IL TRIBUNALE Letti gli atti del procedimento penale nei confronti di Santos Piena Carlos, nato a S. Paolo (Brasile) il 20 giugno 1980, tratto in arresto il giorno 24 gennaio 2003 da dipendenti della Questura di Pisa per violazione dell'art. 14 comma 5-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, nel testo risultante dalla legge 30 luglio 2002 n. 189, per inottemperanza all'ordine di espulsione emesso dal questore di Pisa (e notificato all'interessato) il 24 ottobre 2002; Premesso che il Santos Piena Carlos e' stato presentato a questo giudice per la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo e che, in sede di interrogatorio, ha dedotto a propria giustificazione la mancanza di denaro sufficiente all'acquisto del biglietto aereo per il Paese di origine; che il p.m. ha concluso per la convalida dell'arresto, senza formulare richiesta di applicazione di misure cautelari (non previste dalla legge), e il difensore di ufficio non si e' opposto alla convalida; O s s e r v a Deve essere proposta di ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 comma 5-quinquies del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, nel testo risultante dalla legge 30 luglio 2002 n. 189. La previsione dell'arresto obbligatorio per un reato che non consente l'applicabilita' di misure coercitive personali non sembra corrispondere ad una scelta ragionevole del legislatore ed appare poco giustificabile se confrontata con il trattamento previsto per ipotesi di reato ben piu' gravi (ad esempio, i delitti previsti dagli artt. 527 comma 1, 600-quater, 606, 607, 608, 612 comma 2 c.p.) per le quali l'arresto in flagranza non e' consentito. L'unica giustificazione dovrebbe risiedere nella esigenza di rendere possibile la celebrazione del giudizio direttissimo, previa convalida, ma e' la stessa legge processuale ad impedire tale esito, perche' il p.m. avuta notizia dell'arresto, e' tenuto, a disporre con decreto l'immediata liberazione dell'arrestato quando ritenga di non dover richiedere l'applicazione di misure coercitive, e a maggior ragione quando l'applicazione di tali misure non sia prevista dalla legge (art. 121 disp. Attuaz. c.p.p.). Si dovrebbe concludere che l'art. 14 comma 5-quinquies abbia regolato una nuova forma di giudizio direttissimo, alla quale non si applica l'art. 121 delle disposizioni di attuazione, ma, cosi' interpretata, la norma introdurrebbe una disciplina di carattere speciale per gli stranieri, non giustificabile a norma dell'art. 3 Cost. e non rapportabile ad eccezionali esigenze di necessita' e di urgenza, in presenza delle quali la limitazione della liberta' personali puo' avvenire per atto della autorita' di polizia. Nell'attuale disciplina, alla convalida dell'arresto consegue necessariamente la rimessione in liberta' dell'arrestato e l'obbligo del giudice di rilasciare immediatamente il nulla osta all'espulsione. L'allontanamento immediato e coattivo dal territorio dello Stato si sostanzia in una sorta di anticipazione degli effetti dell'accertamento della responsabilita' penale, che invece potrebbe essere esclusa all'esito del dibattimento e la partecipazione al processo viene a dipendere da una autorizzazione amministrativa (art. 17 del testo unico). Una simile disciplina sembra contrastare con gli artt. 24 e 111 (perche' ostacola la possibilita' di difesa nel processo penale rendendone difficile la esplicazione concreta), 27 (perche' non tiene conto della possibilita' di una assoluzione), 104 della Costituzione (perche' l'esercizio della giurisdizione e' di fatto condizionato da un provvedimento emesso dalla autorita' amministrativa). La questione di legittimita' appare non manifestamente infondata ed e' sicuramente rilevante nel procedimento in corso. Va pertanto disposta la sospensione del giudizio di convalida dell'arresto e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.