita'  dei  sopralluoghi  ministeriali  (comma  5), affidati alla
facolta'  di  organi  ministeriali  per verificare la sussistenza dei
requisiti   degli   anzidetti   laboratori,  pur  riconoscendosi  "le
competenze  delle  regioni  e province autonome, di cui all'art. 115,
comma 2,  lettera c),  del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112", destinate a
rimanere ferme.
    La Provincia di Trento deduce i seguenti motivi:
        in   ordine   al   comma 7,   la  disposizione  in  questione
prevederebbe una funzione amministrativa esercitata da organi statali
in   una  materia  ritenuta  di  competenza  provinciale,  la  quale,
peraltro,  dalla  stessa  legge e dalla stessa disposizione impugnata
verrebbe   riconosciuta   di  competenza  provinciale;  non  potrebbe
dubitarsi della competenza della Provincia nella materia, poiche' - a
parte  il  d.P.R.  28 marzo  1975,  n. 474 (Norme di attuazione dello
statuto  per  la  Regione  Trentino-Alto Adige in materia di igiene e
sanita)  che  manteneva  ferma la competenza statale per gli "aspetti
igienico-sanitari  della produzione, commercio di sostanze alimentari
e  bevande" - il successivo d.P.R. n. 526 del 1987 avrebbe trasferito
alla  Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento
e  Bolzano ogni competenza legislativa ed amministrativa gia' rimessa
alla  competenza delle regioni ordinarie dal d.P.R. n. 616 del 1977 e
non  ancora ad esse spettanti, mentre l'art. 17, comma 1, lettera e),
di  tale  d.P.R.  avrebbe trasferito alle regioni la materia relativa
agli  aspetti  igienico-sanitari  della produzione e del commercio di
sostanze alimentari e bevande.
    La  nuova  disciplina  introdurrebbe  dei  controlli ministeriali
paralleli  a quelli di competenza provinciale, con evidente contrasto
con  la disposizione di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 266
del  1992,  il  quale  esclude che, nelle materie di competenza della
Regione  o  delle  province  autonome,  la  legge possa attribuire ad
organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza,
di   polizia   amministrativa   e   di   accertamento  di  violazioni
amministrative,  diverse  da  quelle  spettanti allo Stato secondo lo
statuto speciale e le relative norme di attuazione.
    Sottolinea,  infine,  la  Provincia  ricorrente, l'assenza di una
ratio di interesse nazionale atta a giustificare un sistema parallelo
di  controllo e come tale sistema non potrebbe trarre giustificazione
dalle direttive comunitarie 93/43/CEE e 96/3/CE.
    In   ordine  al  comma 5  del  predetto  art. 3-bis  del  decreto
legislativo  n. 155 del 1997, come introdotto dalla legge 21 dicembre
1999,   n. 526,   la  previsione  di  regolamento  ministeriale,  che
disciplini   materie   di   competenza   della   Provincia,   sarebbe
illegittima,   in   quanto  verrebbero  cosi'  limitate  le  potesta'
legislative  e  amministrative  della  stessa  provincia;  la censura
investirebbe  tutti  gli aspetti dell'art. 3-bis. In particolare, per
quanto  riguarda  le "modalita'" dei sopralluoghi e lo svolgimento di
tali  sopralluoghi.  Ne' varrebbe a sanare la illegittimita' la tesi,
secondo  cui  in  tali  materie vi debbano essere importanti principi
fissati  dallo  Stato,  poiche',  in  primo luogo, tali principi gia'
esistono,  sia  a  livello  di normativa comunitaria che a livello di
normativa generale dello Stato; in secondo luogo, se vi fosse bisogno
di  principi  nuovi  o ulteriori, il decreto ministeriale non sarebbe
atto  idoneo  a  fissarli.  Il  sistema  degli  atti  normativi  e di
indirizzo  statali e le relative modalita' di incidenza sulle fonti e
sulle  funzioni amministrative provinciali, come definite dalle norme
di  attuazione contenute nel d.lgs. n. 266 del 1992, non lascerebbero
spazio  a  ulteriori  fonti  di  derivazione  legislativa,  prive  di
giustificazione e fondamento in Costituzione.
    2. - Nel  giudizio  si  e' costituito il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per la infondatezza del ricorso.
    In   particolare,  l'autorita'  resistente  pone  in  rilievo  il
carattere   di   indirizzo  dell'atto  impugnato  in  relazione  agli
adempimenti   degli   obblighi  comunitari  su  tutto  il  territorio
nazionale.
    3. - Nell'imminenza  della  data fissata per la pubblica udienza,
la   Provincia   autonoma   di  Trento  ha  depositato  una  memoria,
sottolineando  la  fondatezza  dei  motivi di ricorso; in particolare
pone  in  evidenza come la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche  al titolo V della parte seconda della Costituzione) abbia
inciso sul comma 5 dell'art. 3-bis del decreto legislativo n. 155 del
1997 (introdotto dall'art. 10, comma 3, della legge n. 526 del 1999),
che  prevede  la fissazione, da parte del Ministro della sanita', dei
requisiti  minimi  e  dei  criteri generali per il riconoscimento dei
laboratori  di  cui  al  comma 1, nonche' di quelli regolati da norme
specifiche  e  disciplina, altresi', le modalita' dei sopralluoghi di
cui al comma 7.
    La  Provincia  osserva  che  la  normativa  impugnata  ricadrebbe
astrattamente nell'ambito delle materie della "tutela della salute" e
"dell'alimentazione",  che  non  rientrerebbero  in  quelle esclusive
riservate  allo  Stato,  ma  tutt'al  piu' sarebbero ricomprese nelle
materie  affidate  alla competenza concorrente di Stato e Regioni, in
relazione  alle quali sarebbe esclusa qualsiasi potesta' normativa da
parte del Ministro della sanita' (oggi della salute).
    Secondo  la  Provincia  ricorrente,  la norma impugnata di cui al
comma 5 dell'art. 3-bis dovrebbe ritenersi abrogata per effetto della
sopravvenuta  normativa  di  rango superiore di cui al nuovo titolo V
della Costituzione.
    Se  cosi'  fosse,  la  materia  del contendere potrebbe ritenersi
cessata,  limitatamente alla ipotesi in cui il potere statale non sia
stato   nel  frattempo  esercitato;  in  caso  contrario,  rimarrebbe
necessaria   una  pronuncia  a  livello  costituzionale  al  fine  di
determinare  se  tale  disciplina  sia legittima e vincolante sino ad
eventuale sostituzione o sia, invece, sin dall'inizio illegittima.
    Nel  caso in cui non si considerasse automaticamente venuto meno,
per  effetto  dell'entrata  in vigore della legge costituzionale n. 3
del 2001, il potere statale di cui al comma 5 del ripetuto art. 3-bis
del  decreto  legislativo  n. 155  del 1997 (introdotto dall'art. 10,
comma 3,  della legge n. 526 del 1999), la materia del contendere non
potrebbe considerarsi cessata.
    4. - Anche l'Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria, in
cui  sottolinea che il d.P.R. n. 474 del 1975 avrebbe mantenuto ferma
la   competenza   degli   organi   statali  in  ordine  agli  aspetti
igienico-sanitari della produzione e commercio di sostanze alimentari
e  bevande  (art. 3, numero 7). La Provincia di Trento, a seguito del
d.P.R.  n. 526  del  1987,  avrebbe  competenza in ordine alla tutela
igienico-sanitaria  della  produzione,  commercio e lavorazione delle
sostanze  alimentari  e  bevande [(art. 27, lettera c), ma sulla base
degli  standard  di  qualita'  e  salubrita'  stabiliti  dallo  Stato
(art. 30, lettera g)].
    La difesa dello Stato, inoltre, pone in rilievo la compatibilita'
delle  disposizioni  impugnate  con  il  nuovo  assetto di competenze
istituzionali. L'art. 117 della Costituzione, al comma 2, lettera m),
attribuisce  alla  competenza  legislativa  esclusiva  dello Stato la
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti  civili  e  sociali  che  devono essere garantiti su tutto il
territorio  nazionale,  con  la  conseguenza  della  legittimita'  in
materia  della  potesta'  regolamentare statale. Tanto e' vero che il
d.P.C.m.   del   20 novembre   2001,   emanato   previa  acquisizione
dell'intesa   con  la  Conferenza  permanente  Stato-Regioni-Province
autonome   del   22 novembre   2001,  ricomprende  nei  c.d.  livelli
essenziali  di assistenza (L.E.A.) la tutela igienico-sanitaria degli
alimenti,  ivi  compreso  il controllo igienico-sanitario nei settori
della  produzione,  trasformazione  e  conservazione degli alimenti e
delle bevande.

                       Considerato in diritto

    1. - La questione di legittimita' costituzionale, proposta in via
principale dalla Provincia autonoma di Trento con ricorso 17 febbraio
2000,  riguarda  l'art. 10,  comma 3,  della  legge 21 dicembre 1999,
n. 526   (Disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'  europee  -  Legge
comunitaria  1999),  nella  parte  in  cui  introduce  i  commi 5 e 7
dell'articolo 3-bis  del  decreto  legislativo 26 maggio 1997, n. 155
(Attuazione  delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene
dei  prodotti  alimentari),  nonche'  degli  stessi  commi 5  e 7 del
predetto   art. 3-bis   del   decreto  legislativo  n. 155  del  1997
introdotti dall'art. 10 della citata legge n. 526 del 1999, in quanto
prevedono  che il Ministro della sanita' determini i requisiti minimi
e  i criteri generali per il riconoscimento dei laboratori di analisi
non  annessi  alle  industrie  alimentari  utilizzabili  in  sede  di
autocontrollo  ed  attribuiscono  ad  organi  ministeriali (Ministero
della  sanita)  il  potere di effettuare sopralluoghi per la verifica
della   sussistenza   dei   requisiti,   con  conseguente  violazione
dell'autonomia normativa e amministrativa provinciale.
    2. - Preliminarmente,  deve  essere precisato che, trattandosi di
ricorsi  proposti  anteriormente  alla  entrata in vigore della legge
costituzionale  18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V
della parte seconda della Costituzione", con i quali vengono dedotti,
nei  confronti  di atti legislativi, vizi attinenti alla ripartizione
delle  competenze  tra  Stato e Regioni, il giudizio va compiuto alla
stregua  dei  parametri costituzionali vigenti alla data degli stessi
atti  legislativi  impugnati  e, quindi, nella formulazione anteriore
alla  riforma  di  cui  alla citata legge costituzionale (v. sentenze
n. 524 e n. 376 del 2002).
    D'altro   canto  occorre  tenere  presente  che,  trattandosi  di
questione  attinente  alla  ripartizione  di  competenze  tra Stato e
Provincia  autonoma (cosi' come per le Regioni a statuto speciale) le
disposizioni  della  legge  costituzionale  18 ottobre 2001, n. 3 non
sono  destinate  a  prevalere  sugli  statuti speciali di autonomia e
attualmente  sono invocabili (art. 10 della legge costituzionale n. 3
del  2001) solo per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu'
ampie   di   quelle  gia'  attribuite  e  non  per  restringerle,  da
considerarsi  (per  la singola Provincia autonoma o Regione speciale)
in  modo  unitario  nella  materia o funzione amministrativa presa in
considerazione.
    3. - Le questioni sollevate sono parzialmente fondate.
    Quanto  al  comma 5 dell'art. 3-bis del d.lgs. n. 155 del 1997 e'
sufficiente rilevare, ai fini della infondatezza della questione, che
l'ambito  del  decreto  del  Ministero  della  sanita' deve ritenersi
limitato  alle  sole norme tecniche, nei limiti di esigenze unitarie,
aventi   carattere   meramente   esplicativo  strettamente  vincolato
("conformi  a")  e  di  dettaglio in stretta dipendenza con i criteri
generali  per  il  funzionamento  dei  laboratori  esterni  di cui al
comma 1   e  con  le  procedure  operative  standard  richiamate  nel
precedente  comma 4  (conformita' alla normativa europea e alle norme
tecniche  generali).  Di conseguenza il decreto ministeriale non puo'
ritenersi  esercizio  di  potere  normativo  o  avente  contenuto  di
principi  nuovi  cui sarebbero tenute le Regioni e Province autonome,
ne'  tantomeno  esercizio  di  potere  di  direttiva ma piuttosto con
valore di atto di recepimento materiale.
    4. - In  ordine  al  comma 7  deve essere posto in rilievo che e'
attribuito  al  "Ministero  della  sanita'"  un  potere aggiuntivo di
effettuare  sopralluoghi  di  verifica accanto al normale e parallelo
potere  di vigilanza e polizia amministrativa spettante alle Province
autonome di Trento e di Bolzano.
    E'  evidente  la  violazione  denunciata  del  principio  di  cui
all'art. 4  del  d.lgs.  16 marzo  1992,  n. 266,  secondo cui, nelle
materie  di  competenza  della  Regione o delle Province autonome, la
legge   statale  non  puo'  attribuire  ad  organi  statali  funzioni
amministrative,    comprese   quelle   di   vigilanza,   di   polizia
amministrativa   e  di  accertamento  di  violazioni  amministrative,
diverse da quelle attribuite allo Stato in base allo statuto speciale
e relative norme di attuazione.
    L'igiene  e  la  sanita'  sono  attribuite  alla competenza delle
Province  autonome dall'art. 9, numero 10, del d.P.R. 31 agosto 1972,
n. 670  (Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi costituzionali
concernenti  lo  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto Adige). Il
d.P.R.    19 novembre   1987,   n. 526   (Estensione   alla   Regione
Trentino-Alto  Adige  e  alle  Province  autonome di Trento e Bolzano
delle  disposizioni del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616) ha completato,
con  l'art. 10,  l'attribuzione  - attraverso una estensione mediante
rinvio - alle Province autonome della tutela igienico-sanitaria della
produzione, commercio e lavorazione di sostanze alimentari e bevande,
ancorche'  sulla  base di standard di qualita' e salubrita' stabiliti
dallo  Stato  [art. 27,  lettera e);  art. 30  lettera g)  del d.P.R.
n. 616  del  1977]. Pertanto i controlli e la vigilanza spettano alla
stesse  Province  autonome,  non essendo escluse da alcuna previsione
dello   statuto  speciale  o  delle  relative  norme  di  attuazione.
Beninteso  le  violazioni  di precetti penali non possono non restare
nella sfera di intervento della polizia giudiziaria e della giustizia
penale.
    Ne'   puo'   trarsi   alcuna   giustificazione  dall'esigenza  di
intervento  statale di vigilanza sull'adempimento di pretesi obblighi
comunitari,   che   non   possono   toccare,  per  questa  parte,  la
ripartizione  di competenze tra Stato e Regione. L'intervento statale
puo' esservi solo in presenza di un verificato inadempimento da parte
delle  Province autonome di specifici obblighi di vigilanza, compresi
quelli  sul  rispetto  di  prescrizioni comunitarie e con le garanzie
previste.   Ipotesi   completamente  al  di  fuori  della  previsione
normativa in esame.
    In   conclusione   deve   essere   dichiarata  la  illegittimita'
costituzionale  dell'articolo 3-bis, comma 7, del decreto legislativo
26 maggio  1997,  n. 155  (Attuazione  delle  direttive  93/43/CEE  e
96/3/CE  concernenti  l'igiene  dei  prodotti  alimentari) introdotto
dall'art. 10,  comma 3, della legge n. 21 dicembre 1999, n. 526 nella
parte  in  cui  si  applica  alle  Province  autonome  di Trento e di
Bolzano.
    5. - In ordine al contenuto del decreto ministeriale previsto dal
predetto  comma 5  dell'art. 3-bis  del d.lgs. n. 155 del 1997 per la
parte  relativa  alle "modalita' dei sopralluoghi di cui al comma 7",
il denunciato profilo di lesione della sfera di autonomia speciale e'
dipendente  dalla  applicabilita' dei sopralluoghi ministeriali dello
stesso  comma 7  nell'ambito  delle  Province autonome di Trento e di
Bolzano.  Questa applicabilita' deve ritenersi esclusa in conseguenza
della  pronuncia  parzialmente caducatoria dell'anzidetto comma 7 per
quanto  attiene  alle  Province autonome, donde la infondatezza della
relativa questione di legittimita' costituzionale.