Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici e' domiciliato, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; Nei confronti della Regione Puglia, in persona del presidente della giunta regionale in carica per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Puglia 31 gennaio 2003, n. 2, pubblicata nel BUR n. 13 del 4 febbraio 2003, relativamente alla norma di cui all'art. 4, comma 3, con riferimento all'art. 120, secondo comma, Cost. 1. - Con la legge indicata in epigrafe la Regione Puglia ha dettato norme per la «disciplina degli interventi di sviluppo economico, attivita' produttive, aree industriali e aree ecologicamente attrezzate». L'art. 4 della legge dispone che i comuni, periodicamente, determinano «canoni, prezzi e tariffe per la fornitura di beni e servizi alle aziende insediate in un'area industriale» (comma 1) nonche' i criteri di riparto degli oneri per la copertura dei costi ... delle opere e degli impianti in uso comune alle aziende insediate ...» (comma 2). Aggiunge la norma che «qualora i comuni non adempiano alle precedenti prescrizioni, la regione assume proprie determinazioni sostitutive» (comma 3). 2. - L'attribuzione alla regione del potere di adottare «determinazioni sostitutive» non e' conforme al dettato costituzionale: dispone infatti l'art. 120, secondo comma, della Costituzione che la legge definisce le procedure atte a garantire che «i poteri sostitutivi» siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarieta' e del principio di leale collaborazione; si tratta dei «poteri sostitutivi» di cui al primo comma dello stesso art. 120, di cui il Governo e' titolare nei riguardi, tra gli altri, dei comuni, nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumita' e la sicurezza pubblica ovvero quando lo richiedano la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita' economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali, prescindendosi dai confini territoriali dei governi locali. E non c'e' dubbio che la legge, alla quale l'ultima parte dell'art. 120 Cost. attribuisce il compito di disciplinare la materia, sia quella statale: e' chiarissimo in proposito il richiamo alla irrilevanza dei «confini territoriali dei governi locali», la cui elencazione e' la stessa di quella contenuta nell'art. 114, ed e' significativa la considerazione che il potere sostitutivo nei riguardi di un comune attiene alla stessa possibilita' di operare dell'ente locale e dunque riguarda le sue «funzioni fondamentali», la cui disciplina e' di competenza esclusiva della legislazione statale (art. 117, comma 2, lettera p, Cost.). 3. - Il contrasto con la norma costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge regionale impugnata risulta ancor piu' evidente ove si consideri che manca del tutto la ricerca di una qualche forma di collaborazione con lo Stato nella materia all'esame. In proposito, codesta Corte Ecc.ma ha gia' avuto occasione di notare, con riferimento alla dovuta cooperazione tra «livelli di governo», che l'individuazione di procedure e strumenti di raccordo e di forme di cooperazione strutturali e funzionali, anche con eventuali interventi sostitutivi nel caso di inadempienza nell'esercizio delle funzioni conferite, e' costituzionalmente necessaria (Corte. Cost., sent. n. 408/1998: fu rigettato, allora, il ricorso della Regione Puglia che lamentava la limitazione della propria autonomia ad opera di una legge statale che aveva previsto procedure e strumenti di raccordo, tra l'altro, per la disciplina degli interventi sostitutivi; in argomento vanno segnalate, prima della novella costituzionale, anche le sentenze n. 110/2001, e n. 408/1998). 4. - Si deve in conclusione affermare che la legge regionale non possa autonomamente attribuire il potere sostitutivo senza una previa legge statale, in particolare quando manchi di una esplicita disposizione transitoria che limiti temporaneamente la disciplina regionale fino all'adozione di apposita legge statale.