ha pronunciato la seguente

                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 3, rectius:
commi 181, 184 e 186, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), promosso con ordinanza del
14 febbraio  2002  (n. due  ordinanze)  dalla  Commissione tributaria
provinciale  di Milano e dell'art. 3, commi 184 e rectius: 186, della
stessa  legge  28 dicembre  1995,  n. 549, promosso con ordinanza del
17 gennaio  2002  dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli,
rispettivamente iscritte ai nn. 442, 443 e 533 del registro ordinanze
2002  e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 40 e
48, 1ª serie speciale, dell'anno 2002.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 26 febbraio 2003 il giudice
relatore Romano Vaccarella.
    Ritenuto   che,  con  due  ordinanze,  datate  11 dicembre  2001,
sostanzialmente  identiche,  la Commissione tributaria provinciale di
Milano  solleva  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3
della  legge  28 dicembre  1995,  n. 549 (Misure di razionalizzazione
della  finanza  pubblica)  --  rectius,  come  sembra  emergere dalla
motivazione, dei commi 181, 184 e 186 dell'art. 3 cit. - nel corso di
due giudizi promossi avverso avvisi di accertamento, ai fini ILOR del
1995,  di  maggior reddito conseguente all'applicazione dei parametri
previsti dal d.P.C.m. 29 gennaio 1996;
        che   il   rimettente   rileva   come   la   rettifica  delle
dichiarazioni  avviene  in  base  ad  accertamenti  basati su criteri
statistici, con conseguente collocamento del contribuente all'interno
di   taluno   dei   cd.   «gruppi   massimamente  omogenei»  su  base
statistico-probabilistica;
        che la norma denunciata appare contrastante: a) con l'art. 23
Cost.  perche' il potere di disciplinare la materia viene delegato ad
una   fonte   normativa   secondaria;  b)  con  l'art. 24  Cost.  per
l'impossibilita'  di  utilizzare la prova testimoniale (art. 7, comma
quarto,  del  d.lgs.  31 dicembre 1992, n. 546, recante «Disposizioni
sul  processo  tributario  in  attuazione  della  delega  al  Governo
contenuta  nell'art. 30  della  legge  30 dicembre 1991, n. 413») per
vincere  la  presunzione  rappresentata  dai  parametri e perche' gli
Uffici   possono   utilizzare   le  dichiarazioni  raccolte  in  sede
istruttoria;  c)  con  l'art. 53  Cost., perche' la tassazione non si
baserebbe sulla effettiva capacita' contributiva, ma su inattendibili
«accertamenti»  statistici;  d)  con  l'art. 95 Cost., per non essere
quella  della  determinazione  dei parametri materia rientrante nelle
funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri;
        che,   costituitosi   in  giudizio  a  mezzo  dell'Avvocatura
generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri deduce
l'inammissibilita'  della  questione per omesso esame della rilevanza
e,   in   ogni   caso,   la   manifesta  infondatezza  ricordando  la
giurisprudenza di questa Corte circa la natura della riserva di legge
di cui all'art. 23 Cost., e deducendone l'inconsistenza delle censure
svolte in riferimento agli artt. 24, 53 e 95 Cost;
        che, con ordinanza 17 gennaio 2002, la Commissione tributaria
provinciale di Napoli, in un giudizio di impugnazione di un avviso di
accertamento,  ai  fini  ILOR  1995,  di  maggior reddito conseguente
all'applicazione  dei  parametri  di cui al d.P.C.m. 29 gennaio 1996,
solleva   questione   di   legittimita'  costituzionale  dell'art. 3,
comma 184 (rectius, come sembra emergere dalla motivazione, anche del
comma 186) della citata legge n. 549 del 1995;
        che,   ad   avviso   del  rimettente,  la  norma  denunciata,
attribuendo al Ministro (e non al Presidente del Consiglio) il potere
di  elaborare  i  parametri  violerebbe  la  riserva  di legge di cui
all'art. 23 Cost;
        che,  inoltre,  sarebbe  violato l'art. 24 Cost. in quanto il
sistema   statistico   non   solo  non  terrebbe  conto  dell'impresa
marginale,  ma  creerebbe «una presunzione assoluta-aprioristica alla
quale   non   e'  possibile  controbattere  non  esistendo  la  prova
negativa»,  e  sarebbe conseguentemente violato anche l'art. 53 Cost.
(se  non altro perche' il sistema dei parametri sarebbe peggiorativo,
in  quanto  piu'  grossolano,  dei previgenti «indici di redditivita»
definiti dagli Ispettorati compartimentali delle Imposte dirette);
        che,   costituitosi   in  giudizio  a  mezzo  dell'Avvocatura
generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri deduce
l'inammissibilita'  della  questione per omesso esame della rilevanza
e,  in  ogni  caso, la manifesta infondatezza per le medesime ragioni
sopra ricordate.
    Considerato  che  i  giudizi,  per  la loro evidente connessione,
devono essere riuniti;
        che  le questioni sollevate con riferimento all'art. 23 Cost.
(e,  conseguentemente,  agli artt. 53 e 95 Cost.) sono manifestamente
infondate,  non  essendo  dedotta  ragione  alcuna  che possa indurre
questa  Corte  a  discostarsi da quanto statuito - in coerenza con la
propria  giurisprudenza  sulla  natura  della riserva di legge di cui
all'art. 23  Cost.  -  con riguardo all'art. 3 della legge n. 549 del
1995 (sentenza n. 105 del 2003);
        che  manifestamente  infondata  e',  altresi',  la  questione
sollevata  dalla  Commissione  tributaria  provinciale  di Napoli, in
riferimento   all'art. 24  Cost.,  sotto  il  profilo  che  la  norma
impugnata  creerebbe  una  «presunzione  assoluta-aprioristica»,  dal
momento che «i «parametri» prevedono un sistema basato su presunzione
semplice  la cui idoneita' probatoria e' rimessa alla valutazione del
giudice di merito» (sentenza n. 105 del 2003);
        che  la  questione  sollevata  dalla  Commissione  tributaria
provinciale    di   Milano,   in   riferimento   all'art. 24   Cost.,
relativamente    all'esclusione    della   prova   testimoniale,   e'
manifestamente  inammissibile,  non risultando in alcun modo motivata
la  rilevanza  nei  giudizi  a  quibus della questione concernente la
prova testimoniale.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.