ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 455 del codice
di  procedura  penale,  promossi, nell'ambito di diversi procedimenti
penali,  dal  Tribunale  di  Avellino  e  dal Tribunale di Napoli con
ordinanze del 18 marzo 2002 e del 9 aprile 2002, iscritte al n. 279 e
al  n. 361  del  registro  ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale   della  Repubblica  n. 24  e  n. 34,  1a  serie  speciale,
dell'anno 2002.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 26 febbraio 2003 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
    Ritenuto  che  con  ordinanza  del 18 marzo 2002 (r.o. n. 279 del
2002)  il  Tribunale  di  Avellino,  su  eccezione  della  difesa, ha
sollevato,  in  riferimento  agli  artt. 24 e 111 della Costituzione,
questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 455 del codice di
procedura  penale, nella parte in cui "non prevede che il giudice per
le  indagini  preliminari,  prima  di  emettere  decreto  di giudizio
immediato  o  di rigettare la richiesta del pubblico ministero, debba
consentire  l'intervento  della  difesa, sia pure a livello meramente
cartolare";
        che  ad avviso del rimettente la fase processuale conseguente
alla  richiesta  del pubblico ministero di giudizio immediato, che si
svolge   "in  assenza  di  ogni  forma  di  contraddittorio  e  senza
possibilita'  alcuna,  per  la  difesa,  di  interloquire", se poteva
conciliarsi  con il sistema normativo anteriore all'entrata in vigore
della legge costituzionale che ha modificato l'art. 111 Cost., appare
ora in evidente distonia con i principi del giusto processo;
        che, in particolare, le recenti riforme legislative (quali la
legge  sul  giusto  processo,  sulla difesa d'ufficio, sulle indagini
difensive)  sarebbero  appunto  volte  a garantire l'effettivita' del
diritto  di  difesa  in  ogni  stato  e  grado  del procedimento e ad
assicurare  il  pieno  contraddittorio  e  la parita' delle parti sin
dalla  fase  delle  indagini  preliminari,  dando cosi' attuazione ai
principi   enunciati   dall'art. 111   Cost.,   che  attengono,  come
emergerebbe  dal  terzo  comma, a ogni fase del procedimento, essendo
peraltro  fuori di dubbio che "la richiesta del pubblico ministero di
emissione  del  decreto  di  giudizio immediato, integrando una delle
possibili  forme  di  esercizio  dell'azione  penale", determinerebbe
l'insorgere  della fase processuale in senso proprio, nella quale non
potrebbe  quindi  prescindersi  dalle  garanzie del contraddittorio e
della parita' tra le parti;
        che,  quanto  alla  rilevanza  della questione, il rimettente
precisa che "l'accoglimento della stessa comporterebbe la nullita' di
ordine  generale  del  decreto di giudizio immediato e la regressione
del procedimento";
        che con ordinanza del 9 aprile 2002 (r.o. n. 361 del 2002) il
Tribunale  di  Napoli,  su  eccezione  della difesa, ha sollevato, in
riferimento  agli  artt. 24  e  111  Cost., questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 455  cod.  proc. pen., prospettando censure
che,   seppure  diversamente  formulate,  muovono  da  considerazioni
affatto analoghe alle precedenti;
        che  ad avviso del rimettente l'art. 455 cod. proc. pen., non
prevedendo  "il  previo avviso per il difensore dell'imputato al fine
di  consentirgli  la  compiuta cognizione degli atti e la valutazione
delle condizioni di evidenza della prova", precluderebbe al difensore
"la   possibilita'  di  controdedurre  sulla  sussistenza  del  detto
presupposto  processuale,  condizione  indefettibile  del rito con il
giudizio   immediato,   e   di  rappresentare  eventuali  elementi  a
confutazione della scelta processuale del pubblico ministero";
        che,  impedendo  all'imputato di esercitare il suo diritto di
difesa   e  non  consentendo  il  contraddittorio  tra  le  parti  in
condizione  di parita' "nell'intervallo tra la richiesta del pubblico
ministero e la decisione del giudice per le indagini preliminari", la
norma censurata violerebbe gli artt. 24 e 111 Cost;
        che  nei  giudizi  e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate.
    Considerato  che  entrambi  i rimettenti dubitano, in riferimento
agli   artt. 24   e   111   della  Costituzione,  della  legittimita'
costituzionale  dell'art. 455  del  codice  di  procedura  penale, in
quanto  tale  norma  non  consente  alla difesa di interloquire sulla
richiesta di giudizio immediato del pubblico ministero;
        che,  investendo  le  questioni  la  medesima  disciplina  ed
essendo  sollevate sulla base di censure sostanzialmente analoghe, va
disposta la riunione dei relativi giudizi;
        che  con ordinanza n. 371 del 2002, successiva alle ordinanze
di  rimessione,  questa  Corte ha dichiarato manifestamente infondata
una  questione  simile,  sollevata in relazione ai medesimi parametri
costituzionali;
        che in tale ordinanza la Corte ha in particolare rilevato che
il  presupposto  del  previo  interrogatorio  svolto con l'osservanza
delle  garanzie  di  cui  agli  artt. 453,  comma 1,  e 375, comma 3,
secondo  periodo,  cod.  proc.  pen.  - cui e' condizionata la valida
instaurazione  del  giudizio immediato e la cui ritualita', formale e
sostanziale,  e'  sindacabile dal giudice del dibattimento - assicura
alla  persona  sottoposta alle indagini la possibilita' di esercitare
le  piu'  opportune  iniziative  defensionali  e  di interloquire per
contestare   la   fondatezza   dell'accusa   e  contrastare,  quindi,
l'eventuale emissione del decreto che dispone il giudizio immediato;
        che  "sotto  il  profilo  della possibilita' di esercitare il
diritto  di  difesa  al  fine  di evitare l'emissione del decreto che
dispone  il  giudizio  immediato" non puo' pertanto ravvisarsi alcuna
violazione dei parametri evocati;
        che - con specifico riferimento all'art. 111 Cost. - la Corte
ha  affermato  che  "il  principio  per  il  quale  il  processo deve
svolgersi nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita',
non  e'  evocabile  in relazione alle forme introduttive del giudizio
(v.,  per quanto riguarda il giudizio abbreviato, sentenza n. 115 del
2001),  le  quali, per quanto concerne il giudizio immediato, trovano
giustificazione  nelle peculiari esigenze di celerita' e di risparmio
di  risorse  processuali  che  connotano  tale  rito  alternativo (v.
ordinanza n. 203 del 2002)";
        che,  non  risultando  profili  diversi  o  aspetti ulteriori
rispetto  a  quelli  gia'  valutati  con  la pronuncia richiamata, le
questioni vanno dichiarate manifestamente infondate.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.