IL TRIBUNALE

    Pronunciando   d'ufficio   sulla   questione   di  illegittimita'
costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies del d.lgs. n. 286/1998
come  modificato  dalla legge n. 189/2002, nella parte in cui prevede
l'arresto  obbligatorio  dell'indagato  in  flagranza  di  reato, per
violazione  degli  artt. 3  e  13  Cost.,  ha pronunciato la seguente
ordinanza.
    Timis  Ioan  e' stato tratto in arresto in flagranza del reato di
cui  all'art. 14  comma  5-ter in data 2 gennaio 2003 e presentato in
data  odierna  davanti  a  questo  giudice per il rituale giudizio di
convalida,  a  seguito  di  contestata  inottemperanza all'obbligo di
lasciare  il  territorio  dello Stato impartito con provvedimento del
questore di Milano a lui notificato in data 17 settembre 2002.
    In  sede di udienza il p.m. ha formalmente richiesto la convalida
dell'arresto,  sottolineando  come  si  versi  nel  caso di specie in
ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza.
    In   materia  questo  giudice  ha  gia'  sollevato  eccezione  di
illegittimita'  costituzionale  con  ordinanza 23 novembre 2002 per i
motivi  che  vengono  dunque  integralmente  richiamati,  facendo  in
particolare riferimento ai "principi fondamentali in materia indicati
dall'art. 13  della  Carta  costituzionale, assolutamente intangibili
per  il legislatore ordinario e come tali evidentemente preclusivi di
ogni forma di interpretazione estensiva dei limiti e delle condizioni
ivi  previsti  per l'imposizione di misure restrittive della liberta'
personale.
    Nel caso di specie l'attenzione va posta in particolare sul terzo
comma  dell'art. 13  cost.  laddove espressamente si prevede che solo
"in  casi  di  necessita'  e  urgenza  ...  l'autorita'  di  pubblica
sicurezza  puo'  adottare  provvedimenti provvisori ..." di carattere
restrittivo  della  liberta'  personale  da sottoporsi al giudizio di
convalida.
    Sul  punto, in via preliminare, va ricordato come gia' in passato
il  giudice  delle  leggi  abbia  senzaltro  ritenuto  ammissibile in
diritto  il  sindacato  sulle  scelte  del  legislatore in materia di
selezione  dei  casi legittimanti l'arresto obbligatorio in flagranza
(v. in particolare sent. C. cost. n. 54/1993).

                             Nel merito

    In  via  generale  va  rilevato  innanzitutto  come la previsione
all'esame  introduca  nell'ordinamento  una  ipotesi  di  arresto  in
flagranza  per  un  reato  contravvenzionale  che  pare assolutamente
eccezionale  rispetto  alla  disciplina  ordinaria  della materia (le
ipotesi  di  cui  agli  artt. 380  e 381 c.p.p.), cosi' estendendo la
possibilita'  di  intervento coercitivo "d'urgenza" ad una situazione
di  fatto dallo stesso legislatore reputata del tutto difforme e meno
grave rispetto a tutte le altre ipotesi gia' previste dalla legge;
    Sotto  diverso  profilo  va  in particolare sottolineato che alla
fattispecie  di reato in contestazione non risulta applicabile alcuna
misura  cautelare: in tal senso, se il terzo comma dell'art. 13 Cost.
viene  a  configurare  il  potere  di  iniziativa  dell'autorita'  di
pubblica   sicurezza   in  materia  come  una  forma  eccezionale  di
"anticipazione"  dell'intervento  del  giudice,  nel  caso  di specie
parrebbe  invece prospettarsi un'ipotesi di attribuzione diretta alle
autorita'  di  polizia di un autonomo potere di coercizione (sotto il
profilo  della concreta possibilita' di imporre una limitazione della
liberta'  personale  per  un  tempo  che arriva fino a 48 ore), certo
soggetto  al  controllo successivo della autorita' giudiziaria ma che
non  trova alcuna corrispondenza funzionale in un potere riconosciuto
dalla  legge  in  capo  al  giudice  (unico  soggetto  cui  e' invece
riconosciuto  dalla  Carta costituzionale il potere di incidere sulla
liberta' delle persone);
    Piu'  in  particolare,  in relazione alla specifica previsione di
"obbligatorieta'" dell'arresto, va sottolineata l'evidente disparita'
di  trattamento  che  viene  a  delinearsi  tra  l'ipotesi  all'esame
rispetto a quella di cui all'art. 13-ter della medesima legge, in cui
si  prevede  un'ipotesi di arresto meramente facoltativo (e come tale
assoggettata ad una piu' complessa valutazione ai sensi dell'art. 381
quarto  comma  c.p.p.  gia'  da  parte  delle  autorita'  di  polizia
procedenti)  sia  nell'ipotesi  di  cui  all'art. 13  sostanzialmente
analoga  a  quella  qui in esame, sia addirittura nell'ipotesi di cui
all'art. 13-bis  (sempre  nella  medesima  materia)  sanzionata  come
delitto,  con  una  pena da uno a quattro anni di reclusione e per la
quale  sarebbe  quindi anche prevista la possibilita' di applicazione
di  misure  cautelari:  anche  sotto tale profilo allora la norma qui
all'esame  non  appare  rispettosa  dei  limiti di stretta necessita'
previsti dall'art. 13 terzo comma Cost.
    Per tali motivi ritiene questo giudice che possano effettivamente
proporsi  seri  dubbi  di legittimita' costituzionale della norma qui
all'esame,  in  generale  rispetto  alla  previsione  di un potere di
arresto  in  flagranza  di  reato  per  un  fatto  che  non  consente
l'applicazione  di alcuna misura cautelare, in particolare e comunque
rispetto  alla  configurazione  dell'esercizio  di  tale  potere come
"obbligatorio".
    La  conseguente necessita' di sospensione del procedimento per le
valutazioni  del  giudice  delle  leggi  impone  comunque l'immediata
rimessione  in liberta' dell'indagato, in mancanza di adeguato titolo
detentivo.