La Corte d'appello nelle cause civili riunite iscritte ai numeri n. 534/2000 e 549/2000, promosse da: la n. 534/2000 promossa da: Poligrafici editoriale S.p.a. elettivamente domiciliata in Bologna, via del Cestello n. 4 presso lo studio dell'avv. Ugo Ruffolo che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Carlo Berti come da procura in margine all'atto di citazione in appello, appellante; contro: 1) Biagi Enzo, elettivamente domiciliato in Bologna, via D'Azeglio n. 58 presso lo studio dell'avv. Mario Jacchia che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Cesare Rimini del foro di Milano come da procura in calce all'atto di citazione di primo grado; 2) Bossi Umberto, elettivamente domiciliato in Bologna, via Rubbiani n. 2 presso lo studio dell'avv. Andrea Fornasari che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Matteo Brigandi del foro di Milano come da procura in calce alla comparsa di risposta in primo grado, appellati; la n. 549/2000 promossa da: Bossi Umberto, elettivamente domiciliato in Bologna, via Rubbiani n. 2 presso lo studio dell'avv. Andrea Fornasari che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Matteo Brigandi del foro di Milano come da procura in calce alla comparsa di risposta in primo grado, appellante; contro: 1) Biagi Enzo, contumace; 2) Poligrafici Editoriale S.p.a., contumace, appellati; Ha pronunciato la seguente ordinanza. Letti gli atti ed i documenti di causa; Ritenuto che: con atto di citazione notificato il 9 ottobre 1996, Biagi Enzo ha convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Bologna, Bossi Umberto e la Poligrafici Editoriale S.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento del danno arrecato al suo onore ed alla sua reputazione con un'intervista, pubblicata sul quotidiano «Il Resto del Carlino» dell'11 agosto 1996; in particolare, l'attore lamentava che, alla domanda del giornalista: «Secondo Enzo Biagi lei invece predica soprattutto l'egoismo», il Bossi aveva risposto: «Quel ladrone deve stare zitto. Ma quale egoismo? Questi vogliono fare la solidarieta' rubano ai lavoratori dipendenti del Nord per tenere in piedi l'assistenzialismo al Sud. E' un vero e proprio genocidio nei confronti del Nord. Porci razzisti, porci colonialisti, marmaglia romana. Io sono qui per eseguire la volonta' della nazione padana, non me ne frega niente dell'Italia e degli italioti. Alla fine perderanno ed io li andro' a cercare uno per uno»; il Tribunale di Bologna - pronunciandosi sul presupposto che l'autorita' giudiziaria e' libera di valutare autonomamente se ricorra o no uno dei casi di insindacabilita' previsti dall'art. 68, primo comma, Cost., qualora la Camera di appartenenza del parlamentare non si sia gia' pronunciata - ha accolto domanda con sentenza n. 521 del 5-15 marzo 1999; la Camera dei deputati, con delibera adottata l'8 aprile 1999, in difformita' dalla proposta della giunta per le autorizzazioni a procedere, ha dichiarato che i fatti per i quali Biagi Enzo aveva presentato querela contro il deputato Bossi Umberto, riguardano opinioni espresse da quest'ultimo nell'esercizio delle sue funzioni politiche, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.; cio' posto, questa Corte ritiene che la Camera dei deputati abbia fatto un uso non corretto del potere di decidere in ordine alla sussistenza dei presupposti di applicabilita' dell'art. 68, primo comma, Cost. ed abbia cosi' menomato le attribuzioni del potere giudiziario; secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, nella funzione politica tutelata dall'art. 68, primo comma, Cost., «non si puo' pero' ricondurvi l'intera attivita' politica svolta dal deputato o dal senatore: tale interpretazione finirebbe, invero, per vanificare il flesso funzionale posto dall'art. 68, primo comma, e comporterebbe il rischio di trasformare la prerogativa in un privilegio personale» (Corte cost. n. 375/1997). Ne consegue che la prerogativa di insindacabilita' non si estende a tutti i comportamenti di chi sia membro delle Camere, ma solo a quelli realmente funzionali all'esercizio delle attribuzioni proprie del potere legislativo (Corte cost. n. 375/1997, n. 379/1996), e non invece a quelli che assumano la funzione politica quale semplice pretesto per attivita' sostanzialmente diverse; nella fattispecie concreta non e' dato ravvisare alcun collegamento tra le espressioni contestate all'on. Bossi ed una attivita' di esplicazione, propaganda, diffusione o contestazione di principi politici; cio' che, invece, risulta di tutta evidenza e' la serie di insulti e minacce rivolte al Biagi e ad altri, non meglio identificati, avversari politici. Ne' puo' valere, in contrario, l'affermazione che l'on. Bossi espresse «dichiarazioni contenutisticamente fedeli al programma politico della Lega»: i riferimenti politici, ravvisabili nelle espressioni «Questi vogliono fare la solidarieta' rubando ai lavoratori dipendenti del Nord per tenere in piedi l'assistenzialismo al Sud» e «Io sono qui per eseguire la volonta' della nazione padana, non me ne frega niente dell'Italia e degli italioti», a ben vedere, non rivestono alcun contenuto di critica politica quanto, piuttosto, costituiscono un mero pretesto per rivolgere al Biagi una serie di contumelie. Essendo pacifico che l'epiteto «ladrone» fosse indirizzato a lui direttamente, e' anche chiaro il coinvolgimento del Biagi - soggetto della domanda del giornalista - nel novero dei «Questi» (che vogliono fare la solidarieta' rubando ai lavoratori dipendenti del Nord, ecc.), di seguito qualificati anche come «Porci razzisti, porci colonialisti, marmaglia romana»; e cioe' i medesimi individui cui e' rivolta la chiara minaccia: «Alla fine perderanno ed io li andro' a cercare uno per uno»; pertanto, nel comportamento dell'on. Bossi «non e' possibile rintracciare una connessione con atti tipici della funzione, ne' risulta possibile individuare un intento divulgativo di una scelta o di un'attivita' politico-parlamentare» (Corte cost., sent. 18 luglio 1998, n. 289); le dichiarazioni in esame, dunque, sono del tutto estranee allo svolgimento della funzione pubblica e rientrano, invece, nell'esercizio di mera attivita' politica. Nell'ambito di tale pratica i membri del parlamento sono sottoposti agli stessi limiti di ogni altro cittadino che voglia concorrere a determinare la politica nazionale, mediante la libera manifestazione del pensiero (cfr. Cass. 1° marzo 1982, n. 2039), in quanto la prerogativa prevista dall'art. 68, primo comma, Cost., e' posta a tutela della funzione e non della persona del parlamentare: essa, pertanto, copre esclusivamente l'attivita' istituzionale del deputato o del senatore; si rende pertanto necessario promuovere conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato: tutti gli organi giurisdizionali sono, infatti, legittimati, attivamente e passivamente, ad essere parte in simili conflitti (giur. Cost. consolidata, cfr. ord. n. 254/1998);