Ricorso  del  Governo della Repubblica, in persona del Presidente
del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi
n. 12,  e'  domiciliato  per legge, nei confronti della Regione Valle
d'Aosta   in   persona   del   suo  Presidente  pro  tempore  per  la
dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale degli artt. 17 e 20
della  legge  della  Regione  Valle  d'Aosta  12 dicembre 2002 n. 27,
pubblicata  nel  B.U.R. n. 3 del 21 gennaio 2003, recante «disciplina
delle quote latte», per contrasto con l'art. 2 dello Statuto speciale
per  la  Valle  d'Aosta  (legge  cost.  26 febbraio  1948 n. 4) e con
l'articolo unico   del  decreto  legislativo  22 maggio  2001  n. 238
(contenente  «norme  di attuazione dello Statuto in materia di regime
comunitario della produzione lattiera) (giusta delibera del Consiglio
dei ministri del 14 marzo 2003).

    1.  -  La  legge  regionale  indicata  in  epigrafe  detta  norme
finalizzate  alla  disciplina, nel territorio dello Stato, delle c.d.
«quote  latte» come e noto il regime comunitario delle quote latte e'
disciplinato attualmente dal regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio
del  28  dicembre  1992,  piu'  volte modificato, che ha istituito un
prelievo   supplementare   nel  settore  del  latte  e  dei  prodotti
lattiero-caseari   attraverso   un  sistema  di  quote  nazionali  e,
all'interno  di  esse,  di  quote  individuali  e dal regolamento CEE
n. 1392/2001  della  Commissione del 9 luglio 2001, recante modalita'
di applicazione.
    La  legge regionale si muove secondo le norme del proprio Statuto
(legge  cost.  26  febbraio  1948 n. 4, art. 2) e secondo le norme di
attuazione  dello  stesso specificamente dettate in materia di regime
comunitario   della   produzione  lattiera  dal  decreto  legislativo
22 maggio  2001  n. 238,  il quale, attribuendo alla Regione una tale
competenza,   fa   espresso   riferimento   all'assegnazione   e   al
trasferimento  di  quote,  fermo  restando ovviamente il rispetto dei
regolamenti  comunitari  in materia. La legge regionale, pero', negli
artt. 17 comma 1 e 2 e 20, prevede rispettivamente una «compensazione
regionale» e una «riserva regionale» non compatibili con la normativa
comunitaria che essa e' tenuta a rispettare.
    2.1. - L'art. 17 (assegnazione e trasferimento delle quote) comma
1 e 2 e' del seguente tenore:
        1)  «Entro il 30 giugno di ogni anno, la struttura competente
effettua  la  verifica  tra  la somma dei quantitativi individuali di
riferimento,  dei  quali  sono  titolari  i conduttori di aziende o i
proprietari  di  aziende  destinate  ad  alpeggio o mayer ubicate nel
territorio  regionale,  e  la  somma  dei  quantitativi di latte e di
equivalente di latte prodotti.
        2)  Sull'eventuale  eccedenza  di  quantitativo di latte o di
equivalente  di  latte  prodotto rispetto alla somma dei quantitativi
individuali  di  riferimento,  la  struttura  competente  applica  il
prelievo  supplementare ai sensi della normativa comunitaria vigente,
imputandolo  a  ciascun  produttore  in  proporzione  alle  quantita'
prodotte   in  eccedenza  rispetto  ai  quantitativi  di  riferimento
individuali».
    Il citato reg. 3950/1992 consente agli Stati membri la scelta fra
due criteri. Con la formula A lo Stato attribuisce il quantitativo di
riferimento  (quota  latte  individuale)  al produttore, il quale, in
caso   di   eccedenza   di   produzione,  deve  versare  il  prelievo
supplementare all'acquirente trasformatore, il quale, a sua volta, lo
riversera'   agli  organi  nazionali;  con  la  formula  B  lo  Stato
attribuisce   il  quantitativo  di  riferimento  all'acquirente,  che
diventera' cosi' debitore del prelievo in caso di eccedenza. L'Italia
(e  con  essa  la  Regione)  ha  optato  per  la  prima soluzione. Il
regolamento  prevede  un  sistema  di compensazione. nel senso che le
eccedenze  di  quote  individuali  possono  essere  compensate con le
minori produzioni relative ad altre quote, di modo che il prelievo e'
dovuto  proporzionalmente  alle  eccedenze  di  ciascuno  solo  se e'
superata  (e  nei  limiti  in  cui  e' superata), nel complesso delle
produzioni,   la   quota   nazionale.  Tale  compensazione,  a  norma
dell'art. 2  n. 1  del  regolamento,  va  effettuata,  pero', solo «a
livello  nazionale»:  e  cosi', infatti, avviene in Italia sulla base
della  normativa  nazionale, ad opera dell'AGEA, ai sensi dell'art. 1
legge 27 aprile 1999 n. 118 (N.B. in un primo tempo era stata ammessa
anche  una  compensazione  a livello di associazioni di produttori di
latte,  ma  tale  possibilita'  di  compensazione fu soppressa gia' a
partire  dalla  campagna  1995/1996,  in  quanto incompatibile con la
normativa   comunitaria,  secondo  rilievo  della  Commissione  delle
comunita'   europee  che  aveva  aperto  in  proposito  procedura  di
infrazione:  cfr.  sull'argomento  il  punto  11 della sentenza della
Corte costituzionale n. 398/1998).
    La  norma  regionale  sopra  indicata,  invece, disponendo che il
prelievo   supplementare  e'  dovuto  «sull'eventuale  eccedenza  ...
rispetto  alla  somma  dei  quantitativi  individuali di riferimento»
prodotti   nell'ambito  regionale  presuppone  una  «compensazione  a
livello  regionale»  non prevista dalla normativa comunitaria, che la
Regione  e'  tenuta  a rispettare ai sensi della normativa statutaria
richiamata.
    2.2 - L'art. 20 (riassegnazioni) e' del seguente tenore:
        1)   Entro  il  30  settembre  di  ogni  anno,  la  struttura
competente  ripartisce, fra i produttori che ne hanno fatto richiesta
entro  il  30  giugno,  i quantitativi individuali di riferimento non
utilizzati  e  oggetto  di  riduzione ai sensi dell'art. 18 ovvero di
revoca ai sensi dell'art. 19.
        2)  La giunta regionale, con propria deliberazione, determina
annualmente i criteri di ripartizione dei quantitativi individuali di
riferimento disponibili, riservando in ogni caso:
          a)  il 20 per cento ai giovani agricoltori di eta' compresa
fra i 18 e i 40 anni;
          b)  il  20 per cento ai proprietari di aziende destinate ad
alpeggi o a mayer.
        3)  I  quantitativi  individuali  di riferimento ripartiti ai
sensi  del  comma  2  possono  essere  utilizzati  sin dalla campagna
lattiera in corso.
    L'art. 5  del  citato  reg.  3950/1992  (piu'  volte  modificato)
prevede   solo  una  «riserva  nazionale»,  alimentabile  o  con  una
riduzione   lineare  dell'insieme  dei  quantitativi  di  riferimento
individuali  o  con  i quantitativi di riferimento non utilizzati. In
Italia  la  normativa nazionale d'applicazione, contenuta nel decreto
ministeriale  19  aprile  2001  prevede  una  riserva nazionale e poi
l'attribuzione  alle  regioni  dei quantitativi affluiti alla riserva
nazionale,    le   quali   provvedono,   entro   termini   stabiliti,
all'assegnazione  alle singole aziende secondo i criteri dalle stesse
delimitate.
    Il primo comma dell'art. 20 della legge regionale, disponendo una
rassegnazione  che  ha  come  base le risultanze di cui ai precedenti
artt. 18  e  19,  prevede in sostanza la costituzione di una «riserva
regionale»,  anch'essa, come la compensazione regionale, non prevista
dalla normativa comunitaria, che la Regione e' tenuta a rispettare ai
sensi della normativa statutaria richiamata.