IL TRIBUNALE

    Sull'eccezione   di   illegittimita'   costituzionale   sollevata
dall'avv. Giorgio  Di Micco, difensore di Tatta Michele, nato a Ielsi
(Campobasso) il 14 maggio 1950 e residente in Nettuno, via Cervicione
n. 6, imputato nel procedimento penale di cui in epigrafe,

                           P r e m e s s o

    Il   Tatta   Michele   e'   imputato   del   delitto   p.   e  p.
dall'art. 374-bis   c.p.  per  avere  falsamente  attestato  in  atto
prodotto  al  giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
di  Velletri,  nel  corso  dell'udienza  di  convalida di arresto del
proprio  figlio  Tatta  William,  che lo stesso lavorava alle proprie
dipendenze  da circa un anno percependo una retribuzione mensile pari
a  750  euro,  allo scopo di ottenere la remissione in liberta' e gli
arresti domiciliari.
    L'articolo  in  questione;  introdotto  con  il  d.l. n. 306/1992
(conv.  con  mod. in legge n. 356/1992), si inserisce nella categoria
dei reati a tutela dell'attivita' giudiziaria.
    Per  gran  parte  di  questi  reati  il  legislatore  ha previsto
all'art. 384,  comma 1  c.p,  una  speciale esimente, dichiarando non
essere punibile «chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto
dalla  necessita'  di salvare se' medesimo o un prossimo congiunto da
un  grave  e  inevitabile nocumento nella liberta' e nell'onore». Tra
questi non compare il citato art. 374-bis c.p.
    Sicche'  sorge  un  fondato dubbio di legittimita' costituzionale
sulla  norma  in questione nella parte in cui appunto non ricomprende
il  reato  di  cui  all'art. 374-bis  c.p.  tra  quelli  ai  quali e'
applicabile la circostanza di non punibilita' ora ricordata.
    Infatti, nell'elenco di reati indicati nel comma 1, dell'art. 384
c.p. sono presenti una serie di fattispecie giuridiche che ostacolano
l'attivita'  della  giustizia  in  quanto  impediscono l'accertamento
della verita', fine ultimo del processo, o sono potenzialmente capaci
di viziare la genuinita' del convincimento del giudice.
    L'identita'  del  bene  protetto dall'art. 374-bis, 372, 373, 374
sanzionati,  per quanto riguarda il reato di falsa testimonianza e di
falsa  perizia  o interpretazione, anche in modo piu' grave, e la sua
mancata   inclusione   nella  scriminante  speciale  rappresenta  una
disomogeneita'  di  trattamento  che  contrasta  in modo evidente con
quanto stabilito nella nostra Carta costituzionale agli artt. 3, 24 e
111.
    Inoltre,  il 374-bis puo' essere facilmente incluso nell'art. 384
poiche'  tutela un interesse che puo' essere sacrificato nell'ipotesi
in cui si voglia salvare l'interesse privato superiore della liberta'
di  se' medesimo o un prossimo congiunto, in perfetta aderenza con il
requisito  di  proporzionalita'  necessario  per l'applicazione della
scriminante speciale.
    Sotto  il  profilo  della  rilevanza non c'e' questione. Infatti,
l'asserito  accusatorio  richiama  il fatto storico che vede il Tatta
Michele,  genitore di Tatta William, attestare falsamente l'esercizio
di  attivita'  lavorativa  con  il  fine  ultimo  di salvaguardare la
liberta' del figlio in quel momento di custodia cautelare.
    Pertanto    una    eventuale   declaratoria   di   illegittimita'
costituzionale   dell'art. 384,  comma 1  c.p.  per  i  motivi  sopra
indicati,    porterebbe    inevitabilmente    ad    una   assoluzione
dell'imputato.