IL TRIBUNALE Premesso che Z. S. e' sottoposta a procedimento penale per ipotesi di rapina aggravata, giusta richiesta di rinvio a giudizio formulata nei suoi confronti dal p.m. in data 18 gennaio 1999. All'udienza preliminare ella e' stata sottoposta a perizia nelle forme di cui agli artt. 70 e ss. c.p.p. ed e' risultata incapace di partecipare coscientemente al processo. Successivamente, tale accertamento peritale e' stato reiterato secondo le scadenze previste dall'art. 72, comma 1, c.p.p. e la Z., e' sempre risultata incapace di partecipare coscientemente al processo. A seguito dell'ultima perizia cosi disposta ed espletata, il perito, nel confermare la diagnosi di amnesia dissociativa con grave stato regressivo, ha espressamente dichiarato, all'udienza del 22 gennaio 2003, che la patologia dalla quale l'imputata e' affetta e' irreversibile e ingravescente. Ritiene a questo punto questo giudice che, prima di disporre nuovamente la sospensione del processo per sei mesi ai sensi dell'art. 72, comma 1, c.p.p., sia opportuno e rilevante sollevare la questione della illegittimita' costituzionale di tale norma. Ed infatti, le verifiche periodiche della capacita' dell'imputato (o indagato) di partecipare coscientemente al processo, verosimilmente, devono essere giustificate dalla necessita' di monitorare una situazione di compromissione psichica suscettibile di regredire e migliorare fino al ripristino di tale capacita'. A tal fine l'ordinamento processuale si vale di un mezzo tecnico (la perizia psichiatrica) facendo quindi riferimento al relativo ambito scientifico (psichiatrico, appunto). Allorche' il responso tecnico-psichiatrico depone per la ricorrenza di una patologia la quale, alla luce delle conoscenze e dei protocolli medici in tale campo, e' identificabile come irreversibile e ingravescente, ossia assolutamente insuscettibile di miglioramento, ne consegue che la previsione di un ulteriore accertamento dello stesso tipo e' ingiustificata e irrazionale. Invero, non puo' l'ordinamento recepire l'accertamento psichiatrico secondo uno schema precostituito e inconciliabile con il tenore dell'accertamento medesimo, si' da rinnovarlo sulla base di una iniziativa ulteriore che lo limita e lo contrasta, senza alcuna ragione valida (e quindi sulla base di una ratio imperscrutabile). Ne consegue un vizio di irragionevolezza, rilevante ai sensi dell'art. 3 Cost. A meno che l'ordinamento, con la statuizione aprioristica di ricognizioni semestrali, intenda non escludere possibili eventi miracolistici, che, in quanto tali, esulano dalle cognizioni mediche e scientifiche (ma che, quindi, sarebbero, comunque e per altro verso, viziate in punto di razionalita). La previsione di tali ricognizioni, peraltro, allungando i tempi del processo senza alcuna giustificazione plausibile, si pone in contrasto anche con il principio della ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, comma 2, Cost.