ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468) promosso con ordinanza del 4 luglio 2002 del giudice di pace di Leonforte nel procedimento penale a carico di B.E.L., iscritta al n. 403 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, 1a serie speciale, dell'anno 2002. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2003 il giudice relatore Giovanni Maria Flick. Ritenuto che il Giudice di pace di Leonforte ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468); che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, in via principale, dichiararsi manifestamente inammissibile la proposta questione per assoluta carenza di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza e, in via subordinata, concludendo per la manifesta infondatezza della questione stessa. Considerato che l'ordinanza di rimessione non indica ne' l'oggetto ne' i termini del procedimento in corso e non contiene alcuna specifica indicazione sulla rilevanza della questione sollevata, cosi' come e' del tutto privo di motivazione l'ulteriore requisito della non manifesta infondatezza del quesito di legittimita' costituzionale formulato; che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v., ex plurimis, ordinanza n. 21 del 2003). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.