IL TRIBUNALE

    Letti  gli  atti  del procedimento penale nei confronti di Santos
Piena  Carlos, nato a S. Paolo (Brasile) il 20 giugno 1980, tratto in
arresto  il  giorno  24  gennaio 2003 da dipendenti della Questura di
Pisa  per violazione dell'art. 14 comma 5-ter del decreto legislativo
25  luglio  1998  n. 286,  nel testo risultante dalla legge 30 luglio
2002  n. 189,  per inottemperanza all'ordine di espulsione emesso dal
questore di Pisa (e notificato all'interessato) il 24 ottobre 2002;
    Premesso  che il Santos Piena Carlos e' stato presentato a questo
giudice  per  la  convalida  dell'arresto  ed il contestuale giudizio
direttissimo  e  che, in sede di interrogatorio, ha dedotto a propria
giustificazione  la  mancanza  di denaro sufficiente all'acquisto del
biglietto aereo per il Paese di origine;
        che  il p.m. ha concluso per la convalida dell'arresto, senza
formulare richiesta di applicazione di misure cautelari (non previste
dalla  legge),  e  il  difensore  di  ufficio  non si e' opposto alla
convalida;

                            O s s e r v a

    Deve   essere  proposta  di  ufficio  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 14 comma 5-quinquies del decreto legislativo
25  luglio  1998  n. 286,  nel testo risultante dalla legge 30 luglio
2002 n. 189.
    La  previsione  dell'arresto  obbligatorio  per  un reato che non
consente  l'applicabilita'  di misure coercitive personali non sembra
corrispondere  ad  una  scelta  ragionevole del legislatore ed appare
poco  giustificabile  se  confrontata con il trattamento previsto per
ipotesi di reato ben piu' gravi (ad esempio, i delitti previsti dagli
artt. 527  comma  1, 600-quater, 606, 607, 608, 612 comma 2 c.p.) per
le quali l'arresto in flagranza non e' consentito.
    L'unica  giustificazione  dovrebbe  risiedere  nella  esigenza di
rendere  possibile  la celebrazione del giudizio direttissimo, previa
convalida,  ma e' la stessa legge processuale ad impedire tale esito,
perche' il p.m. avuta notizia dell'arresto, e' tenuto, a disporre con
decreto  l'immediata liberazione dell'arrestato quando ritenga di non
dover  richiedere  l'applicazione  di  misure coercitive, e a maggior
ragione  quando  l'applicazione di tali misure non sia prevista dalla
legge  (art. 121  disp.  Attuaz.  c.p.p.). Si dovrebbe concludere che
l'art. 14  comma  5-quinquies  abbia  regolato  una  nuova  forma  di
giudizio  direttissimo,  alla  quale  non si applica l'art. 121 delle
disposizioni   di   attuazione,  ma,  cosi'  interpretata,  la  norma
introdurrebbe una disciplina di carattere speciale per gli stranieri,
non  giustificabile  a  norma dell'art. 3 Cost. e non rapportabile ad
eccezionali  esigenze  di  necessita' e di urgenza, in presenza delle
quali  la limitazione della liberta' personali puo' avvenire per atto
della autorita' di polizia.
    Nell'attuale  disciplina,  alla  convalida  dell'arresto consegue
necessariamente  la rimessione in liberta' dell'arrestato e l'obbligo
del    giudice   di   rilasciare   immediatamente   il   nulla   osta
all'espulsione.  L'allontanamento immediato e coattivo dal territorio
dello  Stato si sostanzia in una sorta di anticipazione degli effetti
dell'accertamento  della  responsabilita' penale, che invece potrebbe
essere  esclusa  all'esito  del  dibattimento  e la partecipazione al
processo  viene  a  dipendere  da  una  autorizzazione amministrativa
(art. 17  del  testo unico). Una simile disciplina sembra contrastare
con  gli  artt. 24  e 111 (perche' ostacola la possibilita' di difesa
nel  processo  penale rendendone difficile la esplicazione concreta),
27  (perche'  non tiene conto della possibilita' di una assoluzione),
104 della Costituzione (perche' l'esercizio della giurisdizione e' di
fatto   condizionato  da  un  provvedimento  emesso  dalla  autorita'
amministrativa).
    La  questione di legittimita' appare non manifestamente infondata
ed e' sicuramente rilevante nel procedimento in corso.
    Va  pertanto  disposta  la  sospensione del giudizio di convalida
dell'arresto e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.