IL TRIBUNALE

    Premesso  che  Z.  S.  e'  sottoposta  a  procedimento penale per
ipotesi  di  rapina  aggravata, giusta richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei suoi confronti dal p.m. in data 18 gennaio 1999.
    All'udienza  preliminare ella e' stata sottoposta a perizia nelle
forme  di  cui agli artt. 70 e ss. c.p.p. ed e' risultata incapace di
partecipare   coscientemente   al   processo.  Successivamente,  tale
accertamento peritale e' stato reiterato secondo le scadenze previste
dall'art. 72,  comma  1, c.p.p. e la Z., e' sempre risultata incapace
di partecipare coscientemente al processo.
    A  seguito  dell'ultima  perizia  cosi  disposta ed espletata, il
perito,  nel confermare la diagnosi di amnesia dissociativa con grave
stato   regressivo,  ha  espressamente  dichiarato,  all'udienza  del
22 gennaio  2003,  che la patologia dalla quale l'imputata e' affetta
e' irreversibile e ingravescente.
    Ritiene  a  questo  punto  questo  giudice che, prima di disporre
nuovamente  la  sospensione  del  processo  per  sei  mesi  ai  sensi
dell'art. 72, comma 1, c.p.p., sia opportuno e rilevante sollevare la
questione della illegittimita' costituzionale di tale norma.
    Ed infatti, le verifiche periodiche della capacita' dell'imputato
(o    indagato)    di   partecipare   coscientemente   al   processo,
verosimilmente,   devono  essere  giustificate  dalla  necessita'  di
monitorare  una situazione di compromissione psichica suscettibile di
regredire  e  migliorare  fino al ripristino di tale capacita'. A tal
fine  l'ordinamento  processuale  si  vale  di  un  mezzo tecnico (la
perizia  psichiatrica)  facendo quindi riferimento al relativo ambito
scientifico (psichiatrico, appunto).
    Allorche'   il   responso   tecnico-psichiatrico  depone  per  la
ricorrenza  di  una  patologia la quale, alla luce delle conoscenze e
dei   protocolli   medici  in  tale  campo,  e'  identificabile  come
irreversibile  e ingravescente, ossia assolutamente insuscettibile di
miglioramento,   ne  consegue  che  la  previsione  di  un  ulteriore
accertamento dello stesso tipo e' ingiustificata e irrazionale.
    Invero,    non   puo'   l'ordinamento   recepire   l'accertamento
psichiatrico secondo uno schema precostituito e inconciliabile con il
tenore  dell'accertamento  medesimo,  si' da rinnovarlo sulla base di
una  iniziativa  ulteriore che lo limita e lo contrasta, senza alcuna
ragione valida (e quindi sulla base di una ratio imperscrutabile).
    Ne  consegue  un  vizio  di  irragionevolezza, rilevante ai sensi
dell'art. 3 Cost.
    A  meno  che  l'ordinamento,  con  la statuizione aprioristica di
ricognizioni  semestrali,  intenda  non  escludere  possibili  eventi
miracolistici,  che, in quanto tali, esulano dalle cognizioni mediche
e  scientifiche  (ma  che,  quindi,  sarebbero,  comunque e per altro
verso, viziate in punto di razionalita).
    La  previsione di tali ricognizioni, peraltro, allungando i tempi
del  processo  senza  alcuna  giustificazione  plausibile, si pone in
contrasto  anche  con  il  principio  della  ragionevole  durata  del
processo, di cui all'art. 111, comma 2, Cost.