Ricorso    per    conflitto   di   attribuzioni   della   Regione
Friuli-Venezia  Giulia,  in  persona del vice-presidente della giunta
regionale  pro  tempore,  autorizzato  con deliberazione della giunta
regionale  n. 382  del  27  febbraio  2003  (doc. 1), rappresentata e
difesa  -  come  da  mandato  a margine del presente atto - dall'avv.
prof.  Giandomenico  Falcon  di  Padova, con domicilio eletto in Roma
presso  l'ufficio di rappresentanza della Regione, in Piazza Colonna,
355;
    Contro   il   Presidente   del  Consiglio  dei  ministri  per  la
dichiarazione  che  non spetta allo Stato, di emanare un bando per la
nomina  diretta  da  parte  del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali  di  consiglieri  di  parita'  con  riferimento  alla Regione
Friuli-Venezia  Giulia  e alle province comprese nella regione, e per
il  conseguente  annullamento  del  decreto dello stesso Ministro del
lavoro  e delle politiche sociali 30 dicembre 2002, recante bando per
la  nomina  diretta,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  4, del decreto
legislativo  23  maggio  2000,  n. 196,  delle/dei  consigliere/i  di
parita'  nelle  regioni  e nelle province ancora sprovviste (doc. 2),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 5 del 17
gennaio   2003,   nella  parte  in  cui  si  riferisce  alla  Regione
Friuli-Venezia Giulia ed alle sue province per violazione:
        degli artt. 4, n. 1 e n. 1-bis, e 8 dello statuto F.-V.G.;
        dell'art. 10,  comma 4, d.lgs. n. 196/2000 e dell'art. 2 l.r.
n. 2/2001;
        del  principio  di  leale collaborazione, per i profili e nei
modi di seguito illustrati.

                              F a t t o

    L'art. 1  del  d.lgs.  23  maggio  2000,  n. 196,  prevede che «a
livello   nazionale,   regionale  e  provinciale  sono  nominati  una
consigliera  o un consigliere di parita», che «per ogni consigliera o
consigliere  si  provvede altresi' alla nomina di un supplente» e che
«le  consigliere  ed i consiglieri di parita', effettivi e supplenti,
svolgono  funzioni  di  promozione  e  controllo  dell'attuazione dei
principi  di  uguaglianza  di  opportunita' e non discriminazione per
donne  e  uomini  nel lavoro». L'art. 2, comma 1, poi, stabilisce che
«le  consigliere ed i consiglieri di parita' regionali e provinciali,
effettivi  e  supplenti,  sono nominati, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le
pari   opportunita',   su   designazione  degli  organi  a  tal  fine
individuati  dalle  regioni  e  dalle  province»,  mentre  il comma 4
aggiunge  che,  «in  caso  di mancata designazione dei consiglieri di
parita'  regionali  e  provinciali entro i sessanta giorni successivi
alla  scadenza  del  mandato, o di designazione effettuata in assenza
dei  requisiti  richiesti dal comma 2, il Ministro del lavoro e della
previdenza   sociale,  di  concerto  con  il  Ministro  per  le  pari
opportunita', provvede direttamente alla nomina».
    Peraltro, una regola distinta e' dettata per le regioni a statuto
speciale.  Infatti,  l'art.  10,  comma  4, dispone che «le regioni a
statuto  speciale  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
adeguano  la propria legislazione ai principi desumibili dal presente
decreto   con   le   modalita'   previste  dai  rispettivi  statuti»,
precisandosi  poi  che  soltanto  «fino  all'emanazione  delle  leggi
regionali»  le  disposizioni  del  decreto  n. 196 del 2000 avrebbero
trovato  «piena  e  immediata  applicazione  nelle  regioni a statuto
speciale».  In  questo  modo  il  d.lgs.  n. 196  teneva  conto della
potesta' primaria delle regioni speciali in materia di organizzazione
regionale e di ordinamento degli enti locali.
    Sulla  base  di  tale nonnativa statale la Regione Friuli-Venezia
Giulia  ha dettato una propria disciplina del consigliere di parita',
espressamente  stabilendo che, «in attuazione del decreto legislativo
23   maggio   2000,  n. 196,  e'  nominato  a  livello  regionale  un
consigliere  di parita», e che «il consigliere di parita' e' nominato
con   decreto   del   presidente   della   giunta  regionale,  previa
deliberazione  della  giunta  medesima,  su  proposta  dell'assessore
competente»  (art. 2  l.r.  2  febbraio  2001,  n. 2). Sia consentito
osservare, anche se qui su un piano di mero fatto, che tale legge era
soggetta  a controllo preventivo del Governo, e che essa non e' stata
impugnata.
    In  attuazione  delle disposizioni della propria legge la regione
ha  nominato  la  consigliera regionale di parita' con dPGr 24 maggio
2001, n. 201 (doc. 3).
    Risulta  dunque  evidente che la Regione Friuli-Venezia Giulia si
e'  dotata di una propria disciplina del consigliere di parita' e del
relativo  procedimento  di  nomina, e che in relazione all'emanazione
della  legge regionale indicata e' cessata l'applicazione della legge
statale, secondo quanto questa stessa dispone.
    E'  dunque  con  sorpresa che la ricorrente regione ha constatato
che  il  Ministro del lavoro (di concerto con il Ministro per le pari
opportunita), nell'emanare con proprio decreto il bando per la nomina
diretta  ministeriale dei consiglieri di parita' per le situazioni di
mancata  designazione  dei  consiglieri  da  parte  delle  «regioni o
province,  ha  incluso  in tale bando anche la Regione Friuli-Venezia
Giulia  (e  le  province  comprese  nella  regione):  mentre essa non
avrebbe  dovuto  esservi  inclusa,  disponendo della propria legge in
materia  ed  avendo  altresi'  proceduto  alla nomina, in base a tale
legge, del consigliere di parita'.
    Supponendo  un  mero equivoco del Ministero, la regione ha subito
provveduto,  anche  a  titolo  di  leale collaborazione, a segnalarlo
(nota  24  gennaio  2003,  n. 429/DLP/Ass.,  doc.  4), illustrando la
situazione di diritto e di fatto e chiedendo la modifica del decreto.
    Tuttavia,  nel  tempo sin qui trascorso di oltre cinquanta giorni
il   Ministero  non  ha  dato  riscontro  alcuno  a  tale  richiesta,
costringendo  la regione, nell'approssimarsi ormai della scadenza dei
termini,  ad  adire  codesta  Corte  costituzionale  per difendere la
competenza  regionale,  che  risulta  illegittimamente  lesa  per  le
seguenti ragioni di

                            D i r i t t o

    La  l.r.  n. 2/2001,  nell'esercizio  della  competenza regionale
primaria  in  materia  di  organizzazione  regionale e di ordinamento
degli  enti  locali  ed  in attuazione a quanto previsto dallo stesso
d.lgs.  n. 196/2000  (art. 10,  comma 4),  ha  dettato  la disciplina
regionale  del  consigliere  di  parita',  prevedendo  il consigliere
regionale ed escludendo invece il consigliere provinciale di parita'.
    Non  vi puo' essere dubbio, dunque, che in relazione alla Regione
Friuli-Venezia  Giulia si applica tale legge, che detta nella materia
la  disciplina  propria  e  speciale  della  regione: del resto, come
esposto  in  narrativa,  lo  stesso  d.lgs.  n. 196/2000 prevedeva la
propria  applicazione nelle regioni speciali solo fino all'entrata in
vigore delle leggi regionali.
    Ne  deriva  che del tutto illegittimamente il Ministro ha emanato
il  decreto  qui  impugnato  come se la l.r. n. 2/01 e il conseguente
dPGr  n. 201/01 non esistessero, applicando invece l'art. 2, comma 4,
d.lgs. n. 196/2000.
    Non  risulta  -  nulla  essendo  stato  detto  dal Ministero - se
l'emanazione  del bando per la Regione Friuli-Venezia Giulia e per le
sue province sia dovuta a mera trascuratezza o a qualche piu' sottile
ragione.   Tuttavia,  nessuna  ragione  puo'  contrastare  la  palese
illegittimita' ed invasivita' del bando.
    Si  noti  che  persino  se  il Ministero ritenesse illegittima la
disciplina  regionale  (il  che,  come  detto,  non risulta affatto),
neppure  in  questo caso il bando sostitutivo risulterebbe legittimo.
E'  evidente  infatti che, decorsi i termini di impugnativa sia della
legge  regionale che dell'atto di nomina del consigliere regionale di
parita',  sarebbe  in  ogni  modo  del  tutto  precluso allo Stato di
procedere direttamente ad una nomina che va ad interferire con quella
effettuata  dalla  regione  e  a  nomine  -  quelle  dei  consiglieri
provinciali di parita' - non previste dalla legge regionale.
    Il  d.m.  30  dicembre  2002  viola,  dunque, l'art. 10, comma 4,
d.lgs.  n. 196/2000,  l'art. 2  l.r.  n. 2/2001 e gli artt. 4, n. 1 e
n. 1-bis,   e   8  dello  statuto  friulano,  ledendo  le  competenze
legislative   ed  amministrative  nella  materia  dell'organizzazione
regionale  e dell'ordinamento degli enti locali. Infatti, il d.m. qui
impugnato  costituisce  una  sostanziale  disapplicazione della legge
regionale  e  una  lesione  del  potere  di nomina del consigliere di
parita', rientrante nella competenza amministrativa regionale.
    Inoltre,  l'emanazione  stessa del bando sostitutivo in relazione
alla   Regione   Friuli-Venezia   Giulia   viola   anche   il  dovere
costituzionale  di  leale  collaborazione  tra  Stato  e  regioni. Il
Ministero  del  lavoro  non  ha fatto osservazione alcuna sulla legge
regionale,  ne'  sulla  nomina da parte della regione del consigliere
regionale  di  parita';  anche  in  seguito,  non  ha avvertito che a
proprio  giudizio  la  situazione  regionale non costituisse corretto
adeguamento  ai principi della legislazione statale; non ha avvertito
della propria intenzione di emanare un bando sostitutivo; infine, non
ha  risposto alla nota con la quale la regione contestava l'invasione
della  propria  competenza  e  chiedeva  il ritiro dell'atto. Sarebbe
davvero difficile immaginare un comportamento meno collaborativo.