IL TRIBUNALE

    Sulla  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 14,
comma  5-ter del decreto legislativo n. 286/1998 nel testo introdotto
dalla legge n. 189/2002 in riferimento all'art. 25 della Costituzione
sollevata  dalla  difesa  degli  imputati, ha pronunciato la seguente
ordinanza  ex  art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87 pubblicamente letta
all'udienza del 4 febbraio 2003.
    1. - Il  processo.  Diop Abdoulaye e' persona extracomunitaria di
nazionalita'  senegalese  privo di idoneo titolo per la permanenza in
Italia.   Esso   e'   destinatario  di  provvedimento  di  espulsione
amministrativa  del  prefetto  di  Ferrara  datato  20 novembre 2002,
correlato   dall'ordine  del  questore  di  Ferrara  di  lasciare  il
territorio  dello  Stato  entro il termine di cinque giorni (art. 14,
comma 5-bis,   d.lgs.   n. 286/1998).  Tale  provvedimento  e'  stato
notificato  all'interessato il 20 novembre 2002, debitamente tradotto
in lingue conosciute dallo straniero.
    2. - Il  giorno  29  gennaio  2003 i Carabinieri di Comacchio nel
corso  di  un  controllo  di polizia in via dei Mercanti in Comacchio
hanno  verificato la presenza di Diop Abdoulaye, privo di permesso di
soggiorno e destinatario dell'ordine del questore 20 novembre 2002 di
Ferrara  di  lasciare  il territorio dello Stato entro cinque giorni.
Notavano peraltro i militari che Diop Abdoulaye era gia' stato tratto
in  arresto in precedenza, in data 26 novembre 2002, sempre a cagione
dell'inottemperanza   all'ordine   del   questore   20 novembre  2002
notificato  in  pari data. I carabinieri provvedevano ad arrestare lo
straniero,  liberato  nell'immediatezza  dal  pubblico  ministero  ex
art. 121 disp. att. c.p.p.
    3. - Diop  Abdoulaye  e'  quindi  stato  citato  per  il giudizio
direttissimo  in stato di liberta' per rispondere «del reato previsto
e  punito  dall'art. 14,  comma 5, d.lgs. n. 268/1998 come modificato
dalla  legge  n. 189/2002,  perche'  nella  sua qualita' di straniero
senza  giustificato  motivo, si tratteneva nel territorio dello Stato
in violazione dell'ordine del questore di Ferrara in data 20 novembre
2002,   emesso   ai   sensi  dell'art. 14,  comma  5-bis  del  d.lgs.
n. 268/1998».
    4. - All'udienza  dibattimentale  il  patrocinio  degli  imputati
sollevava  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 14,
comma  5-bis  del d.lgs. n. 286/1998 nel testo introdotto dalla legge
n. 189/2002  in riferimento all'art. 25 della Costituzione. La difesa
sollevava  altresi' questioni di legittimita' costituzionale di altre
disposizioni   (art. 14,   comma   5-quinquies   e  art. 17  rispetto
all'art. 24  Cost.)  sulle  quali  il  giudice decideva, con separata
ordinanza, per la loro irrilevanza.
    5. - La   questione.   E'  sollevata  questione  di  legittimita'
cotituzionale  dell'art. 14,  comma  5-ter del d.lgs. n. 286/1998 nel
testo  introdotto  dalla  legge  n. 189/2002 in relazione all'art. 25
Costituzione.  La  disposizione e' del seguente tenore: «lo straniero
che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato
in  violazione  dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma
5-bis  punito  con  l'arresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si
procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica».
    Ritiene  la  difesa  che  la  norma  non rispetti il principio di
tassativita'  sancito  dall'art. 25  della  Costituzione,  in  quanto
l'espressione  «senza giustificato motivo» e' di ampiezza tale da non
consentire  allo  straniero  di  comprendere  quando  viola o meno il
precetto di non allontanarsi dal territorio dello Stato.
    6. - La   rilevanza.  La  questione  e'  rilevante  nel  presente
processo.   Il  giudice  deve  infatti  applicare  la  norma  di  cui
all'art. 14, comma 5-ter per decidere se comminare o meno la sanzione
penale  agli  extracomunitari  imputati.  E  prima di applicarla deve
comprenderne   l'efficacia   precettiva   stabilendo   quale  sia  il
comportamento   incriminato   e,  successivamente,  dedidendo  se  il
comportamento   tenuto  dagli  stranieri  rientri  nella  fattispecie
astratta.  Poiche'  la fattispecie penale e' composta di due elementi
costitutivi  ossia l'essersi trattenuto nel territorio dello Stato in
violazione  dell'ordine  del  questore  ed  avere  fatto  cio'  senza
giustificato  motivo,  il  giudice  deve  dare  un  significato  alla
disposizione  in esame, nel suo complesso, valutando le prove addotte
dalle  parti.  Cio'  indipendentemente  dal  fatto  che gli arrestati
abbiano o meno addotto un motivo di permanenza.
    7. - La  non  manifesta  infondatezza.  La  questione  appare non
manifestamente  infondata.  La  disposizione  denunciata  commina  la
sanzione  criminale  allo  straniero  che si trattiene nel territorio
dello  Stato,  nonostante  l'ordine  di  allontanamento del questore,
senza  giustificato  motivo.  Il  significato  della locuzione «senza
giustificato  motivo»  non  e'  rinvenibile  dal  corpo  dello stesso
articolo  ne'  nell'ambito  della  disciplina in cui si inserisce 1).
Esso  e'  di  una  indeterminatezza tale che consente al giudice «una
operazione    ermeneutica    esorbitante    dall'ordinario    compito
interpretativo  a  lui  affidato 2)» non sussistendo criteri, nemmeno
nel  cosiddetto diritto vivente, per determinare il significato della
espressione e quindi la soglia penalmente apprezzabile.
    8. - Se  e'  vero  che  anche  la  norma penale puo' tollerare il
ricorso  «ad  espressioni indicative di comuni esperienze o a termini
presi  dal  linguaggio  comunemente usato 3) giacche' il principio di
legalita'  stabilito  dall'art. 25, comma 2 Cost. implica una riserva
di  legge  che  non  impone in ogni caso una rigorosa descrizione del
fatto,  e'  anche vero che il contenuto precettivo della norma penale
dove comprendersi in via interpretativa della disciplina specifica ed
in  relazione  al  fini  che  il  legislatore  si propone. Se il fine
perseguito  e'  la  tutela  dell'ordine  pubblico ed il rafforzamento
dell'ordine di espulsione, da cio' solo non si puo' dedurre quale sia
un  giustificato  motivo  di  permanenza  dello straniero espulso. Un
raffronto  con beni costituzionali che riguardano anche lo straniero,
come  il  diritto  alla  vita, alla salute, alla famiglia, al lavoro,
offrono  ipotesi  interpretative  talmente ampie da non potersi porre
come argine ermeneutico. L'applicazione della sanzione penale risulta
in  sostanza  rimessa all'arbitrio dell'interprete. E' quindi violato
il  principio  di  tassativita'  della  fattispecie  contenuto  nella
riserva assoluta di legge in materia penale (art. 25 Cost.).
    9. - Il legislatore ha gia' utilizzato nel campo penale la stessa
espressione  nell'art. 4, comma 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
Ed   il   confronto   con   tale   norma  e'  significativo  di  come
l'interpretazione  della stessa clausola generale - sebbene in ambito
diverso,  ovviamente  -  possa  trascendere  nell'arbitrio  quando la
disposizione   normativa   non   indichi   criteri  delimitativi  del
significato  della  stessa.  L'art. 4,  comma 2 della legge n. 110/75
punisce  chi  porta fuori dalla propria abitazione senza giustificato
motivo  strumenti  da  punta o da taglio o comunque strumenti atti ad
offendere.  Dal  contesto  della  norma  si  comprende che il «motivo
giustificato»  deve  essere  tale da escludere la finalita' dell'arma
ossia  l'offesa  alla  persona,  e che cio' deve essere dedotto dalle
circostanze  di  tempo  e  di  luogo in cui la persona la porta. Tali
indicazioni  sono  fornite  dalla  disposizione  stessa.  Nel caso di
specie,   invece,   non   esiste  alcun  parametro  ove  ancorare  il
«giustificato motivo» per la permanenza nel territorio nazionale, tra
i tanti ipotizzabili, di natura sociale ed economica.
    10. - Secondo  questo  giudice l'art. 14, comma 5-ter viola anche
l'art. 24,  comma  2  della  Costituzione ossia il diritto di difesa,
inviolabile  in  ogni  stato  e  grado del procedimento. Lo straniero
viene  di  fatto  arrestato  obbligatoriamente in quanto si trova nel
territorio  nazionale  e  destinatario dell'ordine di allontanamento:
sullo   straniero   e'   in   sostanza   riversato  l'onere  di  dare
giustificazione  della  propria  permanenza,  senza  che  egli  possa
conoscere  cosa  possa  giustificarla  e  poter quindi addurre prove,
proprio per l'indeterminatezza della fattispecie.
          1)  Neppure  l'art. 2  del d.l. n. 195/2002, ove si afferma
          che  fino alla conclusione della procedura di sanatoria del
          lavoro irregolare dell'extracomunitario, non possono essere
          adottati  provvedimenti  di  allontanamento  dal territorio
          nazionale  salvo che lo straniero non sia pericoloso per la
          sicurezza   nazionale;  tale  norma  e'  infatti  destinata
          esclusivamente ad una applicazione temporanea, diversamente
          da quella impognata.
          2) Corte cost. 6 febbraio 1995, n. 34.
          3)  Corte cost. n. 27 del 1961 e n. 79/82, 6 febbraio 1995,
          n. 34, sent. n. 293/2000.