IL GIUDICE DI PACE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella causa iscritta al
n. 88770 del ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2002,
vertente  tra  Venturini  Rita,  elettivamente domiciliata in Roma al
viale  Angelico n. 80 presso e nello Studio dell'avv. Armando Laureti
dal  quale  e'  rappresentata  e difesa per delega in atti, attore, e
Paoletti  Francesca, elettivamente domiciliata in Roma al Lungotevere
dei Mellini n. 10, presso e nello studio dell'avv. Emanuela Pinci dal
quale  e'  rappresentata e difesa per delega in atti, convenuto; Fata
Assicurazioni  S.p.A.,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro
tempore,  elettivamente  domiciliata  in  Roma  alla  via Lima n. 20,
presso  e  nello  studio  dell'avv. Michele  Lobianco  dal  quale  e'
rappresentata e difesa per delega in atti, convenuto.
    Oggetto: risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti.

                              F a t t o

    Con  atto  di  citazione  ritualmente  notificato  Venturini Rita
conveniva  in  giudizio  Paoletti  Francesca  e la Fata Assicurazioni
S.p.A.,   esercitando   l'azione   diretta  prevista  e  disciplinata
dall'art. 18  della  legge  24  dicembre  1969,  n. 990  e successive
modificazioni e integrazioni, per sentirle condannare al risarcimento
dei  danni  materiali  subiti  in conseguenza dell'incidente stradale
verificatosi in Roma il 7 aprile 2001.
    Sosteneva  l'attrice  che  mentre  l'autovettura  Audi 80 targata
45832Y,  di  sua  proprieta' e condotta da Gasparetti Marcello, stava
percorrendo  la  via Cassia, giunta all'incrocio con via Caprarola si
arrestava  azionando l'indicatore di svolta a sinistra per immettersi
nella predetta via.
    Dopo  aver  impegnato  l'incrocio  e  terminato la manovra veniva
urtata  dal  ciclomotore  targato  30  CLM  YM,  telaio  n. 0081B2428
condotto dalla Paoletti la quale era intenta a sorpassare a destra le
vetture ferme in fila.
    Non   essendo   stata   formulata   alcuna  offerta  risarcitoria
dall'assicuratore  di  controparte  veniva  incardinato  il  presente
giudizio   e  l'attrice  depositava  ricevuta  fiscale  per  i  danni
materiali subiti.
    Si  costituiva  la  Fata  S.p.A.,  assicuratore  della  Paoletti,
contestando  la  responsabilita'  della sua assicurata e la validita'
della  ricevuta  fiscale sui lavori di riparazione eseguiti sul mezzo
attoreo in quanto «non formatasi in contraddittorio».
    Si  costituiva,  altresi',  la  Paoletti  la  quale addebitava al
conducente  della  vettura  della  Venturini ogni responsabilita' per
aver  omesso  di  concedere la dovuta precedenza, avendo attraversato
trasversalmente   la  carreggiata  occupando  la  opposta  corsia,  e
chiedeva  a  sua  volta  il ristoro dei danni materiali subiti, per i
quali  esibiva  preventivo,  e  per  i  danni  fisici contestualmente
refertati  presso Pronto Soccorso e consolidati con esiti invalidanti
permanenti.
    Formulava,  pertanto,  domanda  riconvenzionale  e  nel  contempo
chiedeva  autorizzazione  alla chiamata in causa della R.A.S. S.p.A.,
assicuratore per la r.c.a. della Venturini.
    All'udienza  di  prima  comparizione  il giudicante, rilevato che
nella  fattispecie  risultava applicabile, per quanto attiene i danni
fisici,  l'art. 5  della  legge  n. 57/2001 (in relazione al quale ha
sollevato,  con  ordinanza  del  14 gennaio 2002 in R.G. n. 67367/01,
questione   di   legittimita'  costituzionale  con  riferimento  agli
artt. 2,  3  e  32  Cost.), nonche' il terzo comma dell'art. 23 della
legge  12  dicembre  2002, n. 273 - che ha sostituito il quarto comma
dell'art. 5  della  menzionata  legge - mentre, per quanto concerne i
danni   materiali,   oltre   l'art. 5  della  legge  57/200,  sarebbe
applicabile  il  comma  introdotto dall'art. 23, secondo, della legge
n. 273/2002,  si  riservava  di  esaminare  la  rilevanza  e  la  non
manifesta   infondatezza   della  legittimita'  costituzionale  delle
predette norme sollevando d'ufficio eccezione in tal senso.

                            D i r i t t o

    Il  sinistro  de quo si e' verificato successivamente al 4 aprile
2001,  data  di  entrata  in vigore della legge 5 marzo 2001 n. 57, e
pertanto  allo  stesso  sarebbe  certamente  applicabile  il disposto
dell'art. 5   della  predetta  legge  del  quale  questo  giudice  ha
dichiarato,    con    l'ordinanza   richiamata,   rilevante   e   non
manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
relativamente a:
        1)  comma  1,  secondo  cpv.,  nella  parte  in cui impone al
danneggiato la comunicazione all'assicuratore di controparte dei suoi
dati  reddituali,  notoriamente ininfluenti ai fini della valutazione
del    danno    biologico,    nonche'   concede   indiscriminatamente
all'assicuratore  un ulteriore termine di novanta giorni per proporre
offerta  risarcitoria  oltre  quello  di  sessanta giorni a titolo di
condizione di procedibilita' processuale;
        2)  comma  2,  lett.  a),  nella  parte in cui, stabilendo in
L. 1.200.000  il  valore  economico  del  primo  punto di invalidita'
permanente,  non consente di realizzare l'integrale risarcimento, sia
pure  per equivalente, del danno alla salute per le «lesioni di lieve
entita»,  introducendo  senza  motivazioni  un principio indennitario
(tale da non rendere effettiva la tutela del bene pregiudicato);
        3)  comma 2, lett. a), nella parte in cui introduce un metodo
di  liquidazione  caratterizzato  esclusivamente dalla uniformita' ed
irrisorieta' della misura economica, escludendo qualsiasi valutazione
-   sia  pure  giudiziaria  -  dei  casi  concreti  con  liquidazione
equitativa e specificazione degli elementi valorizzati;
        4)  comma  2,  lett.  b),  nella parte in cui predetermina un
importo,  con contenuto economico irrisorio e rigido, per ogni giorno
di  inabilita' assoluta, indipendentemente dalla tipologia e gravita'
della lesione e dalle caratteristiche personali del leso;
        5) comma 3, nella parte in cui stabilisce una definizione del
danno   biologico   e   determina   un  criterio  di  accertamento  e
risarcimento  destinato  a  creare  disparita'  di trattamento per la
lesione del bene salute, differenziate in relazione al danno da fatto
illecito  o  da  sinistro conseguente alla circolazione dei veicoli a
motore  e dei natanti, all'azione giudiziaria intrapresa nonche' alla
natura dell' attivita' svolta dal danneggiante;
        6)  comma 4, laddove stabilisce che «il danno biologico viene
ulteriormente  risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del
danneggiato»  senza  determinare  caratteristiche  e  contenuti delle
circostanze soggettive e senza stabilirne i criteri ne' attribuirli a
valutazioni equitative.
    Considerato  che  l'art. 23  della legge 12 dicembre 2002, n. 273
nel  mantenere  invariata la normativa soprariportata - oggetto della
menzionata  ordinanza  di  questo giudice del 14 gennaio 2002, la cui
parte motiva deve intendersi qui integralmente riportata e trascritta
- ha «sostituito il comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001,
n. 57,»  come  segue:  «L'ammontare  del danno biologico liquidato ai
sensi  del  comma  2  puo' essere aumentato dal giudice in misura non
superiore  ad  un  quinto  con  equo  e  motivato apprezzamento delle
condizioni soggettive del danneggiato».;
    Con  l'introduzione di tale norma, la cui incomprensibile ratio -
non  e'  rilevabile neppure dai lavori parlamentari - viene eliminato
«l'ulteriore  risarcimento»  gia'  previsto  dal  richiamato  comma 4
dell'art. 5  legge 57/2001 ed introdotto un correttivo, all'ammontare
del   danno   biologico,   rimesso  esclusivamente  alla  valutazione
equitativa  del  giudice,  e comunque contenuto in misura percentuale
irrisoria  che  prescinde  dalle  effettive condizioni soggettive del
danneggiato.
    Ferme  rimanendo  le  considerazioni gia' svolte nella piu' volte
richiamata  ordinanza  del  14 gennaio 2002, cio' comporta una palese
violazione  degli artt. 2, 3 e 32 Cost. non potendo l'eziologia di un
infortunio  -  comunque  derivante  da  fatto  illecito  - costituire
fattore discriminante per la quantificazione del danno relativo.
    Si   realizzerebbe,   altresi',   immotivatamente  disparita'  di
trattamento:
        a)  tra  danneggiati  da circolazione stradale che instaurano
azione  risarcitoria  ex  art. 2043  codice  civile o azione ex legge
990/1969;
        b)  tra  danneggiati  da  circolazione  stradale o da ipotesi
diverse di illecito;
        c)  tra  danneggiati  da  circolazione  stradale per sinistri
verificatisi  dopo  il 4 aprile 2001, data di entrata in vigore della
legge  n. 57/2001  -  e gia' definiti - e danneggiati, con gli stessi
presupposti  di  diritto  e  di periodo di accadimento, ma non ancora
definiti.
    Questi ultimi, poi, oltre a ricevere comunque un risarcimento - a
parita'  di  condizioni  -  in  misura  sensibilmente  inferiore,  si
vedrebbero  costretti  (come  d'ora  in  avanti tutti i cittadini che
riportino  danni  fisici  da  circolazione  di  veicoli  e natanti ed
esercitino  azione  ex  legge  n. 990/1969)  ad incardinare sempre un
giudizio  per  ottenere  l'applicazione  della norma introdotta dalla
legge n. 273/2002 essendo quest'ultima riservata solo al giudice, con
ogni  immaginabile aggravio del contenzioso giudiziario ed incremento
dei costi assicurativi.
    Peraltro  la limitazione - «in misura non superiore ad un quinto»
-  introdotta  dalla  legge  n. 273/2002  non  consente  al  giudice,
nell'ambito  della valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 codice
civile,  di  tenere  conto  della  peculiarita'  di ogni singolo caso
concreto  adeguando la somma base individuata nelle tabelle del danno
biologico  all'effettiva  incidenza della menomazione biologica sulla
vita   del  danneggiato  in  aperta  violazione  al  principio  della
imprescindibile  «personalizzazione  del  danno  biologico»,  come da
giurisprudenza  uniforme  del  giudice  delle  leggi,  del giudice di
legittimita' nonche' dei giudici di merito e nel rispetto delle linee
guida  dettate  in  materia  dal  Consiglio  d'Europa con risoluzione
7/1975 per «la reparation integrale» del danno alla persona.
    Va   altresi'  rammentato  che  disposizioni  analoghe  a  quelle
introdotte  dalla  legge  n. 57/2001  e  dalla legge n. 273/2002 sono
state  dichiarate  incostituzionali,  anche  alla luce della suddetta
risoluzione  del  Consiglio  d'Europa,  sin  dal 29 giugno 2000 dalla
«Sentencia  del  tribunal  constitucional sobre el baremo de seguros»
(Corte    costituzionale    spagnola)    talche'   risulta   comunque
incomprensibile  come  possano  le  norme in argomento sopravvivere e
risultare  applicabili  anche  ai cittadini comunitari danneggiati in
Italia.
    Alla   luce  delle  suesposte  considerazioni  il  giudicante  ha
l'obbligo  di  evidenziare che, essendo l'integrita' della persona un
diritto  fondamentale  costituzionalmente  garantito,  non ne risulta
legittima  la  regolamentazione  ai fini risarcitori dell'equivalente
economico   introducendo  e  consolidando  un  apprezzamento  sociale
irrisorio  per il tramite di disposizioni ispirate da costi economici
e  profitti  d'impresa  tendenti  a  stravolgere il valore dell'umana
sofferenza  tariffandola,  prevaricandone  e  violandone la effettiva
tutela, e riducendo il dovuto risarcimento a semplice indennizzo.
    La  normativa  sopra  richiamata,  inserita  nella legge 273/2002
«Misure  per  favorire  l'iniziativa  privata»  concretizza anche, ad
avviso   del   giudicante,   palese   violazione  dell'art. 41  della
Costituzione,  comma  1  e  2, che statuisce «L'iniziativa privata e'
libera.  Non  puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale o in
modo  da  recare  danno  alla sicurezza, alla liberta', alla dignita'
umana».
    Peraltro,  per  quanto  attiene  ai  danni  materiali, l'art. 23,
secondo,   della   richiamata  legge  12  dicembre  2002,  n. 273  ha
introdotto  nell'art. 5  della  legge  57/2001 il seguente comma: «Il
danneggiato  che  ha  ottenuto  il  risarcimento dei danni subiti dal
veicolo  e'  tenuto  a  trasmettere  all'assicuratore  la  fattura, o
documento  fiscale  equivalente,  relativa alla riparazione dei danni
risarciti  entro  tre  mesi  dal  risarcimento.  Nel  caso  in cui il
danneggiato non ottemperi a tale obbligo, l'assicuratore ha diritto a
richiedere   la  restituzione  dell'importo  liquidato  a  titolo  di
risarcimento   del   danno,   fatta  salva  la  disposizione  di  cui
all'art. 642  del codice penale. Nel caso di rottamazione del veicolo
l'obbligo  di  presentazione della fattura e' sostituito dall'obbligo
di   presentazione   della   documentazione   attestante   l'avvenuta
rottamazione».
    Tale  disposizione,  pienamente  applicabile al presente giudizio
avendo   parte   convenuta,  attore  in  riconvenzionale,  depositato
preventivo  di  spesa  si appalesa a parere del giudicante viziata da
illegittimita'   costituzionale,   in   relazione   all'art. 3  della
Costituzione.
    Come   e'  noto  il  danno  al  veicolo  e'  un  danno  emergente
patrimoniale  e per la sua liquidazione vanno applicati i principi di
cui agli artt. 1223, 1226 e 1227 cod. civ.
    La  funzione  tipica del risarcimento, qualunque ne sia la forma,
e'  di  porre il patrimonio del danneggiato nelle medesime condizioni
in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non si fosse prodotto.
    Cio'  puo'  avvenire  o mediante pagamento di una somma di denaro
pari  alla  diminuzione di valore subita dal bene leso - risarcimento
per  equivalente - oppure, qualora sia possibile, restituendo al bene
stesso il valore che esso aveva prima della lesione - risarcimento in
forma specifica.
    Nella  prassi  il  risarcimento  dei  danni materiali avviene per
equivalente  in quanto, nel caso di danni a veicolo, anche il miglior
intervento  di  riparazione,  mediante  sostituzione  dei particolari
danneggiati  con altri originali, comporta nella generalita' dei casi
un  deprezzamento  del  veicolo  stesso proprio in quanto danneggiato
(fatta  eccezione  per  i  rari  casi  di  eccessiva onerosita' della
riparazione del veicolo rispetto al valore commerciale del mezzo o ad
incremento migliorativo a seguito degli interventi di ripristino).
    Peraltro   il  risarcimento  dei  danni  avviene,  a  cura  degli
assicuratori, previo accertamento tecnico valutativo sull'ammontare e
congruita'  dei darmi oltre che sul nesso causale dei medesimi con le
modalita'   del   sinistro  e,  se  definito  stragiudizialmente,  il
pagamento  avviene  con  atto  di  transazione  e  quietanza  la  cui
sottoscrizione   supera   qualsivoglia   pregressa   contrapposizione
giuridica tra le parti.
    Qualora  il pagamento avvenga, in caso di contenzioso, sulla base
di  decisione giudiziaria e' quest'ultima a sostanziare e legittimare
la    correttezza    dell'importo   riconosciuto   e   l'obbligo   di
corresponsione.
    In  ogni  caso  con  il  versamento degli importi dovuti a titolo
risarcitorio  si  definisce  ogni reciproca posizione antitetica e il
danneggiato   viene   reintegrato  per  la  lesione  subita  dal  suo
patrimonio, rectius dal suo bene, per effetto del sinistro.
    L'applicazione  della norma introdotta dalla legge 273/2002 - che
non  sostituisce  ne'  gli  accertamenti  tecnico-peritali  da  parte
dell'assicuratore  (notoriamente  tardivi  e costosi e palesemente di
parte   e   limitativi  quanto  all'effettivo  valore  del  danno)  -
costringerebbe,  al  contrario, il danneggiato a riparare comunque il
suo  veicolo,  anche  nei  casi  in  cui  sia egualmente possibile un
corretto uso del mezzo o la sua riparazione con particolari non nuovi
o  con  interventi  di  manodopera  personale,  pena  la «minacciata»
possibilita'  dell'assicuratore  di azionare l'art. 642 codice penale
come  novellato  dalla  273/2002,  che peraltro introduce fattispecie
penale diversa.
    Incomprensibile,  ancora, ed antigiuridica la parificazione della
fattura  alla dichiarazione di avvenuta demolizione in quanto proprio
in siffatta ipotesi il danneggiato non utilizza assolutamente a scopo
riparatorio, come si vorrebbe, l'equivalente economico conseguito.
    Risultano  palesi,  alla  luce delle suesposte considerazioni, le
disparita'  di  trattamento  che  l'applicazione  del  secondo  comma
dell'art. 23  richiamato  hanno  introdotto  ed  il  contrasto  con i
consolidati  principi  del  nostro  ordinamento  giuridico in tema di
risarcimento del danno e di transazione dei diritti.