ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5, commi 1, 2,
3 e 4, legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura
e regolazione dei mercati) promosso con ordinanza dell'11 maggio 2002
dal  giudice  di  pace di Conegliano nel procedimento civile vertente
tra  Irene  Cracco  e Annamaria De Nardi ed altri, iscritta al n. 364
del  registro  ordinanze  2002  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 34, 1a serie speciale, dell'anno 2002.
    Visti  l'atto  di costituzione della RAS S.p.a. nonche' l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  dell'11 febbraio  2003  il giudice
relatore Alfio Finocchiaro;
    Uditi  l'avvocato  Alessandro Pace per la RAS S.p.a. e l'Avvocato
dello Stato Carlo Sica per il Presidente del Consiglio dei ministri.
    Ritenuto  che  nel  corso  di  una causa civile promossa da Irene
Cracco  nei confronti di Annamaria De Nardi, di FIN-ADERB e della RAS
S.p.a.,  per  il risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente
stradale avvenuto il 17 aprile 2001, il giudice di pace di Conegliano
ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione,
questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 5  della legge
5 marzo   2001,   n. 57   (Disposizioni  in  materia  di  apertura  e
regolazione dei mercati);
        che,  secondo  il rimettente, ove non fosse stata applicabile
la norma citata, entrata in vigore il 4 aprile 2001, il danno sarebbe
stato  liquidato  equitativamente,  assumendo i parametri seguiti dal
Tribunale di Treviso, fissando il punto di invalidita' a L. 2.745.000
(Euro 1.417,67), mentre, applicandosi i criteri stabiliti dalla legge
sopravvenuta,   si  perviene  ad  una  rilevante  decurtazione  della
liquidazione  del  danno,  in contrasto con i principi di uniformita'
pecuniaria    di    base,   e   di   necessaria   e   imprescindibile
personalizzazione del danno;
        che   della   disciplina   legislativa   vanno   rilevate  le
incongruenze,  contraddizioni,  disparita' di trattamento, violazioni
di diritti fondamentali e che in particolare:
          contrasta  con  la  Costituzione l'art. 5, comma 1, secondo
cpv.,  nella  parte in cui impone al danneggiato la comunicazione dei
dati  reddituali,  notoriamente ininfluenti ai fini della valutazione
del  danno biologico, e concede all'assicuratore ulteriore termine di
novanta  giorni  per  l'offerta  risarcitoria in aggiunta ai sessanta
giorni previsti quale presupposto processuale;
          contrasta con gli artt. 3 e 32 della Costituzione l'art. 5,
comma 2, lettera a), nella parte in cui, fissando un valore fisso per
il  primo punto di invalidita' permanente, non consente di conseguire
il  risarcimento  integrale  del  danno alla salute per le lesioni di
lieve   entita',   introducendo   ingiustificatamente   un  principio
indennitario che non assicura piena tutela del bene compromesso;
          e'  incostituzionale  l'art. 5,  comma 2, lettera a), nella
parte  in  cui  introduce un metodo di liquidazione caratterizzato da
uniformita'   ed  irrisorieta'  della  misura  economica,  escludendo
qualsiasi  valutazione giudiziaria dei casi concreti con liquidazione
equitativa e specificazione degli elementi valorizzati;
          e'  incostituzionale  l'art. 5,  comma 2, lettera b), nella
parte  in  cui  predetermina  un  importo irrisorio e rigido per ogni
giorno  di  inabilita'  assoluta, indipendentemente dalla tipologia e
gravita' delle lesioni e caratteristiche personali del danneggiato;
          e'  incostituzionale  l'art. 5, comma 3, nella parte in cui
definisce   il   danno  biologico  e  ne  determina  un  criterio  di
accertamento   e   risarcimento  destinato  a  creare  disparita'  di
trattamento  in  relazione  al danno da fatto illecito o da incidente
stradale,   all'azione   giudiziaria   intrapresa,   e   alla  natura
dell'attivita' del danneggiante;
          e'  incostituzionale l'art. 5, comma 4, nella parte in cui,
consentendo   l'ulteriore   risarcimento   riguardo  alle  condizioni
soggettive del danneggiato, non determina caratteristiche e contenuti
delle  condizioni  soggettive del danneggiato, non stabilisce criteri
ne' consente valutazioni equitative;
        che  il  Presidente del Consiglio dei ministri e' intervenuto
nel  giudizio  ed  ha  chiesto  la declaratoria di infondatezza della
questione;
        che  nel  giudizio  si e' costituita la RAS S.p.a., eccependo
profili  di  manifesta  inammissibilita'  e  comunque di infondatezza
della   questione  sollevata  dal  giudice  di  pace  di  Conegliano,
reiterando  tali  osservazioni nella memoria depositata il 27 gennaio
2003.
    Considerato  che con l'ordinanza si pone la questione se l'art. 5
della legge 5 marzo 2001, n. 57, (Disposizioni in materia di apertura
e  regolazione  dei  mercati)  sia costituzionalmente illegittimo per
violazione degli artt. 2, 3, 32 della Costituzione, laddove:
        al  comma 1,  impone al danneggiato la comunicazione dei dati
reddituali,  notoriamente  ininfluenti  ai fini della valutazione del
danno  biologico,  e  concede  all'assicuratore  ulteriore termine di
novanta  giorni  per  l'offerta  risarcitoria in aggiunta ai sessanta
giorni previsti quale presupposto processuale;
        al  comma 2,  lettera a),  stabilendo  un valore fisso per il
primo  punto di invalidita' permanente, non consente di realizzare il
risarcimento  integrale del danno alla salute per le lesioni di lieve
entita',  introducendo  ingiustificatamente un principio indennitario
che  non  assicura  piena  tutela del bene compromesso, in violazione
dell'art. 32 Cost;
        al  comma 2,  lettera a), introduce un metodo di liquidazione
caratterizzato  esclusivamente  da  uniformita' ed irrisorieta' della
misura  economica,  escludendo  qualsiasi valutazione giudiziaria dei
casi  concreti  con  liquidazione  equitativa  e specificazione degli
elementi valorizzati;
        al  comma 2,  lettera b), predetermina un importo irrisorio e
rigido  per  ogni  giorno  di  inabilita' assoluta, indipendentemente
dalla  tipologia e gravita' delle lesioni e caratteristiche personali
del danneggiato;
        al  comma 3,  definisce  il danno biologico e ne determina un
criterio di accertamento e risarcimento destinato a creare disparita'
di  trattamento in relazione al danno da fatto illecito o da sinistro
conseguente  alla  circolazione  di  veicoli  a  motore e di natanti,
all'azione giudiziaria intrapresa, nonche' alla natura dell'attivita'
del danneggiante;
        al   comma 4,   stabilisce  che  "il  danno  biologico  viene
ulteriormente  risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del
danneggiato",  senza  determinare  caratteristiche  e contenuti delle
circostanze  soggettive, e senza stabilirne i criteri ne' attribuirli
a valutazioni equitative;
        che,  nella  introduzione all'illustrazione delle sei censure
di  incostituzionalita',  il  rimettente  denuncia, testualmente, "le
incongruenze,  contraddizioni,  disparita' di trattamento, violazioni
di   diritti   fondamentali",   senza   nessuna   menzione  di  norme
costituzionali;
        che enunciando, poi, la seconda delle questioni, il giudice a
quo  richiama  gli  artt. 3  e 32 Cost., senza spiegare pero' in cosa
consista  il  contrasto,  ne'  quale  sia  il  precetto  delle  norme
costituzionali  violato,  ne'  quali principi di applicazione al caso
concreto  possano  trarsi,  limitandosi a dire che l'art. 5, comma 2,
lettera a)   introduce  surrettiziamente  un  principio  indennitario
"costituzionalmente  illegittimo"  e  richiamando,  a  chiusura della
motivazione,  le considerazioni dell'ordinanza del giudice di pace di
Roma (al momento non pervenuta alla Corte);
        che  nel  dispositivo, infine, si invocano, riassuntivamente,
per  tutte le sei questioni, gli artt. 2 (non citato in motivazione),
3 e 32 della Costituzione;
        che il giudice rimettente solleva le sopra riferite questioni
con  ordinanza priva, nel suo complesso, degli elementi idonei a dare
valido  ingresso  al  giudizio di legittimita' costituzionale, quanto
alla  necessaria  motivazione  sulla  rilevanza e sulla non manifesta
infondatezza   delle  questioni  stesse,  non  essendovi  sufficienti
indicazioni delle ragioni per cui si configurerebbe la violazione del
parametro  costituzionale, mancando per cinque delle sei questioni la
stessa indicazione del parametro costituzionale violato;
        che,  pertanto,  tutte  le  questioni vanno dichiarate, sulla
base  della  costante  giurisprudenza  di  questa Corte (cfr., fra le
ultime,  ordinanze  numeri  442,  243 e 239 del 2002), manifestamente
inammissibili;
        che     la    pregiudizialita'    della    declaratoria    di
inammissibilita'  esime  questa  Corte  dall'esaminare  di ufficio la
questione  se  debba disporsi la restituzione degli atti al giudice a
quo  a  seguito della modifica legislativa intervenuta con l'art. 23,
comma 3,  della  legge  12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire
l'iniziativa  privata  e  lo  sviluppo  della  concorrenza),  che  ha
sostituito  il  comma 4  dell'articolo 5  della  legge  5 marzo 2001,
n. 57, di cui e' stata denunciata l'incostituzionalita';
        che, pertanto, la questione e' manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma  della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  secondo  comma,  delle  norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.