Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri in carica,
rappresentato  e  difeso  per  legge  dall'Avvocatura  Generale dello
Stato,  presso  i  cui  uffici  e'  domiciliato,  in  Roma,  Via  dei
Portoghesi n. 12;
    Nei  confronti  della  Regione  Puglia, in persona del presidente
della   giunta   regionale   in   carica   per  la  dichiarazione  di
illegittimita'   costituzionale  della  legge  della  Regione  Puglia
31 gennaio  2003, n. 2, pubblicata nel BUR n. 13 del 4 febbraio 2003,
relativamente  alla norma di cui all'art. 4, comma 3, con riferimento
all'art. 120, secondo comma, Cost.
    1.  -  Con  la  legge  indicata  in epigrafe la Regione Puglia ha
dettato  norme  per  la  «disciplina  degli  interventi  di  sviluppo
economico,    attivita'   produttive,   aree   industriali   e   aree
ecologicamente  attrezzate».  L'art. 4  della  legge  dispone  che  i
comuni,  periodicamente, determinano «canoni, prezzi e tariffe per la
fornitura  di  beni  e  servizi  alle  aziende  insediate  in un'area
industriale»  (comma  1) nonche' i criteri di riparto degli oneri per
la copertura dei costi ... delle opere e degli impianti in uso comune
alle aziende insediate ...» (comma 2). Aggiunge la norma che «qualora
i  comuni  non  adempiano  alle  precedenti  prescrizioni, la regione
assume proprie determinazioni sostitutive» (comma 3).
    2.   -   L'attribuzione  alla  regione  del  potere  di  adottare
«determinazioni    sostitutive»    non   e'   conforme   al   dettato
costituzionale:  dispone  infatti  l'art. 120,  secondo  comma, della
Costituzione che la legge definisce le procedure atte a garantire che
«i poteri sostitutivi» siano esercitati nel rispetto del principio di
sussidiarieta' e del principio di leale collaborazione; si tratta dei
«poteri  sostitutivi» di cui al primo comma dello stesso art. 120, di
cui  il  Governo e' titolare nei riguardi, tra gli altri, dei comuni,
nel  caso  di  mancato  rispetto di norme e trattati internazionali o
della   normativa   comunitaria   oppure   di   pericolo   grave  per
l'incolumita'  e la sicurezza pubblica ovvero quando lo richiedano la
tutela dell'unita' giuridica o dell'unita' economica e in particolare
la  tutela  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni  concernenti
diritti civili e sociali, prescindendosi dai confini territoriali dei
governi  locali.  E non c'e' dubbio che la legge, alla quale l'ultima
parte  dell'art. 120  Cost. attribuisce il compito di disciplinare la
materia,  sia quella statale: e' chiarissimo in proposito il richiamo
alla  irrilevanza  dei  «confini territoriali dei governi locali», la
cui elencazione e' la stessa di quella contenuta nell'art. 114, ed e'
significativa   la  considerazione  che  il  potere  sostitutivo  nei
riguardi  di  un  comune  attiene alla stessa possibilita' di operare
dell'ente locale e dunque riguarda le sue «funzioni fondamentali», la
cui  disciplina e' di competenza esclusiva della legislazione statale
(art. 117, comma 2, lettera p, Cost.).
    3.  - Il contrasto con la norma costituzionale dell'art. 4, comma
3, della legge regionale impugnata risulta ancor piu' evidente ove si
consideri  che  manca  del  tutto  la ricerca di una qualche forma di
collaborazione  con  lo  Stato nella materia all'esame. In proposito,
codesta   Corte  Ecc.ma  ha  gia'  avuto  occasione  di  notare,  con
riferimento  alla  dovuta  cooperazione tra «livelli di governo», che
l'individuazione  di  procedure e strumenti di raccordo e di forme di
cooperazione strutturali e funzionali, anche con eventuali interventi
sostitutivi  nel  caso  di inadempienza nell'esercizio delle funzioni
conferite,  e'  costituzionalmente  necessaria  (Corte.  Cost., sent.
n. 408/1998:  fu  rigettato,  allora, il ricorso della Regione Puglia
che  lamentava la limitazione della propria autonomia ad opera di una
legge  statale  che aveva previsto procedure e strumenti di raccordo,
tra  l'altro,  per  la  disciplina  degli  interventi sostitutivi; in
argomento  vanno segnalate, prima della novella costituzionale, anche
le sentenze n. 110/2001, e n. 408/1998).
    4.  - Si deve in conclusione affermare che la legge regionale non
possa autonomamente attribuire il potere sostitutivo senza una previa
legge   statale,  in  particolare  quando  manchi  di  una  esplicita
disposizione  transitoria  che  limiti  temporaneamente la disciplina
regionale fino all'adozione di apposita legge statale.