ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto
legislativo  28 agosto  2000,  n. 274  (Disposizioni sulla competenza
penale  del  giudice  di  pace,  a  norma  dell'art. 14  della  legge
24 novembre  1999,  n. 468)  promosso con ordinanza del 4 luglio 2002
del  giudice di pace di Leonforte nel procedimento penale a carico di
B.E.L.,  iscritta  al n. 403 del registro ordinanze 2002 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 37, 1a serie speciale,
dell'anno 2002.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 13 marzo 2003 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto  che  il  Giudice  di pace di Leonforte ha sollevato, in
riferimento  agli  artt. 3  e  111  della  Costituzione  questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 2  del d.lgs. 28 agosto 2000,
n. 274  (Disposizioni  sulla competenza penale del giudice di pace, a
norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468);
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo,  in  via  principale,  dichiararsi  manifestamente
inammissibile   la   proposta   questione  per  assoluta  carenza  di
motivazione  sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza e, in
via  subordinata,  concludendo  per  la  manifesta infondatezza della
questione stessa.
    Considerato   che   l'ordinanza  di  rimessione  non  indica  ne'
l'oggetto  ne'  i  termini  del  procedimento in corso e non contiene
alcuna   specifica   indicazione   sulla  rilevanza  della  questione
sollevata,  cosi'  come e' del tutto privo di motivazione l'ulteriore
requisito   della   non   manifesta   infondatezza   del  quesito  di
legittimita' costituzionale formulato;
        che,  pertanto,  la questione proposta deve essere dichiarata
manifestamente  inammissibile  (v.,  ex plurimis, ordinanza n. 21 del
2003).
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.