ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2, del
decreto-legge   11 giugno   1998,   n. 180  (Misure  urgenti  per  la
prevenzione  del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite
da   disastri   franosi  nella  regione  Campania),  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  3 agosto  1998,  n. 267,  promossi  con
ordinanze  del  27  e  del  31 maggio  2002 dal Collegio arbitrale di
Napoli  negli  arbitrati  in  corso  tra  la  Costruire  S.p.a.  e il
Presidente della Giunta regionale della Campania, iscritte ai nn. 440
e  441  del  registro  ordinanze  2002  e  pubblicate  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 40, 1a serie speciale, dell'anno 2002.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 13 marzo 2003 il giudice
relatore Annibale Marini.
    Ritenuto  che,  con  due  ordinanze  di contenuto sostanzialmente
identico,  emesse  nel  corso  di  altrettanti  giudizi  arbitrali il
27 maggio  2002 ed il 31 maggio 2002, il Collegio arbitrale di Napoli
ha   sollevato,   in   riferimento  all'art. 25  della  Costituzione,
questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 3, comma 2, del
decreto-legge   11 giugno   1998,   n. 180  (Misure  urgenti  per  la
prevenzione  del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite
da   disastri   franosi  nella  regione  Campania),  convertito,  con
modificazioni,  nella legge 3 agosto 1998, n. 267, nella parte in cui
esclude   che   le  controversie  relative  all'esecuzione  di  opere
pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti
da calamita' naturali possano essere devolute ad arbitri, anche se la
clausola  compromissoria  sia  stata  stipulata prima dell'entrata in
vigore della legge;
        che,  ad  avviso  del rimettente, in presenza di una clausola
compromissoria    validamente   stipulata,   il   giudice   arbitrale
assumerebbe   la   veste   di  giudice  naturale  delle  controversie
individuate  dalla  clausola  stessa,  cosicche'  la norma impugnata,
individuando  ex  post  un giudice diverso, violerebbe la garanzia di
cui all'art. 25 della Costituzione;
        che  e'  intervenuto  in entrambi i giudizi il Presidente del
Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale  dello  Stato,  concludendo per la declaratoria di manifesta
infondatezza  della  questione,  in  quanto  identica  ad  altra gia'
dichiarata manifestamente infondata.
    Considerato  preliminarmente che i due giudizi, avendo ad oggetto
la  stessa  questione,  vanno  riuniti  per  essere  decisi con unico
provvedimento;
        che  la norma impugnata e' stata gia' oggetto di scrutinio in
riferimento   al   medesimo   parametro   di  cui  all'art. 25  della
Costituzione;
        che  in  quella  occasione  questa Corte ha affermato che non
sussiste  alcuna lesione del principio del giudice naturale in quanto
- anche a voler prescindere dal rilievo per cui il testo dell'art. 25
della  Costituzione fa riferimento al "giudice naturale precostituito
per   legge"  -  la  norma  denunciata,  escludendo  dal  divieto  di
devoluzione  ad  arbitri  le sole controversie per le quali sia stata
gia'  notificata  la  domanda  di  arbitrato  alla data di entrata in
vigore  del  decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per
la  prevenzione  del  rischio  idrogeologico  ed  a favore delle zone
colpite  da  disastri  franosi  nella  regione Campania), fa puntuale
applicazione  del  principio  enunciato  dall'art. 5  del  codice  di
procedura   civile,  a  tenore  del  quale  "la  giurisdizione  e  la
competenza  si  determinano  con  riguardo  alla legge vigente e allo
stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda"
(ordinanza n. 11 del 2003);
        che   la   questione  va  percio'  dichiarata  manifestamente
infondata.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.